{"id":1690,"date":"2023-01-30T19:36:48","date_gmt":"2023-01-30T18:36:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1690"},"modified":"2023-07-18T09:53:48","modified_gmt":"2023-07-18T07:53:48","slug":"corte-dappello-di-brescia-sentenza-del-30-gennaio-2023-n-187-vendita-di-strumenti-finanziari-offerta-fuori-sede-forma-del-contratto-obblighi-informativi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2023\/01\/30\/corte-dappello-di-brescia-sentenza-del-30-gennaio-2023-n-187-vendita-di-strumenti-finanziari-offerta-fuori-sede-forma-del-contratto-obblighi-informativi\/","title":{"rendered":"Corte d\u2019Appello di Brescia, sentenza del 30 gennaio 2023, n. 187 \u2013 vendita di strumenti finanziari, offerta fuori sede, forma del contratto, obblighi informativi"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1690?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1690?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>In tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti di investimento stipulati fuori dalla sede dell\u2019intermediario, ai sensi dell\u2019art. 30 del d. lgs n. 58 del 1998, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l\u2019abitazione dell\u2019investitore non \u00e8 sufficiente, di per s\u00e9, per qualificare l\u2019offerta come avvenuta \u201cfuori sede\u201d dell\u2019intermediario, occorrendo piuttosto che l\u2019investimento sia stato sollecitato presso il domicilio dell\u2019investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria tale da sospendere l\u2019investitore ed indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente facendo ritenere dunque che la decisione di investimento sia stata assunta fuori sede.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento al recesso di cui all\u2019art. 30 del d. lgs n. 58 del 1998, la circostanza che l&#8217;operazione d&#8217;investimento si sia perfezionata al di fuori della sede dell&#8217;intermediario a rendere necessaria una speciale tutela, prevista dal diritto di recesso dell\u2019investitore al dettaglio di cui all\u2019articolo 30 t.u.f., in quanto l\u2019investimento in tale ipotesi \u00e8 stato sollecitato presso il domicilio dell\u2019investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria e, pertanto, si pu\u00f2 presumere che lo stesso non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, ma il frutto della predetta sollecitazione. Pertanto, la ratio dello <em>jus poenitendi<\/em> previsto dalla citata norma, e, quindi, del differimento dell&#8217;efficacia del contratto, con la possibilit\u00e0 per il cliente di recedere nel frattempo dal contratto di investimento senza oneri \u00e8, dunque, quella di porre rimedio, a posteriori, a quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che il perfezionamento fuori sede potrebbe aver causato. Tuttavia, anche se l\u2019acquisto di titoli sia stato offerto al cliente dall\u2019intermediario fuori dalla sede dell\u2019istituto bancario e la volont\u00e0 del cliente di effettuare l\u2019investimento sia sorta in tale contesto, ove l\u2019acquisto si sia perfezionato presso la sede dell\u2019istituto di credito nei giorni successivi non si pu\u00f2 ritenere che tale investimento sia frutto di un \u201ceffetto sorpresa\u201d conseguente alla sollecitazione e, pertanto, non si ravvisano, pertanto, i presupposti che giustificano la tutela supplementare apprestata dall\u2019articolo 30, commi 6 e 7, del t.u.f.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullit\u00e0, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all&#8217;intermediario, la cui validit\u00e0 non \u00e8 soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione &#8211; per il tramite dell&#8217;intermediario &#8211; dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro. In particolare, la previsione contenuta nel contratto quadro circa la registrazione degli ordini orali non costituisce un requisito di forma, sia pure \u201c<em>ad probationem<\/em>\u201d, degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova, altrimenti pi\u00f9 difficile, dell\u2019avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilit\u00e0 quanto all\u2019operazione da compiere.<\/p>\n\n\n\n<p>In assenza di un&#8217;esplicita previsione normativa, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario non pu\u00f2 determinare l&#8217;invalidit\u00e0 del contratto quadro o dei singoli ordini di acquisto effettuati in base allo stesso, ma pu\u00f2 dar luogo soltanto a conseguenze risarcitorie, costituendo fonte di responsabilit\u00e0 precontrattuale nel caso in cui detta violazione si verifichi nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ovvero fonte di responsabilit\u00e0 contrattuale, nonch\u00e9 causa di risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro.<\/p>\n\n\n\n<p>Il divieto di compiere operazioni inadeguate o in conflitto d&#8217;interessi e il dovere di informazione in capo all\u2019intermediario attengono alla fase esecutiva del contratto di investimento, costituendo gli stessi una specificazione del primario dovere di diligenza, correttezza e professionalit\u00e0 nella cura degli interessi del cliente. Pertanto, i predetti obblighi sono da qualificare come obblighi di comportamento precontrattuali e contrattuali, a seconda del caso, e, pertanto, non possono giustificare il ricorso di tutela della nullit\u00e0 radicale del contratto (sia esso il contratto d&#8217;intermediazione finanziaria o i singoli negozi con cui a quello vien data esecuzione). Piuttosto il <em>deficit<\/em> informativo potr\u00e0 rilevare in termini di inadempimento dell&#8217;intermediario a un obbligo a cui lo stesso \u00e8 tenuto in vista del compimento dell&#8217;atto dispositivo e, ove nell&#8217;economia della singola operazione tale obbligo informativo assuma rilievo determinante essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli all\u2019investitore al punto che in assenza di un consenso informato dell&#8217;interessato il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione, l\u2019investitore al dettaglio potr\u00e0 ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell\u2019intermediario.