{"id":1684,"date":"2023-02-23T19:34:24","date_gmt":"2023-02-23T18:34:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1684"},"modified":"2023-07-18T09:53:57","modified_gmt":"2023-07-18T07:53:57","slug":"tribunale-di-brescia-sentenza-del-23-febbraio-2023-n-434-fideiussione-omnibus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2023\/02\/23\/tribunale-di-brescia-sentenza-del-23-febbraio-2023-n-434-fideiussione-omnibus\/","title":{"rendered":"Tribunale di Brescia, sentenza del 23 febbraio 2023, n. 434 \u2013 fideiussione omnibus"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1684?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1684?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>L\u2019art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all\u2019atto di transazione che abbia ad oggetto l\u2019intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidariet\u00e0 passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non pu\u00f2 coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne (cfr. Cass. n. 7094\/2022). Pertanto, qualora l\u2019oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, l\u2019art. 1304 c.c. non \u00e8 applicabile e il debito solidale \u00e8 ridotto dell\u2019importo corrispondente alla quota transatta, con conseguente scioglimento del vincolo solidale fra il debitore stipulante e gli altri condebitori.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilit\u00e0 <em>ex<\/em> art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385\/1993 non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo tale norma determinativa del contenuto medesimo, n\u00e9 posta a presidio della validit\u00e0 del negozio, ma rappresenta piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell\u2019oggetto contrattuale, fissato dall&#8217;autorit\u00e0 di vigilanza sul sistema bancario nell&#8217;ambito della c.d. vigilanza prudenziale in forza di una norma di natura non imperativa, e, pertanto, la relativa violazione \u00e8 insuscettibile di determinare la nullit\u00e0 del contratto (cfr. SS.UU. n. 33719\/2022).<\/p>\n\n\n\n<p>Le clausole della fideiussione<em> omnibus<\/em> che riproducono quelle contenute nel modulo ABI, censurato con provvedimento della Banca d\u2019Italia n. 55 del 2 maggio 2005, alla ricorrenza di determinati presupposti sono nulle, <em>ex<\/em> art. 1418, comma 1, c.c., per contrariet\u00e0 a norme imperative di ordine pubblico economico, posto che, in base al citato provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 di vigilanza, le clausole riprodotte, di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dell\u2019ABI predisposto nel periodo ottobre 2002 &#8211; maggio 2005, sono in contrasto con l\u2019art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287\/1990.In tal caso si ravvisa la nullit\u00e0 parziale della fideiussione che costituisce l\u2019esito, a valle, di un\u2019intesa anticoncorrenziale, nullit\u00e0 che concerne solo le predette clausole e non, invece, l\u2019intero regolamento negoziale (cfr. SS.UU. n. 41994\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;erogazione del credito \u00e8 qualificabile come abusiva qualora sia effettuata, con dolo o colpa, ad un&#8217;impresa che si palesi in una situazione di difficolt\u00e0 economico \u2013 finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, ed integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell&#8217;attivit\u00e0 di impresa. Ad ogni modo, l\u2019abusiva concessione del credito non comporta in ogni caso alcuna nullit\u00e0 del rapporto principale (nel caso di specie il mutuo), dando semmai luogo al risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 1387\/2023; Cass., n. 24725\/2021; Cass., n. 18610\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p>Nella fideiussione per obbligazione futura il garante che chiede la liberazione dalla garanzia invocando l\u2019art. 1956 c.c. ha l\u2019onere di provare che, successivamente alla prestazione della predetta garanzia, il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al terzo garantito pur essendo consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da suscitare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente. Tale circostanza non \u00e8 ravvisabile, di per s\u00e9, nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito (cfr. Cass. n. 34685\/2022).<\/p>\n\n\n\n<p>Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell\u2019art.1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non pu\u00f2 consistere nella mera&nbsp; inerzia, ma deve costituire una violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione <em>ex<\/em> art. 1949 c.c. o di regresso <em>ex<\/em> art. 1950 c.c., e non nella mera maggiore difficolt\u00e0 di attuarlo per le diminuite capacit\u00e0 satisfattive del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 4175\/2020).