{"id":1655,"date":"2023-03-15T19:02:03","date_gmt":"2023-03-15T18:02:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1655"},"modified":"2023-07-18T09:55:14","modified_gmt":"2023-07-18T07:55:14","slug":"tribunale-di-brescia-sentenza-del-15-marzo-2023-n-589-diritto-industriale-e-della-concorrenza-violazione-del-brevetto-dinvenzione-competenza-territoriale-cessione-dazi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2023\/03\/15\/tribunale-di-brescia-sentenza-del-15-marzo-2023-n-589-diritto-industriale-e-della-concorrenza-violazione-del-brevetto-dinvenzione-competenza-territoriale-cessione-dazi\/","title":{"rendered":"Tribunale di Brescia, sentenza del 15 marzo 2023 n. 589 \u2013 diritto industriale e della concorrenza, violazione del brevetto d\u2019invenzione, competenza territoriale, cessione d\u2019azienda, prova degli accordi di cessione e di licenza, tolleranza, quantificazione del danno"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1655?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1655?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>In tema di competenza territoriale in materia di violazione dei diritti di propriet\u00e0 industriale, il sesto comma dell\u2019art. 120 c.p.i. attribuisce la competenza territoriale all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi (c.d. <em>forum commissi delicti<\/em>). A tal fine, la nozione di \u201cfatto lesivo\u201d comprende ogni ipotesi di violazione dei diritti patrimoniali attribuiti al titolare del diritto di propriet\u00e0 industriale, ivi compresi gli atti di fabbricazione, uso e vendita del bene prodotto in contraffazione, o che comunque si sostanziano nell\u2019attuazione dell\u2019oggetto della privativa o che sono diretti a trarne profitto. Il luogo di consumazione dell\u2019illecito si specifica, poi, in relazione alle singole fattispecie concrete, sicch\u00e9 nel caso di fabbricazione, vendita o utilizzazione di prodotti contraffatti, deve ritenersi competente il giudice del luogo in cui tali prodotti siano stati rispettivamente fabbricati, venduti o utilizzati.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di cessione d\u2019azienda, ai sensi dell\u2019art. 2559 c.c., il cessionario acquista i crediti relativi all\u2019esercizio dell\u2019azienda, tra cui vanno ricompresi, in mancanza di diversa pattuizione, quelli derivanti da fatti illeciti commessi in danno dell\u2019impresa cedente (cfr., tra le altre, Cass. n. 13692\/2012).<\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene i contratti di cessione e di licenza di diritti brevettuali non richiedano la forma scritta <em>ad substantiam<\/em> o <em>ad probationem<\/em> &#8211; con la conseguenza che, secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, chi invoca il trasferimento e\/o la legittimit\u00e0 dello sfruttamento dei diritti sull\u2019invenzione altrui \u00e8 tenuto a dimostrare, anche per presunzioni, il titolo costitutivo del diritto invocato -, nel caso in cui, come nel caso di specie, gli accordi di cessione e di licenza del titolo brevettuale siano stati stipulati per iscritto, trova applicazione la regola probatoria di cui all\u2019art. 2722 c.c., con conseguente impossibilit\u00e0 di provare tramite testimoni o presunzioni l\u2019esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione \u00e8 stata contemporanea.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, in caso di eventuali accordi successivi a un originario contratto di concessione di diritti di sfruttamento del brevetto, troverebbe comunque applicazione la regola probatoria di cui all\u2019art. 2723 c.c., in base alla quale la prova per testimoni o presuntiva pu\u00f2 essere consentita soltanto se, avuto riguardo alla qualit\u00e0 delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di licenza di brevetto, sebbene la tolleranza del licenziante allo sfruttamento da parte del licenziatario, di privative diverse da quelle oggetto di licenza, non sia, di per s\u00e9, idonea a integrare una modifica dei patti stipulati tra le parti per iscritto (nel senso che non consente di estendere la licenza contrattuale anche ad un altro brevetto), potendo tale condiscendenza essere ispirata da ragioni ulteriori e diverse rispetto alla volont\u00e0 di modificazione del patto), nondimeno, la manifestata acquiescenza del titolare del brevetto all\u2019utilizzo, noto, di esso da parte dell\u2019utilizzatore esclude la sussistenza dell\u2019illecito, dovendosi ritenere l\u2019attivit\u00e0 oggettivamente dannosa posta in essere con il consenso del titolare avente diritto incompatibile con la volont\u00e0 di farlo valere. Ne consegue che, il temporaneo assenso allo sfruttamento del brevetto, pur dovendosi ritenere inidoneo alla costituzione del vincolo contrattuale, fa venir meno l\u2019antigiuridicit\u00e0 della condotta posta in essere nel periodo di tempo in cui perdurava l\u2019assenso.