Ordinanza del 28 maggio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

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Nell’ambito di un procedimento cautelare, al fine della verifica del requisito del fumus boni iuris, il fatto che il curatore fallimentare non abbia provveduto a rettificare il bilancio di esercizio non costituisce esimente a favore dell’amministratore che, precedentemente, abbia sottoposto il documento contabile all’assemblea ai fini della sua approvazione e non abbia successivamente impugnato la relativa delibera. 

Con riguardo al periculum in mora, invece, la sua sussistenza deve verificarsi considerando sia gli elementi oggettivi relativi alla consistenza patrimoniale del debitore – valutandone i profili quantitativi e qualitativi – sia quelli soggettivi correlati al suo comportamento. 

Il provvedimento è stato emanato a esito di un procedimento cautelare, strumentale alla tutela di un credito.

(Massime a cura di Marta Arici)