{"id":636,"date":"2018-11-27T22:06:12","date_gmt":"2018-11-27T21:06:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=636"},"modified":"2019-09-29T22:06:34","modified_gmt":"2019-09-29T20:06:34","slug":"sentenza-del-27-novembre-2018-giudice-designato-dott-lorenzo-lentini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2018\/11\/27\/sentenza-del-27-novembre-2018-giudice-designato-dott-lorenzo-lentini\/","title":{"rendered":"Sentenza del 27 novembre 2018 \u2013 Giudice designato: dott. Lorenzo Lentini"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/636?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/636?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non pu\u00f2 in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un\u2019impresa ad un\u2019altra concorrente, n\u00e9 dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. Lo storno infatti non costituisce di per s\u00e9 concorrenza sleale, sempre che non sia stato attuato con l\u2019intenzione di danneggiare l\u2019altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore pu\u00f2 derivare dalla perdita di dipendenti che scelgono di lavorare presso altra impresa. L\u2019illiceit\u00e0 della concorrenza deve essere desunta dall\u2019obiettivo, che l\u2019imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine \u00e8 necessaria la sussistenza del c.d. \u201c<em>animus nocendi<\/em>\u201d, nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell\u2019imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealt\u00e0 soltanto quando esso venga attuato con modalit\u00e0 abnormi per il numero o la qualit\u00e0 dei prestatori d\u2019opera distolti ed assunti, cos\u00ec da superare i limiti di tollerabilit\u00e0 del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, \u00e8 del tutto lecito. Non basta infatti che l\u2019atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l\u2019acquisizione dei migliori collaboratori, ma \u00e8 necessario che sia diretto a privarlo del frutto del \u201csuo\u201d investimento (conf. Cass. n. 5671\/1998).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019indagine sulla sussistenza del requisito dell\u2019<em>animus nocendi&nbsp;<\/em>va condotta su di un piano puramente oggettivo, potendo esso essere desunto dalle circostanze di fatto nelle quali lo storno \u00e8 avvenuto, dai mezzi utilizzati e dalle modalit\u00e0 di reclutamento dei dipendenti stornati, valutando altres\u00ec effetti potenzialmente \u201cdestrutturanti\u201d sull\u2019altrui organizzazione aziendale e la conseguente parassitaria sottrazione di avviamento, &nbsp;Lo storno \u00e8 illecito, dunque, soltanto ove risulti provato che l\u2019assunzione del dipendente altrui sia motivata esclusivamente dal fine di danneggiare l\u2019altrui azienda e non anche quando il concorrente tenda ad ottenere per s\u00e9 la prestazione di lavoro dell\u2019altrui dipendente, il che sarebbe lecito nel rispetto del principio della libera circolazione del lavoro (conf. Trib. Milano 01.02.2016 e Trib. Torino 05.01.2006).&nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di concorrenza sleale, la pratica di prezzi sottocosto non pu\u00f2 considerarsi di per s\u00e9 connotata da profili di illiceit\u00e0, ben potendo inerire a una temporanea e razionale politica di aggressione del mercato, e ci\u00f2 in quanto la libera concorrenza poggia proprio su iniziative quali l\u2019avvicinamento di clienti altrui e la formulazione di proposte migliorative, anche se molto competitive.<\/p>\n\n\n\n<p>Deve ritenersi esclusa la possibilit\u00e0 di riconoscere la responsabilit\u00e0 contrattuale da inadempimento derivante dalla violazione del patto di non concorrenza in capo all\u2019impresa presso cui il soggetto (vincolato dal patto) abbia iniziato a prestare la propria opera lavorativa (asseritamente in violazione del predetto patto di non concorrenza), non essendo la medesima parte del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019assenza di elementi di antigiuridicit\u00e0 delle condotte asseritamente concorrenziali esclude la possibilit\u00e0 di accoglimento della domanda di risarcimento del danno all\u2019immagine o alla reputazione formulate dal preteso danneggiato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una societ\u00e0 per azioni nei confronti della concorrente, nonch\u00e9 nei confronti dell\u2019ex dipendente, al fine di ottenere il ristoro: (<\/em>i<em>) del danno commerciale correlato alla diminuzione del fatturato; (<\/em>ii<em>) del danno da inadempimento contrattuale con riferimento alla violazione del patto di non concorrenza (concluso con l\u2019ex dipendente) da parte della societ\u00e0 convenuta; (<\/em>iii<em>) del danno al nome, all\u2019immagine e alla reputazione commerciale.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Al riguardo, l\u2019attrice deduceva atti di concorrenza sleale da parte della societ\u00e0 convenuta e segnatamente: (<\/em>i<em>) la presa di contatti con un proprio cliente \u201cstorico\u201d e la proposta di vendita di prodotti concorrenti ad un prezzo inferiore, sfruttando informazioni in possesso dell\u2019ex dipendente (quali, il listino prezzi); (<\/em>ii<em>) la presa di contatti con propri ex agenti e l\u2019offerta di prodotti concorrenti ad un prezzo inferiore; (<\/em>iii<em>) la presa di contatti con un proprio agente e la proposta di avvio di un rapporto di collaborazione; (<\/em>iv<em>) la presa di contatti con propri fornitori per l\u2019acquisto di prodotti gi\u00e0 commercializzati dalla stessa attrice.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"http:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Sent.-27.11.18.pdf\">Sent. 27.11.18<\/a><a href=\"http:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Sent.-27.11.18.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massima a cura di Marika Lombardi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non pu\u00f2 in alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un\u2019impresa ad un\u2019altra concorrente, n\u00e9 dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. 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