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di intermediazione finanziaria, l&#8217;obbligo informativo a carico dell&#8217;intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra \u201ci servizi e attivit\u00e0 di investimento\u201d di cui all&#8217;art. 1, comma 5, lett. b) t.u.f. La violazione di tale obbligo non pu\u00f2 ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull&#8217;intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all&#8217;investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019adempimento degli obblighi informativi non pu\u00f2 essere desunta in via esclusiva dalla sottoscrizione dell&#8217;avvenuto avvertimento dell&#8217;inadeguatezza dell&#8217;operazione in forma scritta, in quanto \u00e8 necessario che l&#8217;intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell&#8217;investitore sull&#8217;assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca: prova che pu\u00f2 essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non pu\u00f2 essere desunta soltanto da essi.<\/p>\n\n\n\n<p>In materia di servizi di investimento mobiliare, l&#8217;intermediario finanziario \u00e8 tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell&#8217;emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell&#8217;investimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli obblighi informativi in capo all\u2019intermediario relativi all\u2019obbligo di verificare l\u2019andamento dei titoli e gli obblighi di diligenza e trasparenza in capo all\u2019istituto bancario non si esauriscano nella fase di negoziazione, ma si estendono a quella ulteriore dell\u2019esecuzione delle operazioni. Pertanto, l\u2019intermediario \u00e8 tenuto a fornire al cliente informazioni sull\u2019andamento del titolo non solo prima e all\u2019atto della negoziazione, ma anche dopo il suo acquisto nella misura in cui ci\u00f2 corrisponde ad un generale principio di correttezza e buona fede nel comportamento delle parti in pendenza di esecuzione del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nell\u2019ambito del giudizio di appello promosso dalla banca nei confronti di un proprio cliente che aveva stipulato con la stessa diversi ordini di investimento finalizzato ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha risolto il contratto quadro che regola il servizio di consulenza in materia di investimenti e ha condannato la banca al risarcimento del danno nei confronti del clienti per l\u2019inadempimento degli obblighi informativi in capo alla stessa derivanti dall\u2019art. 21 t.u.f. e dall\u2019art. 28, comma 2, Reg. Consob che impongono in capo all\u2019intermediario l\u2019obbligo di diligenza e trasparenza e, per l\u2019effetto, dichiarare che non \u00e8 dovuta alcuna somma a titolo di risarcimento del danno all\u2019investitore. L\u2019appellato, cliente investitore che aveva sottoscritto con la banca un contratto di investimento di strumenti finanziari, si costituiva proponendo a sua volta appello incidentale chiedendo di accertare, inter alia, la nullit\u00e0 del contratto quadro e dei successivi ordini di acquisto di titoli sia per (<\/em>i<em>) violazione della normativa in materia di offerta fuori sede di prodotti finanziari di cui agli artt. 30 e 31 t.u.f., (<\/em>ii<em>) per violazione della forma scritta ad substantiam degli ordini impartiti solo in forma verbale e (<\/em>iii<em>) per mancato assolvimento degli obblighi informativi.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La Corte d\u2019Appello (<\/em>i<em>) ha rigettato l\u2019appello principale proposto dalla banca e confermato la sentenza del Tribunale, integrata con la diversa motivazione conseguente all\u2019accoglimento del motivo di appello incidentale relativo alla risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi e (<\/em>ii<em>) ha rigettato l\u2019appello incidentale proposto dall\u2019investitore.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-31606c35-c05b-4411-b5ca-1d2d480e3134\" href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-30.01.2023-n.-187.pdf\">Sent. 30.01.2023 n. 187<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-30.01.2023-n.-187.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-31606c35-c05b-4411-b5ca-1d2d480e3134\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Roberta Ponzoni)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di intermediazione mobiliare, nel caso di contratti di investimento stipulati fuori dalla sede dell\u2019intermediario, ai sensi dell\u2019art. 30 del d. lgs n. 58 del 1998, la circostanza che la sola sottoscrizione del contratto sia avvenuta presso l\u2019abitazione dell\u2019investitore non \u00e8 sufficiente, di per s\u00e9, per qualificare l\u2019offerta come avvenuta \u201cfuori sede\u201d dell\u2019intermediario, occorrendo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[962,712,755,1263],"class_list":["post-1690","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contratti-bancari-e-finanziari","tag-forma-del-contratto","tag-obblighi-informativi","tag-offerta-fuori-sede","tag-vendita-di-strumenti-finanziari"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1690","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1690"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1690\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1692,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1690\/revisions\/1692"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1690"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1690"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1690"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}