Decreto del 24 ottobre 2018 – Presidente: dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

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La domanda omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. è inammissibile qualora la relazione del professionista presenti carenze e vizi talmente gravi da comportare un giudizio di irragionevolezza dell’attestazione ivi contenuta, tanto per quel che riguarda l’aspetto della veridicità dei dati aziendali, quanto ciò che concerne il profilo della prognosi dell’attuabilità dell’accordo e della sua idoneità ad assicurare l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori non aderenti. 

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formulato in tema di concordato preventivo, ma valevole anche per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis l.f., il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti (conf. Cass. Sez. Un. 23.01.2013, Corte d’Appello di Torino 03.01.2015, n. 141).

L’impossibilità di cristallizzare l’attivo ed il passivo patrimoniale ad una data coeva a quella del deposito della domanda preclude ogni valutazione sulla concreta attuabilità del piano, in quanto poggia su valori non più attuali e, quindi, inattendibili.

Principi espressi in ipotesi di declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., in quanto la società proponente non aveva depositato nel termine assegnato ex art. 162, co. 1, l.f. l’integrazione dell’attestazione del professionista sulla veridicità del piano e sull’attuabilità dell’accordo, mentre quella depositata unitamente dalla domanda presentava vizi e carenze tali da comportare un giudizio di irragionevolezza dell’attestazione ivi contenuta, essendo priva di un vaglio critico dei dati aziendali e di qualsiasi riscontro circa i numerosi profili di inammissibilità della proposta di accordo che hanno giustificato un giudizio di non fattibilità giuridica del piano (profili costituiti dalla mancanza di un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, di uno stato analitico ed estimativo delle attività completo ed attendibile, nonché di un elenco aggiornato dei creditori, ed infine dall’incompatibilità con le previsioni del piano degli accordi raggiunti dalla debitrice con le banche, i fornitori e la cessionaria del ramo d’azienda).

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)