Ordinanza del 23 gennaio 2017 – Giudice istruttore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

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Nella trasformazione da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata, la distinzione tra una decisione di trasformazione e una di nomina degli amministratori non è pertinente, dovendosi invece concludere che anche la nomina dell’organo amministrativo costituisca parte integrante e necessaria dell’atto di trasformazione, da valutarsi unitariamente. Ciò posto, l’effetto di stabilizzazione conseguente alla pubblicità si deve ritenere esteso anche alla determinazione di nomina dell’amministratore.

Principio espresso in ipotesi di rigetto dell’istanza, proposta ex artt. 2479 ter e 2378 c.c., di sospensione dell’efficacia esecutiva di una deliberazione di nomina dell’amministratore unico contenuta nella decisione, redatta per atto pubblico, con la quale la maggioranza dei soci di una s.a.s. aveva deliberato la trasformazione della società in s.r.l., rigetto basato sull’assunto secondo cui la nomina dell’organo amministrativo costituisce parte integrante e necessaria dell’atto di trasformazione, da valutarsi unitariamente. E poiché l’atto di trasformazione della s.a.s. era stato già iscritto nel registro delle imprese prima dell’instaurazione del giudizio, l’effetto di stabilizzazione conseguente alla pubblicità è stato considerato esteso anche alla determinazione di nomina dell’amministratore. Peraltro, il rimedio cautelare dell’art. 2378 c.c., come la relativa azione di annullamento, non è stato reputato azionabile con riferimento alle decisioni dei soci di società di persone, la cui invalidità – non essendo previsto in esse un organo assembleare – è retta dai principi generali in materia di atti negoziali plurisoggettivi, e non dagli artt. 2377 e 2379 c.c. (Cass., n. 8276/2002). Il rigetto della istanza suddetta è stato motivato altresì dall’assenza del periculum in mora, che, in base all’art. 2378, 4° co., c.c., richiede una valutazione di bilanciamento degli opposti interessi. Nel caso di specie è risultato prevalente l’interesse della società a conservare una guida gestoria, tanto più perché la nomina dell’amministratore era contenuta in un atto di trasformazione che aveva già prodotto irreversibilmente i suoi effetti.

(Massima a cura di Sara Pietra Rossi)

Ord. 23.1.2017