{"id":1965,"date":"2024-05-13T13:35:55","date_gmt":"2024-05-13T11:35:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1965"},"modified":"2025-05-27T18:09:17","modified_gmt":"2025-05-27T16:09:17","slug":"tribunale-di-brescia-sentenza-del-13-maggio-2024-n-1917-credito-di-firma-esposizione-contestata-erronea-illegittima-segnalazione-in-centrale-rischi-risarcimento-del-danno-nesso-di-cau","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2024\/05\/13\/tribunale-di-brescia-sentenza-del-13-maggio-2024-n-1917-credito-di-firma-esposizione-contestata-erronea-illegittima-segnalazione-in-centrale-rischi-risarcimento-del-danno-nesso-di-cau\/","title":{"rendered":"Tribunale di Brescia, sentenza del 13 maggio 2024, n. 1917 \u2013 credito di firma, esposizione contestata, erronea\/illegittima segnalazione in Centrale Rischi, risarcimento del danno, nesso di causalit\u00e0"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1965?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1965?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>In forza delle indicazioni contenute nella circolare n. 139 dell\u201911.2.1991 della Banca d\u2019Italia, la scadenza della fideiussione integra evento estintivo del rapporto di garanzia legittimante l\u2019azzeramento dell\u2019accordato operativo, sicch\u00e9 la Banca \u00e8 obbligata a censire l\u2019azzeramento dell\u2019\u201caccordato\u201d e \u201cdell\u2019accordato operativo\u201d, modificando in tal modo la segnalazione iniziale. In presenza di accertamento giudiziale dotato di indiscutibile coerenza e chiarezza, e di impugnazioni della soccombente fondate su argomenti privi di supporto probatorio ed espressione di un contegno processuale contraddittorio e ondivago, la condotta della banca di voler attendere il passaggio in giudicato della declaratoria di inefficacia della garanzia prima di procedere alla rettifica del censimento in coerenza con il suddetto accertamento giudiziale non pu\u00f2 ritenersi conforme ai doveri dell\u2019intermediario in materia di segnalazioni in Centrale Rischi e al generale canone della buona fede: scaduto il termine di tale garanzia senza che nelle more sia stato efficacemente esercitato il diritto di pagamento da parte della beneficiaria, il mantenimento dell\u2019importo dell\u2019utilizzato non trova giustificazione alcuna. Non pu\u00f2 dunque trovare accoglimento la tesi per cui, a fronte dell\u2019azzeramento dell\u2019accordato, la Banca possa mantenere l\u2019originario \u201cutilizzato\u201d sino al passaggio in giudicato, anche nei confronti della beneficiaria, della sentenza che ha dichiarato scaduta e inefficace la garanzia, sostenendo che sino a tale evento non si sia verificata alcuna delle condizioni previste dal par. 8, sez. I, cap. II della circolare 139 della Banca d\u2019Italia per il relativo azzeramento.<\/p>\n\n\n\n<p>In presenza di contenzioso promosso dal cliente, il censimento del credito di firma come \u201cnon contestato\u201d appare gravemente contrario ai canoni di accuratezza, completezza e pertinenza delle informazioni sanciti dalla normativa di settore, a nulla rilevando che nelle plurime diffide inviate alla Banca la cliente abbia omesso uno specifico riferimento alla erronea rilevazione anche dello stato del rapporto. Con il tredicesimo aggiornamento entrato in vigore il 4 marzo 2010, la circolare n. 139 dell\u201911.2.1991 della Banca d\u2019Italia ha previsto espressamente che l\u2019intermediario \u00e8 tenuto a dar conto dell\u2019esistenza di una contestazione concernente la segnalazione, ogni qual volta il cliente abbia sollevato eccezioni promuovendo un giudizio davanti ad un\u2019autorit\u00e0 terza, a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza delle eccezioni fatte valere. In tal modo, gli intermediari che accedono al sistema centralizzato, oltre ad avere evidenza della segnalazione del credito come sofferenza o come credito scaduto o sconfinante, apprendono della pendenza di una contestazione relativa alla posizione segnalata e, conseguentemente, della possibilit\u00e0 che il presupposto su cui detta segnalazione si fonda sia, in realt\u00e0, insussistente. La giurisprudenza oramai consolidata riconosce indubbia rilevanza alla evidenza di eventuale \u201ccontestazione\u201d nelle segnalazioni effettuate dagli istituti di credito, chiarendo come detto stato del rapporto consenta di arguire che il mancato rientro (o gli altri eventi idonei a rappresentare un rischio) \u00e8 dovuto non necessariamente ad una negativa valutazione dell\u2019affidabilit\u00e0 del cliente, potendo piuttosto dipendere dalla eventualit\u00e0 che la pretesa non sia fondata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nesso causale in tema di responsabilit\u00e0 civile, contrattuale o extracontrattuale&nbsp; \u00e8 regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento \u00e8 da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della \u201c<em>condicio sine qua non<\/em>\u201d), nonch\u00e9 dal criterio della c.d. causalit\u00e0 adeguata, sulla base del quale, all\u2019interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono \u2013 ad una valutazione \u201c<em>ex ante<\/em>\u201d \u2013 del tutto inverosimili.<\/p>\n\n\n\n<p>La valutazione del nesso causale in sede civile presenta, rispetto all\u2019accertamento penale, notevoli discrepanze in relazione al regime probatorio applicabile: a differenza di quanto richiesto in sede penale (ove vige la regola della prova \u201coltre il ragionevole dubbio\u201d), nel processo civile vige la regola della \u201cpreponderanza dell\u2019evidenza\u201d (altrimenti definita del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d), in coerenza con il principio eurounitario della effettivit\u00e0 della tutela giurisdizionale.