Tribunale di Brescia, sentenza n. 3015 del 9 luglio 2025 – fallimento, contratto di trasporto, contratto di subappalto, efficacia liberatoria del pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento nei confronti del sub-vettore

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Il pagamento effettuato in favore del sub-vettore ad opera del mittente, successivamente alla dichiarazione di fallimento del vettore, deve ritenersi inopponibile alla procedura fallimentare, in quanto comporta un’indebita sottrazione di risorse dall’attivo fallimentare, le quali avrebbero dovuto essere destinate, nel rispetto del principio della par condicio creditorum e delle regole proprie della procedura fallimentare stessa, alla soddisfazione dei creditori ammessi al passivo. Tale inopponibilità opera automaticamente ex lege, senza necessità di proporre una specifica domanda di dichiarazione di inefficacia del pagamento. Essa trova il proprio fondamento nello specifico stato di insolvenza del debitore dichiarato fallito, circostanza che impone la deroga alle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra soggetti in bonis, a favore della disciplina speciale dettata in materia di fallimento e procedure concorsuali.

Ne consegue, altresì, l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione con riguardo a crediti sorti in tempi diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, vale a dire anteriormente e successivamente a tale evento. Il pagamento effettuato potrebbe, al più, generare un credito di regresso in capo al mittente nei confronti del vettore; tale credito, tuttavia, essendo sorto dopo la dichiarazione di fallimento, non è suscettibile di compensazione con il credito vantato dal vettore stesso, alla luce di quanto disponeva l’art. 56 l.f., che consentiva la compensazione soltanto tra crediti entrambi sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Principi espressi nell’ambito di un giudizio sull’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dalla committente, dopo la declaratoria di fallimento della società vettore, nei confronti dei sub-vettori. In particolare, la società committente aveva stipulato un contratto di trasporto con la società vettore, poi fallita, che si era avvalsa di propri sub-vettori. Successivamente al fallimento, la committente aveva effettuato pagamenti diretti a due sub-vettori, quale coobbligata in solido ai sensi dell’art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005. La curatela, pur non contestando la ricostruzione dei fatti, ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della committente al pagamento dell’importo già corrisposto ai sub-vettori, contestando l’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati.

(Massime a cura di Nicola Gialdini)