<\/p>\n\n\n\n<p>La decadenza dalla fideiussione <em>ex<\/em> art. 1957 c.c. pu\u00f2 verificarsi \u2013 se il debito principale \u00e8 ripartito in scadenze periodiche \u2013 in relazione a ciascuna scadenza, qualora ogni pagamento sia considerato come debito autonomo, ma se l\u2019obbligazione \u00e8 unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalit\u00e0 per agevolare una delle parti, il debito non pu\u00f2 considerarsi scaduto prima della scadenza dell\u2019ultima rata. Pertanto, nel contratto di mutuo, essendo lo stesso un contratto di durata, le diverse rate in cui il dovere di restituzione \u00e8 ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bens\u00ec l\u2019adempimento frazionato di un\u2019unica obbligazione, di conseguenza il termine dell\u2019art. 1957 c.c., entro il quale il creditore garantito deve proporre le sue istanze contro il debitore, decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell\u2019ultima rata (cfr. Cass. n. 2301\/2004).<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di fallimento del mutuatario garantito, ai fini della individuazione del <em>dies a quo<\/em> del termine decadenziale <em>ex<\/em> art. 1957 c.c. rileva l\u2019articolo 55, comma 2, l. fall., ai sensi del quale i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. Ne deriva che l\u2019istituto di credito che abbia depositato tempestivamente la domanda di ammissione al passivo per le somme dovute a titolo di mutuo dal debitore garantito dichiarato fallito, non incorre nella decadenza di cui al citato art. 1957 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nell\u2019ambito dell\u2019opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai ricorrenti nei confronti di un istituto di credito finalizzata ad accertare, <\/em>inter alia<em>, la nullit\u00e0 e\/o l\u2019estinzione della fideiussione omnibus concessa dai&nbsp; primi a favore del secondo a garanzia dei crediti da questo vantati nei confronti della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata controllata dagli opponenti e successivamente dichiarata fallita, in forza di un contratto di mutuo fondiario di importo massimo pari ad Euro 38.000.000,00, erogato solo parzialmente, finalizzato all\u2019acquisto di un\u2019area industriale e alla realizzazione di un progetto immobiliare.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>A tal fine, i ricorrenti richiedevano, <\/em>inter alia<em>, l\u2019accertamento della: (<\/em>i<em>) nullit\u00e0 del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilit\u00e0 <\/em>ex<em> art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385\/1993; (<\/em>ii<em>) la nullit\u00e0 della fideiussione per violazione della normativa<\/em> antitrust<em>; (<\/em>iii<em>) la nullit\u00e0 della fideiussione per concessione abusiva del credito ravvisata nelle erogazioni parziali del mutuo; (<\/em>iv<em>) la liberazione dalla fideiussione <\/em>ex<em> art. 1956 c.c. e estinzione della medesima <\/em>ex<em> art. 1955 c.c.; e (<\/em>v<em>) della decadenza dell\u2019obbligazione fideiussoria <\/em>ex<em> art. 1957 c.c.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nelle more del giudizio uno degli opponenti aveva concluso con la banca opposta una transazione, la cui efficacia liberatoria era stata invocata dagli altri, e il credito litigioso era stato ceduto ad una societ\u00e0, intervenuta in giudizio, che a seguito dell\u2019omologazione del concordato fallimentare della societ\u00e0 mutuataria aveva percepito un pagamento parziale del credito residuo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il Tribunale, dichiarata la nullit\u00e0 parziale della fideiussione per violazione della normativa <\/em>antitrust<em> limitatamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all\u2019art. 1957 c.c., in accoglimento parziale dell\u2019opposizione proposta ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato i ricorrenti (ad esclusione del fideiussore che aveva stipulato con la banca un accordo transattivo) al pagamento, in solido tra loro, dell\u2019importo rideterminato in base alle risultanze dell\u2019istruttoria espletata\u00a0 oltre interessi, in favore della parte opposta con effetti, <\/em>ex<em> art. 111, comma 3, c.p.c., nei confronti della societ\u00e0 cessionaria del credito, intervenuta in giudizio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-67d91cf6-4264-4b90-9784-9927b06185ec\" href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-23.02.2023-n.-434.pdf\">Sent. 23.02.2023 n. 434<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-23.02.2023-n.-434.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-67d91cf6-4264-4b90-9784-9927b06185ec\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Giorgio Peli)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all\u2019atto di transazione che abbia ad oggetto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[1259],"class_list":["post-1684","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contratti-bancari-e-finanziari","tag-fideiussione-omnibus"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1684","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1684"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1684\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1686,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1684\/revisions\/1686"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}