Tribunale di Brescia, sentenza del 10 giugno 2025, n. 2415 – cessione di crediti in blocco, accertamento di titolarità dei crediti, onere probatorio

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In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., colui che agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario è onerato, a fronte di contestazione da parte del debitore ceduto, della prova dell’inclusione del credito oggetto di lite nell’operazione di cessione. Tale onere probatorio deve ritenersi assolto qualora il preteso cessionario produca in giudizio documentazione idonea a dimostrare, con il necessario grado di certezza, che il credito controverso rientri effettivamente nella cessione in blocco.

Non è invece sufficiente, a tal fine, la produzione di un avviso di cessione contenente un indeterminato riferimento a un “insieme di crediti”, espressione troppo generica per ritenersi idonea all’assolvimento dell’onere della prova.

Principi espressi nell’ambito di una controversia avente ad oggetto una cessione di crediti a catena tra imprese. In particolare, ad una prima cessione di credito relativa ad un contratto di fornitura, seguiva una seconda cessione, a valle di un’operazione di cartolarizzazione. A seguito di emanazione di decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Brescia, per mezzo del quale si ingiungeva al debitore ceduto di pagare al secondo cessionario, proponeva opposizione la società debitrice, deducendo tanto la carenza di legittimazione ad agire della società ultima cessionaria, quanto l’invalidità della cessione stessa. Il Tribunale di Brescia, disattesa l’eccezione preliminare, ha esaminato nel merito la titolarità o meno del credito in capo al secondo cessionario e la riconducibilità dello stesso all’operazione di cessione, accogliendo l’opposizione attorea per difetto di prova in ordine a tali elementi.

(Massime a cura di Elisa Corrado)