Sentenza del 22 marzo 2018 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Davide Scaffidi

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Gli unici limiti entro cui l’ordinamento riconosce al socio di una s.r.l. la legittimazione a promuovere un’azione di responsabilità nei confronti di un altro socio sono quelli previsti dall’art. 2476 settimo comma c.c., secondo cui i soci della s.r.l. sono solidalmente responsabili con gli amministratori qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi, in tal modo ingerendo nell’amministrazione della società.

La mancata approvazione dei bilanci da parte del socio, quand’anche illegittima, non integra il diverso presupposto previsto dall’ art 2476 c.c. dal momento che, pur essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla società, in realtà non costituisce un contributo intenzionale al compimento di un diverso atto gestorio dannoso per la società, dovendosi ritenere presupposto imprescindibile ai fini della configurazione della responsabilità solidale del socio ex art. 2476 settimo comma c.c., la concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all’atto deciso o autorizzato dal socio stesso.

L’ordinamento predispone quali meccanismi di tutela contro la violazione degli obblighi di correttezza e di collaborazione del socio nell’ambito della partecipazione alla vita assembleare del socio, l’esclusione dello stesso dalla compagine sociale, o, in ipotesi estrema, lo scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

Ricorre una situazione di conflitto di interessi del socio quando lo stesso sia portatore di un interesse extrasociale – antitetico e incompatibile rispetto a quello societario – che non possa essere perseguito dal socio se non mediante il corrispondente sacrificio dell’interesse societario.

La responsabilità dell’amministratore non è invocabile in ordine all’opportunità o meno delle scelte gestionali e della loro eventuale incidenza negativa sul patrimonio societario, dal momento che la sua configurabilità esige piuttosto la ricorrenza di un fatto illecito, ossia di un comportamento che integri la violazione di obblighi specifici, inerenti alla carica, o generali.

La omessa o ritardata sottoscrizione del verbale del consiglio di amministrazione da parte di uno degli amministratori non determina alcuna invalidità della delibera dell’organo gestorio, ma, al più, una mera irregolarità del relativo processo verbale.

Principi espressi in ipotesi di rigetto di un’azione, proposta nei confronti di un amministratore e socio di società, per ottenere l’accertamento e la condanna al risarcimento, ex art. 2476 c.c., dei danni asseritamente cagionati da plurime condotte negligenti ed ostative, in relazione, in particolare, ad un esercizio del diritto di voto abusivo, per conflitto di interessi, nella “forma” del diritto di veto consentito dall’assetto statutario.

Nel dettaglio la curia bresciana ha affermato che l’esercizio di veto da parte del socio nella delibera di approvazione dei bilanci, pur essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla società, non configura la fattispecie disciplinata dall’art 2476 settimo comma c.c, in quanto difetta della concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all’atto deciso o autorizzato dal socio stesso.

I giudici, inoltre, hanno ritenuto che la  proposta, peraltro non approvata, di azzerare i compensi degli amministratori non integra una situazione conflitto di interessi, quando tale scelta è dettata dalla sola opportunità di scongiurare l’avvio di procedimenti di verifica fiscale  nei confronti della società.

Sul punto, è stato sottolineato che, in tema di conflitto di interessi socio/amministratore e di compensi dell’amministratore, deve essere specificatamente allegata l’effettiva consistenza dell’interesse extrasociale perseguito dal socio nonchè di quello societario compromesso, non potendosi limitatare ad un generico risparmio di spesa causato dalla forte contrazione delle vendite  o da difficoltà di tipo fiscale.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)