{"id":1628,"date":"2023-02-02T18:48:16","date_gmt":"2023-02-02T17:48:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1628"},"modified":"2023-07-18T10:15:54","modified_gmt":"2023-07-18T08:15:54","slug":"tribunale-di-brescia-sentenza-del-2-febbraio-2023-n-223-responsabilita-dellintermediario-per-lesecuzione-di-operazioni-di-investimento-forma-degli-ordini-di-investiment","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2023\/02\/02\/tribunale-di-brescia-sentenza-del-2-febbraio-2023-n-223-responsabilita-dellintermediario-per-lesecuzione-di-operazioni-di-investimento-forma-degli-ordini-di-investiment\/","title":{"rendered":"Tribunale di Brescia, sentenza del 2 febbraio 2023, n. 223 \u2013 responsabilit\u00e0 dell\u2019intermediario per l\u2019esecuzione di operazioni di investimento, forma degli ordini di investimento, inadeguatezza delle operazioni di investimento, obblighi informativi, art. 29 Reg. Consob n. 11522\/1998"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1628?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1628?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Le violazioni dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, che riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere in esecuzione del contratto quadro, possono dar luogo a responsabilit\u00e0 contrattuale e, eventualmente, condurre alla risoluzione del contratto. In assenza di un\u2019esplicita previsione di legge, si esclude, tuttavia, che tali violazioni possano determinare la nullit\u00e0, ai sensi dell\u2019art. 1418 c.c., del contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in esecuzione di questo (cfr. Cass. SS.UU n. 26724\/2007). In particolare, ha natura contrattuale la responsabilit\u00e0 dell\u2019intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest\u2019ultimo i rischi dell\u2019investimento ovvero ancora che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, posto che tali condotte integrano un non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto quadro intercorrente tra le parti (cfr. Cass. n. 12262\/2015).<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta \u00e8 prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la validit\u00e0 di questi ai sensi dell\u2019art. 1352 c.c. (cfr. Cass. n. 16053\/2017). Ove il contratto quadro preveda, ai sensi dell\u2019art. 1352 c.c., la possibilit\u00e0 di dare all\u2019intermediario ordini orali secondo quanto disposto dal Reg. Consob n. 11522\/1998, la registrazione su nastro magnetico dell\u2019ordine non costituisce un requisito di forma, sia pure <em>ad probationem<\/em>, degli ordini suddetti, ma un mero strumento atto a facilitare la prova, altrimenti pi\u00f9 difficile, dell\u2019avvenuta richiesta di negoziazione dei valori (cos\u00ec, Cass. n. 3087\/2018; in senso sostanzialmente conforme alla precedente Cass. n. 612\/2016). Sicch\u00e9, qualora le parti abbiano convenuto che la forma scritta sia la forma abituale, ma non esclusiva, di esecuzione del contratto quadro, sono parimenti validi gli ordini impartiti all\u2019intermediario in forma orale.<\/p>\n\n\n\n<p>In materia di responsabilit\u00e0 della banca per l\u2019esecuzione di operazioni di investimento, notorie ragioni di elementare prudenza impongono di ritenere non adeguate le operazioni che comportino l\u2019impiego \u2013 soprattutto da parte dell\u2019investitore non professionale \u2013 di una parte eccessiva delle proprie risorse nel solo settore azionario, la cui aleatoriet\u00e0 pu\u00f2 incidere sensibilmente sul valore dei relativi prodotti finanziari, anche in assenza di imprevedibili eventi patologici a carico delle societ\u00e0 emittenti. Pertanto, operazioni di acquisto che, seppur singolarmente non caratterizzate da importi particolarmente elevati, debbano ritenersi non adeguate sono soggette a risoluzione in caso di inadempimento da parte della banca degli obblighi di cui all\u2019art. 29 del Reg. Consob n. 11522\/1998.<\/p>\n\n\n\n<p><em>I princ\u00ecpi sono stati espressi nel corso di un giudizio teso a ottenere: (i) la declaratoria di nullit\u00e0 degli ordini di investimento impartiti oralmente da un investitore non professionale in attuazione di due contratti quadro redatti in forma scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa; nonch\u00e9, in subordine, (<\/em>ii<em>) la risoluzione dei medesimi ordini, accertando la responsabilit\u00e0 della banca per l\u2019inosservanza degli obblighi informativi previsti dall\u2019art. 29 del Regolamento n. 11522\/1998 della Consob, concernente la disciplina degli intermediari, nella formulazione pro tempore vigente. Pi\u00f9 precisamente, le azioni erano dirette a conseguire la \u00abrestituzione e\/o ripetizione\u00bb delle ingenti perdite subite (superiori al 75% del capitale investito) ovvero la risoluzione delle negoziazioni sopra richiamate per grave inadempimento della banca, con condanna al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento dei danni.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La prima domanda \u00e8 stata rigettata. Parte attrice, invero, non contestava di aver impartito gli ordini, ma la validit\u00e0 dei medesimi per difetto di forma scritta, ritenuta in chiave difensiva <\/em>ad substantiam<em>. Nel corso del giudizio \u00e8 stato, invece, accertato che il contratto esprimeva una mera preferenza per tale forma, senza escludere che gli ordini potessero essere impartiti anche oralmente.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La seconda domanda \u00e8 stata parzialmente accolta. I contratti quadro davano atto della presa visione e dell\u2019avvenuta consegna al cliente del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto la banca parzialmente responsabile per la violazione degli obblighi di cui all\u2019art. 29 del Reg. Consob n. 11522\/1998<\/em> <em>nel difetto di prova del loro assolvimento in relazione all\u2019investimento in capitale di rischio (azioni) di una porzione ingente del proprio patrimonio da parte di un investitore privo di specifiche qualifiche e competenze nel settore finanziario. In ragione dell\u2019elevata componente aleatoria degli investimenti in capitale di rischio, idonea a procurare ingenti perdite pur in assenza di imprevedibili eventi patologici a carico delle societ\u00e0 emittenti, il Tribunale ha infatti ritenuto non adeguate \u2013 e ne ha, pertanto, pronunciato la risoluzione \u2013 le operazioni in esame nella misura in cui avevano impiegato somme eccedenti il 25% delle risorse finanziarie del cliente.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-0d52c244-8d3e-4349-ad99-b114ed232f54\" href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-02.02.2023-n.-223.pdf\">Sent. 02.02.2023 n. 223<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-02.02.2023-n.-223.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-0d52c244-8d3e-4349-ad99-b114ed232f54\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Giada Trioni)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le violazioni dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, che riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento poste in essere in esecuzione del contratto quadro, possono dar luogo a responsabilit\u00e0 contrattuale e, eventualmente, condurre alla risoluzione del contratto. 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