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di illecito sfruttamento dell\u2019altrui brevetto, il danno patito del titolare della privativa deve essere quantificato ai sensi dell\u2019art. 125 c.p.i., in forza del quale il lucro cessante \u00e8 determinato in una somma non inferiore ai canoni che l\u2019utilizzatore del brevetto avrebbe dovuto pagare in favore del titolare qualora avesse ottenuto regolare licenza di utilizzo e, nella misura in cui eccedano l\u2019importo dei canoni, nella retroversione degli utili realizzati dall\u2019autore della violazione.<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una societ\u00e0 che lamentava l\u2019abusivo sfruttamento del brevetto di cui era titolare da parte della societ\u00e0 convenuta e chiedeva, previo accertamento di tale contraffazione e\/o comunque della violazione delle regole di correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., la conferma dell\u2019inibitoria gi\u00e0 disposta in sede cautelare, la pronuncia degli ordini di distruzione dei prodotti in contraffazione, dell\u2019inibizione della reiterazione dell\u2019illecito, dell\u2019ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti e la fissazione di una penale per ogni violazione, oltre che il risarcimento dei danni subiti in misura pari alle mancate royalties da licenza d\u2019uso e comunque agli utili illecitamente ricavati dalla convenuta, di cui chiedeva la retroversione. La societ\u00e0 attrice chiedeva, inoltre, la pubblicazione della sentenza.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l\u2019incompetenza territoriale del Tribunale.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nel merito, la convenuta sosteneva che lo sfruttamento del brevetto oggetto del contenzioso fosse oggetto di accordi commerciali tra le parti, avendo la convenuta stipulato con una societ\u00e0 fallita &#8211; da cui la societ\u00e0 attrice aveva acquistato il brevetto \u2013 un accordo in virt\u00f9 del quale venivano regolamentati i rapporti di cessione, concessione e sfruttamento delle privative riferite ad un altro brevetto e sosteneva che anche il brevetto per cui l\u2019attrice chiedeva la tutela dovesse ritenersi ricompreso nel predetto accordo. In ogni caso, la convenuta sosteneva che il brevetto oggetto di causa avrebbe dovuto considerarsi quale estensione del brevetto concesso in licenza alla convenuta stessa dalla societ\u00e0, poi fallita, da cui l\u2019attrice aveva acquistato il brevetto.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il Tribunale: (<\/em>i<em>) ha parzialmente accolto le domande dell\u2019attrice e, nello specifico, ha accertato la violazione da parte della societ\u00e0 convenuta del brevetto di titolarit\u00e0 dell\u2019attrice, condannando la convenuta al risarcimento dei danni in un importo comprensivo di interessi compensativi e rivalutazione, oltre interessi legali successivi al deposito della sentenza; (<\/em>ii<em>) ha inibito alla convenuta la fabbricazione, il commercio e l\u2019uso dei prodotti costituenti violazione del brevetto e fissato una penale per ogni violazione o inosservanza successivamente contestata; (<\/em>iii<em>) ha ordinato il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti in contraffazione nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilit\u00e0 e la distruzione a cura e spese della convenuta di tutte le cose costituenti la violazione. Tenuto conto del significativo lasso di tempo trascorso dal momento delle violazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda di pubblicazione della sentenza, essendo venuto meno il concreto interesse dell\u2019attrice o della collettivit\u00e0 alla diffusione capillare dell\u2019accertamento in essa contenuto.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-335aa509-d8a5-456b-95b5-e0b332863dbf\" href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-15.03.2023-n.-589.pdf\">Sent. 15.03.2023 n. 589<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-15.03.2023-n.-589.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-335aa509-d8a5-456b-95b5-e0b332863dbf\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Alice Rocco)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di competenza territoriale in materia di violazione dei diritti di propriet\u00e0 industriale, il sesto comma dell\u2019art. 120 c.p.i. attribuisce la competenza territoriale all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi (c.d. forum commissi delicti). 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