{"id":1824,"date":"2023-09-06T16:57:59","date_gmt":"2023-09-06T14:57:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1824"},"modified":"2024-02-09T16:59:17","modified_gmt":"2024-02-09T15:59:17","slug":"tribunale-di-brescia-sentenza-del-6-settembre-2023-n-2229-compravendita-di-diamanti-con-finalita-di-investimento-intermediazione-di-una-banca-affidamento-responsabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2023\/09\/06\/tribunale-di-brescia-sentenza-del-6-settembre-2023-n-2229-compravendita-di-diamanti-con-finalita-di-investimento-intermediazione-di-una-banca-affidamento-responsabili\/","title":{"rendered":"Tribunale di Brescia, sentenza del 6 settembre 2023, n. 2229 \u2013 compravendita di diamanti con finalit\u00e0 di \u201cinvestimento\u201d, intermediazione di una banca, affidamento, responsabilit\u00e0 da contatto sociale, responsabilit\u00e0 contrattuale, pratica commerciale scorretta, risarcimento del danno, debito di valore"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1824?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1824?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Il contatto sociale qualificato \u00e8 fatto idoneo a produrre obbligazioni <em>ex<\/em> art. 1173 c.c., dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bens\u00ec obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; esso opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l\u2019adempimento dell\u2019obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all\u2019oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato (cfr. Cass. n. 24071\/2017). &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il contatto sociale qualificato rientra tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformit\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico a norma dell\u2019art. 1173 c.c. e in virt\u00f9 del principio di atipicit\u00e0 delle fonti delle obbligazioni ivi consacrato, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte non in un contratto ma \u2013 <em>ex lege<\/em> \u2013 nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilit\u00e0 di tipo contrattuale.<\/p>\n\n\n\n<p>La teoria del contatto sociale qualificato viene in rilievo ogni qualvolta l\u2019ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l\u2019affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto, pur in assenza d\u2019un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, in quanto la natura qualificata dell\u2019attivit\u00e0 professionale svolta dal primo, sottoposta a specifici requisiti formali e abilitativi, fonda nel secondo il legittimo affidamento circa il rispetto delle regole di condotta che informano la suddetta attivit\u00e0, comportando l\u2019assunzione in capo all\u2019operatore di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l\u2019utente subisca nell\u2019ambito di tale rapporto un danno (cfr. Cass. S.U. n. 12477\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Pur compiendo un\u2019attivit\u00e0 giuridica in senso stretto \u2013 e non formalmente negoziale \u2013 l\u2019operatore qualificato \u00e8 tenuto all\u2019obbligo di comportarsi in buona fede, in virt\u00f9 della clausola generale di correttezza di cui all\u2019art. 1175 c.c. (circa l\u2019estensione della regola della buona fede in senso oggettivo a tutte le fonti delle obbligazioni <em>ex<\/em> art. 1173 c.c., ivi compreso l\u2019atto giuridico non negoziale, cfr. Cass. n. 5140\/2005), estrinsecantesi, in specie, nell\u2019obbligo di una corretta informazione, tra cui la comunicazione di tutte le circostanze a lui note o conoscibili sulla base della diligenza qualificata di cui all\u2019art. 1176, comma 2, c.c..<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di contatto sociale qualificato vige il regime probatorio desumibile dall\u2019art. 1218 c.c., sicch\u00e9, mentre l\u2019attore deve provare che il danno si \u00e8 verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sul convenuto incombe l\u2019onere di dimostrare che l\u2019evento dannoso \u00e8 stato determinato da causa a s\u00e9 non imputabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ruolo e obblighi degli istituti di credito nella commercializzazione dei diamanti sono stati riconosciuti anche dalla Banca d\u2019Italia che, in data 14 marzo 2018, ha emesso un comunicato con cui ha raccomandato che a fronte di tale attivit\u00e0, \u00able banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui \u00e8 rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruit\u00e0 dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l\u2019effettivo valore commerciale e la possibilit\u00e0 di rivendita delle pietre stesse\u00bb. Tale raccomandazione indica regole di condotta che sono espressione di principi generali (ricavabili, come