Se il diverso titolo di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – dei singoli autori non vale a escludere il concorso nella responsabilità solidale ex art. 2055, co. 1 c.c., a ciò rilevando esclusivamente il contributo causale di ciascuna condotta all’unicità del fatto dannoso (cfr. SS.UU. n. 13143/2022; Cass. nn. 5519/2024 e 16755/2024), del pari lo specifico titolo in base al quale il singolo obbligato risarcisca il danno o parte di esso, anche in via transattiva, non preclude allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno degli altri coobbligati, anche in base a titoli diversi, al fine di ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.
La circostanza che l’assicurato, nel giudizio poi transatto, non chiami ‘in manleva’ l’assicurazione né agisca in regresso verso i coobbligati né se ne riservi la facoltà non osta alla proposizione della medesima azione in surrogazione da parte della compagnia assicurativa che abbia risarcito il danno o parte di esso, atteso peraltro che tale azione trova come presupposto ex artt. 1203 n. 3 e 2055, co. 2 c.c. l’avvenuto pagamento del debito solidale/risarcimento del danno.
L’azione di regresso trova titolo nell’eseguito pagamento del debito/risarcimento del danno da parte di uno dei condebitori solidali, momento dal quale decorre il dies a quo della prescrizione (cfr. Cass. nn. 21056/2004 e 25698/2019).
Presupposto fondamentale dell’azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, co. 2 c.c. è l’esistenza di un’obbligazione solidale che discende dal concorso nell’illecito, tale da consentire a chi abbia pagato l’intero debito, ovvero un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, di pretendere dagli altri coobbligati il recupero dell’eccedenza versata. La ratio di tale azione è dunque incompatibile con la domanda della compagnia assicurativa che, surrogandosi all’ex sindaco, proprio assicurato, ne escluda in radice la responsabilità e chieda, di converso, l’accertamento della responsabilità esclusiva degli ex amministratori. In siffatta ipotesi, la transazione della quota di responsabilità del sindaco e il relativo adempimento da parte dell’assicurazione configurerebbero libere scelte, scollegate dalle condotte degli altri responsabili, rispetto alle quali l’assicurazione non ha titolo alcuno per rivalersi.
A sèguito di una serie di transazioni siglate, nelle more di un procedimento ex art. 146 L.F., tra la curatela di un fallimento e gli ex sindaci ed amministratori, una Compagnia assicuratrice, surrogandosi al proprio assicurato (ex sindaco), ha qui agito in regresso nei confronti degli ex amministratori per ottenere la refusione della propria quota transattiva, da ritenersi nulla in ragione dell’asserita estraneità del proprio assicurato alla causazione dei danni lamentati dal Fallimento, invero esclusivamente riferibili – secondo l’opinione dell’attrice – alle condotte degli ex amministratori.
(Massime a cura di Stefano Buzi)