{"id":2181,"date":"2025-09-12T15:25:21","date_gmt":"2025-09-12T13:25:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=2181"},"modified":"2025-11-10T15:25:41","modified_gmt":"2025-11-10T14:25:41","slug":"tribunale-di-brescia-sentenza-del-12-settembre-2025-n-3732-concessione-abusiva-di-credito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2025\/09\/12\/tribunale-di-brescia-sentenza-del-12-settembre-2025-n-3732-concessione-abusiva-di-credito\/","title":{"rendered":"Tribunale di Brescia, sentenza del 12 settembre 2025, n. 3732 \u2013 concessione abusiva di credito"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2181?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2181?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Anche in difetto di una previsione normativa espressa, in tema di azioni di massa volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale del debitore, la legittimazione attiva spetta necessariamente al curatore quale esclusivo titolare dell\u2019azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale. Da ci\u00f2 consegue che le norme che prevedono espressamente il \u201ctrasferimento\u201d della legittimazione attiva dai creditori al curatore (artt. 66 L.F., 165 C.C.I.I., 146 L.F., 255 C.C.I.I.) non configurano norme eccezionali, bens\u00ec espressione del suddetto principio generale <em>(in senso conforme, Cass. n. 18610\/2021, Cass. n. 24725\/2021 e Cass. n. 29840\/2023)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di responsabilit\u00e0 della banca, sia che la condotta abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici (l\u2019illegittima prosecuzione di un finanziamento gi\u00e0 in corso), sia che si realizzi per effetto della violazione del generale obbligo di buona fede di cui all&#8217;art. 1375 c.c. (la conclusione di un finanziamento disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operato professionale), si tratta di responsabilit\u00e0 da inadempimento di un\u2019obbligazione preesistente, ossia di responsabilit\u00e0 contrattuale, con ogni conseguenza in punto di onere della prova <em>(in senso conforme, Cass. n. 18610\/2021).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento al danno patito dal ceto creditorio della societ\u00e0 poi fallita, l\u2019azione di risarcimento ha natura extracontrattuale, stante l\u2019insussistenza di un rapporto obbligatorio preesistente tra la Banca e i creditori dell\u2019impresa finanziata <em>(in senso conforme, Cass. n. 18610\/2021).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di prescrizione dell\u2019azione dei creditori della societ\u00e0 poi fallita, il <em>dies a quo<\/em> non decorre dalla data di concessione del finanziamento, ma dal momento in cui l\u2019incapienza patrimoniale diviene oggettivamente e concretamente percepibile dai terzi. A tal proposito, deve ritenersi sussistere una presunzione <em>juris tantum<\/em> di coincidenza tra il <em>dies a quo<\/em> di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull\u2019amministratore la prova contraria della diversa data di insorgenza e percepibilit\u00e0 dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed \u00e8 insindacabile in sede di legittimit\u00e0 se non per vizi di motivazione che la rendano del tutto illogica o lacunosa, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. <em>(in senso conforme, Cass. n. 24715\/2015 e Cass. n. 3552\/2023)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019abusiva erogazione del credito, effettuata con dolo o colpa da parte del soggetto finanziatore ad un\u2019impresa che si palesi in una situazione di difficolt\u00e0 economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell\u2019attivit\u00e0 di impresa <em>(in senso conforme, Cass. n. 18610\/2021 e Cass. n. 29840\/2023).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini della configurabilit\u00e0 della responsabilit\u00e0 del soggetto finanziatore per le condotte di abusiva erogazione di credito tali da agevolare l\u2019indebita prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 di impresa, il curatore \u00e8 tenuto a dedurre e provare: a) la condotta che viola le regole che disciplinano l\u2019attivit\u00e0 bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa (in relazione alla responsabilit\u00e0 contrattuale verso la societ\u00e0, l\u2019onere in parola concerne la sola allegazione); b) il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa in perdita; c) il danno-conseguenza, rappresentato dall\u2019aumento del dissesto; d) il rapporto di causalit\u00e0 fra tali danni e la condotta tenuta dal finanziatore. Rigore particolare merita la verifica del nesso causale, ai sensi dell\u2019art. 1223 c.c., alla stregua della nota teoria della causalit\u00e0 adeguata, stante il \u201c<em>doveroso rispetto del punto di equilibrio tra opposti valori meritevoli di tutela, quali, da un lato, la posizione<\/em> <em>giuridica del finanziato e dei suoi creditori e, dall\u2019altro lato, la libert\u00e0 contrattuale del banchiere\u201d<\/em> <em>(in senso conforme,<\/em> <em>Cass. n. 18610\/2021).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In materia di risarcimento del danno, qualora venga accertato che pi\u00f9 soggetti hanno dato un contributo causale (se pure in misura diversa tra loro) al verificarsi dell\u2019evento dannoso, tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non \u00e8 consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota \u2013 parte di responsabilit\u00e0 <em>(in senso conforme, Cass. n. 6599\/1998; Cass. n. 2814\/1999; Cass. n. 23918\/2006).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti e i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell\u2019art. 56 l. fall. \u2013 applicabile in quanto espressamente richiamato dall\u2019art. 169 l. fall. \u2013 che i rispettivi crediti siano preesistenti al deposito della domanda di concordato; essa, pertanto, non pu\u00f2 operare nell\u2019ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un (mero) mandato all\u2019incasso di un proprio credito e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. Ci\u00f2 in quanto, a differenza della cessione di credito, il mandato all\u2019incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma della sola legittimazione all\u2019incasso, con conseguente obbligo di quest\u2019ultimo di restituire al mandante la somma riscossa. Tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all\u2019atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest\u2019ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione con crediti anteriori <em>(in senso conforme, Cass. n. 22277\/2017; Cass. n. 10548\/2009).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La formalit\u00e0 di cui all\u2019art. 2914 c.c. \u00e8 applicabile anche alle procedure concorsuali per effetto dell\u2019art. 45 l. fall., con la conseguenza che occorre che la cessione sia stata notificata al debitore ceduto o sia stata dal medesimo accettata con atto avente data certa anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Princ\u00ecpi espressi nell\u2019ambito di un giudizio promosso da un fallimento per ottenere: (i) l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 per abusiva concessione del credito da parte della banca convenuta e la condanna di quest\u2019ultima al risarcimento del danno subito dalla societ\u00e0 e dalla massa dei creditori; (ii) la revoca dei pagamenti e degli atti estintivi di debiti effettuati dalla societ\u00e0 poi fallita nei periodi rilevanti ai sensi dell\u2019art. 67 l. fall; (iii) la condanna alla restituzione delle somme versate alla banca da terzi clienti della societ\u00e0 in seguito all\u2019apertura nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-a22edaab-a3b9-4ebf-a74c-e59e1ea965c5\" href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/concessione-abusiva-di-credito-resp.-banca-1-1.pdf\">Sent. 12.09.2025 n. 3732<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/concessione-abusiva-di-credito-resp.-banca-1-1.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-a22edaab-a3b9-4ebf-a74c-e59e1ea965c5\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Raffaele Verdicchio)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche in difetto di una previsione normativa espressa, in tema di azioni di massa volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale del debitore, la legittimazione attiva spetta necessariamente al curatore quale esclusivo titolare dell\u2019azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale. 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