Decreto del 20 giugno 2019 – Presidente relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

image_pdfimage_print

Nel procedimento di concordato fallimentare la proposta che prevede la formazione di classi, prima di essere comunicata ai creditori ai fini del voto, va sottoposta al giudizio del Tribunale ex art. 125, terzo comma, l.f., affinché verifichi il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b), l.f., tenendo conto della relazione resa ai sensi del terzo comma della norma da ultimo citata.

Nel procedimento di concordato fallimentare la formazione delle classi in senso giuridico, ai fini del voto, rileva per la suddivisione dei soli creditori chirografari, ab origine o declassati (conf. Trib. Milano 5.3.2012).

Principi espressi ai sensi dell’art. 125, co. 3, l. f. in un procedimento di concordato fallimentare nel quale il Tribunale ha dichiarato non corretta la formazione di classi con riferimento ai creditori privilegiati in quanto la proposta non avrebbe configurato delle classi in senso tecnico-giuridico, ma delle categorie di creditori privilegiati soddisfatti in percentuali diverse.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)