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019accertamento del nesso causale in sede civile richiede la concorrente valutazione, da un lato, della (astratta) idoneit\u00e0 della condotta a cagionare il danno lamentato, dall\u2019altro, della (effettiva) correlazione con l\u2019evento in concreto verificatosi, apprezzata sulla scorta delle circostanze esistenti nella loro irripetibile singolarit\u00e0 per come emergenti dall\u2019istruzione probatoria condotta nel processo, sicch\u00e9 non potr\u00e0 ritenersi sussistente il nesso di causalit\u00e0 tra la condotta illegittima e il pregiudizio prospettato come sua possibile e normale conseguenza, qualora essa, pur se astrattamente idonea a provocare il danno lamentato, non ne costituisca l\u2019effettiva ragione, per essere questo riconducibile in concreto \u2013 secondo la valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimit\u00e0 soltanto sotto il profilo della inadeguatezza o illogicit\u00e0 della motivazione \u2013 ad un fatto diverso, idoneo a interrompere il nesso di causalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima, o in via indiretta e remota, salvo il temperamento contemplato al capoverso dell\u2019art. 41 c.p., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l\u2019evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni; pertanto, al fine di escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe egualmente verificato senza quell\u2019antecedente.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora la produzione dell\u2019evento di danno risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale (o comunque di un fattore estrinseco al comportamento umano imputabile), l\u2019autore del fatto risponde, in base ai criteri della causalit\u00e0 naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravit\u00e0 della sua colpa, poich\u00e9 una comparazione del grado di incidenza eziologica di pi\u00f9 cause concorrenti pu\u00f2 instaurarsi soltanto tra una pluralit\u00e0 di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (<em>cfr<\/em>. Cass. n. 5737\/2023; Cass. n. 30521\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Mentre sul piano della causalit\u00e0 materiale non rileva che i danni siano stati causati anche da eventi esterni alla condotta umana (a meno che gli stessi non siano stati sufficienti a determinare l\u2019evento di danno indipendentemente da tale comportamento), la concomitanza di plurimi fattori causali pu\u00f2 incidere sulla stima del danno, ossia sul piano della causalit\u00e0 giuridica, legittimando una proporzionale riduzione volta a identificare il solo danno eziologicamente riferibile alla condotta presa in esame (<em>ex multis<\/em>, Cass. n. 13037\/2023).<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto al risarcimento in relazione ad un eventuale aggravamento che si verifichi nel corso del giudizio non configura una nuova posta risarcitoria, facendo parte della domanda originaria di risarcimento (<em>cfr<\/em>. Cass. n. 23220\/2005; Cass. n. 8292\/2008; Cass. n. 1281\/2003).<\/p>\n\n\n\n<p>La natura di debito di valore dell\u2019obbligazione risarcitoria (anche derivante da responsabilit\u00e0 contrattuale: <em>cfr<\/em>. Cass. n. 37798\/2022) impone che sull\u2019importo liquidato vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell\u2019equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l\u2019insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712\/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell\u2019evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell\u2019arco di tempo suddetto e non sulla somma gi\u00e0 rivalutata (<em>cfr<\/em>. Cass. n. 4791\/2007).<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principi espressi nell\u2019ambito di un giudizio promosso per l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 risarcitoria di Istituto di Credito per mancata cancellazione di posizione fideiussoria segnalata in Centrale Rischi sebbene non escussa e scaduta nonch\u00e9 per l\u2019erroneo censimento quale posizione \u201cnon contestata\u201d, sebbene la societ\u00e0 attrice avesse censurato la pretesa della banca convenendola in giudizio.&nbsp; Il Tribunale, accertata l\u2019erronea\/illegittima segnalazione in Centrale Rischi, a seguito di un rigoroso esame dell\u2019andamento degli affidamenti della societ\u00e0 attrice e dei possibili riflessi sui risultati dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, ha verificato e quantificato, sulla scorta dei formulati principi in materia di nesso di causalit\u00e0, il pregiudizio patrimoniale effettivamente riconducibile agli inadempimenti dell\u2019intermediario.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-1ceb13bc-4053-460b-88ad-ff153ab1edfa\" href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Sent.-13.05.2024-n.1917.pdf\">Sent. 13.05.2024 n.1917<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Sent.-13.05.2024-n.1917.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-1ceb13bc-4053-460b-88ad-ff153ab1edfa\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Ambra De Domenico)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In forza delle indicazioni contenute nella circolare n. 139 dell\u201911.2.1991 della Banca d\u2019Italia, la scadenza della fideiussione integra evento estintivo del rapporto di garanzia legittimante l\u2019azzeramento dell\u2019accordato operativo, sicch\u00e9 la Banca \u00e8 obbligata a censire l\u2019azzeramento dell\u2019\u201caccordato\u201d e \u201cdell\u2019accordato operativo\u201d, modificando in tal modo la segnalazione iniziale. 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