Decreto del 27 febbraio 2018 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

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È ammissibile la domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ex artt. 182-bis e 182-septies l.f., quando il piano prevede che i creditori vengano soddisfatti non mediante la liquidazione dell’attivo patrimoniale – in larga parte formato da immobili – ma esclusivamente mediante le disponibilità liquide già esistenti presso le casse sociali e l’apporto di finanza esterna da parte dei soci.

E’ possibile estendere, ex art. 182-septies l.f., gli effetti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ad una banca non aderente qualora siano ravvisabili i presupposti quantitativi di cui ai commi 1 e 2 di tale norma, posto che: i) il ceto creditorio della società debitrice è rappresentato per la quasi totalità da banche e quelle aderenti rappresentano oltre la metà dei crediti della categoria; ii) sussistono posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, considerata la natura chirografaria dei crediti delle banche interessate; iii) risulta verificata dall’attestatore l’insussistenza di alternative concretamente praticabili più favorevoli in caso di liquidazione del patrimonio della società debitrice; iv) sono state documentate le trattative intercorse fra la società debitrice e il ceto creditorio.

Principi espressi in ipotesi di accoglimento della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, della quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge in assenza di opposizioni da parte degli interessati.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)