Ordinanza dell’11 luglio 2014 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

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L’identità soggettiva tra l’amministratore di una s.r.l., per il quale sono state accertate condotte di mala gestio, e l’organo gestorio dell’ente che partecipa alla società in qualità di unico socio non può fondare, di per sé, la responsabilità di quest’ultimo ex art. 2476, settimo comma, c.c.

Tale responsabilità, infatti, richiede un quid pluris, da apprezzarsi in concreto, allorché essa esige che il socio abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento dell’atto dannoso per la società.

Principio espresso in ipotesi di rigetto di reclamo promosso dalla curatela fallimentare di una s.r.l. avverso l’ordinanza che ha autorizzato il sequestro conservativo in danno dell’unico socio (ente) per l’ammontare degli importi dallo stesso ricevuti senza giustificazione e volto ad ottenere, in riforma di detto provvedimento, l’estensione della misura cautelare agli importi corrispondenti a ulteriori operazioni distrattive addebitate agli amministratori della società, sulla base della identità soggettiva tra l’amministratore che ha commesso gli atti distrattivi e l’organo gestorio dell’unico socio (ente).

Ord. 11.7.2014

(Massima a cura di Marika Lombardi)