visto, dagli artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.) applicabili anche ai contratto di acquisto di diamanti sottoscritti prima della data di adozione di tale comunicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rapporto fiduciario esistente tra cliente e referente bancario nonch\u00e9 il generale credito riposto nella seriet\u00e0 e credibilit\u00e0 della banca sono elementi che possono risultare determinanti nella decisione finale di acquisto dei diamanti, avendo \u2013 del tutto verosimilmente \u2013 generato un legittimo affidamento circa la correttezza delle informazioni fornite: il coinvolgimento e la conseguente responsabilit\u00e0 della banca per i danni che da tale acquisto siano derivati non appaiono, pertanto, seriamente dubitabili. Invero, la banca intermediaria ha permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta (ossia la vendita di diamanti grezzi ad un prezzo doppio rispetto al loro valore reale, prospettando irrealistiche quotazioni di mercato che, in realt\u00e0, non erano altro che pubblicit\u00e0 a pagamento della stessa controparte venditrice dei diamanti, pubblicate su giornali nazionali), mettendo a disposizione la propria sede, promuovendo l\u2019offerta ai consumatori e provvedendo a tutti i successivi adempimenti finalizzati all\u2019acquisto.<\/p>\n\n\n\n<p>La natura di debito di valore dell\u2019obbligazione risarcitoria impone che su tale somma vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell\u2019equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l\u2019insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 1712\/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell\u2019evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell\u2019arco di tempo suddetto e non sulla somma gi\u00e0 rivalutata (Cass. n. 4791\/2007).<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nell\u2019accoglimento di una domanda di risarcimento proposta da un cliente nei confronti della propria banca a seguito dell\u2019acquisto di diamanti (descritti<\/em><em> come \u201cbene rifugio\u201d e l\u2019investimento come \u201credditizio e sicuro\u201d, della \u201cdurata di sette anni, con facile possibilit\u00e0 di rivendere i preziosi alla scadenza\u201d e con \u201crendimento nell\u2019ordine del 6-7% lordi\u201d)<\/em><em> da una nota societ\u00e0, poi fallita<\/em><em>. <\/em><em>In tal particolare il Tribunale ha affermato che detta fattispecie configuri un\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 della banca intermediaria da contatto sociale qualificato. Infatti in quanto l\u2019attivit\u00e0 bancaria si caratterizza per la peculiare professionalit\u00e0 dei soggetti che vi operano, che si riflette necessariamente su tutte le attivit\u00e0 svolte nell\u2019esercizio dell\u2019impresa bancaria e, quindi, sui rapporti che in quelle attivit\u00e0 sono radicati, per la cui corretta attuazione gli operatori bancari dispongono di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti non hanno. Da ci\u00f2 discende, per un verso, l\u2019affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, per altro verso, la specifica responsabilit\u00e0 in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole prescritte dalla legge. <\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-52de3e90-53a2-4743-a227-b2a2795e9079\" href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Sent.-06.09.2023-n.-2229.pdf\">Sent. 06.09.2023 n. 2229<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Sent.-06.09.2023-n.-2229.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-52de3e90-53a2-4743-a227-b2a2795e9079\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il contatto sociale qualificato \u00e8 fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bens\u00ec obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; esso opera anche nella materia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1347,1348],"tags":[1352,1350,1354,1349,1351,718,1353,125],"class_list":["post-1824","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-attivita-di-intermediazione-di-una-banca-nella-conclusione-di-contratti-non-bancari-o-finanziari","category-responsabilita-da-contatto-sociale","tag-affidamento","tag-compravendita-di-diamanti-con-finalita-di-investimento","tag-debito-di-valore","tag-intermediazione-di-una-banca","tag-pratica-commerciale-scorretta","tag-responsabilita-contrattuale","tag-responsabilita-da-contatto-sociale","tag-risarcimento-del-danno"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1824"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1824\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1826,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1824\/revisions\/1826"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}