La minoranza qualificata di una società a responsabilità limitata (che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale) ha il diritto di convocare l’assemblea dei soci indipendentemente dall’inerzia dell’organo gestorio. Sul punto, la ritenuta impossibilità di applicare analogicamente alle s.r.l. il disposto di cui all’art. 2367 c.c. previsto per le s.p.a., attesa la forte differenza tra i tipi societari (cfr. Cass. n. 10821/2016), è da intendersi come limitata all’estensione del meccanismo procedurale di convocazione dell’assemblea previsto nella normativa richiamata. Diversamente argomentando, infatti, risulterebbe del tutto superflua una previsione legislativa – come l’art. 2479, comma 1, c.c. – che preveda il potere dei soci di sottoporre all’assemblea degli argomenti su cui deliberare, senza autorizzarli a compiere la propedeutica attività di convocazione.
Principio emerso nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia della delibera adottata dall’assemblea dei soci convocata dal creditore pignoratizio.
(Massima a cura di Valerio Maria Pennetta)