Sentenza del 20 marzo 2019 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

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In tema di contratto di locazione finanziaria, l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

In tema di locazione finanziaria, nel caso in cui: a) il costo di acquisto del bene; b) i tassi applicati, corrispettivi e moratori, c) il numero e l’ammontare delle rate, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo modifiche successive concordate dalle parti; d) il corrispettivo globale del leasing, dato dalla sommatoria delle rate mensili, e) l’ammontare del corrispettivo dell’opzione d’acquisto e il regime fiscale applicato al contratto, siano indicati sin dall’origine del rapporto contrattuale deve ritenersi pienamente soddisfatta la prescrizione di cui all’art. 117, co. 4, TUB, per la quale devono essere indicati in contratto “il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, mentre non è richiesta l’esplicita determinazione del TAEG. Infatti il TAEG e l’ISC non rientrano nel contenuto tipico determinato del contratto di locazione finanziaria secondo le prescrizioni che la Banca d’Italia ha adottato in attuazione dell’art. 117, co. 8, TUB.

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.r.l. nei confronti della società di leasing, con cui chiedeva la trasformazione del contratto di locazione finanziaria da oneroso a gratuito ai sensi dell’art. 1815 c.c. per effetto del riscontro dell’usurarietà del tasso mora e l’accertamento della nullità della clausola relativa al tasso di interesse.

(Massime a cura di Marika Lombardi)