{"id":1589,"date":"2023-04-11T18:08:51","date_gmt":"2023-04-11T16:08:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1589"},"modified":"2023-07-18T10:17:36","modified_gmt":"2023-07-18T08:17:36","slug":"corte-dappello-di-brescia-sentenza-dell11-aprile-2023-n-623-segnalazione-di-una-posizione-in-sofferenza-segnalazione-di-una-posizione-ad-inca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2023\/04\/11\/corte-dappello-di-brescia-sentenza-dell11-aprile-2023-n-623-segnalazione-di-una-posizione-in-sofferenza-segnalazione-di-una-posizione-ad-inca\/","title":{"rendered":"Corte d\u2019Appello di Brescia, sentenza dell\u201911 aprile 2023, n. 623 \u2013 segnalazione alla Centrale Rischi di una posizione \u201cin sofferenza\u201d, segnalazione di una posizione \u201cad incaglio\u201d, contratto di leasing"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1589?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1589?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>La segnalazione di una posizione \u201cin sofferenza\u201d presso la Centrale Rischi della Banca d\u2019Italia richiede una valutazione, da parte dell\u2019intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non pu\u00f2, quindi, scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficolt\u00e0 economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d\u2019insolvenza (cfr. Cass. n. 15609\/2014).<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di <em>leasing<\/em>, la sospensione dei pagamenti protrattasi anche solo per diversi mesi giustifica la segnalazione alla Centrale Rischi, come \u201cin sofferenza\u201d, atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come \u201cdeficitaria\u201d, ovvero come di \u201cgrave difficolt\u00e0 economica\u201d, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilit\u00e0 e senza che assuma rilievo la manifestazione di volont\u00e0 di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull\u2019esistenza del credito (cfr. Cass. n. 1447\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p><br>L\u2019appostazione a sofferenza del credito non pu\u00f2 essere frutto dalla sola analisi del singolo o degli specifici rapporti in essere tra la banca segnalante e il cliente e implica, piuttosto, una valutazione della situazione patrimoniale complessiva del debitore. Le Istruzioni della Banca d\u2019Italia indicano lo stato di insolvenza non come definitiva irrecuperabilit\u00e0 o incapienza, bens\u00ec come una situazione di insolvenza \u201c<em>levior<\/em>\u201d rispetto a quella indicata dalla legge fallimentare, quindi una situazione patrimoniale deficitaria, di grave difficolt\u00e0 economica non transitoria. Poich\u00e9 l\u2019appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell\u2019intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non pu\u00f2 scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest\u2019ultimo nel pagamento del debito, ne consegue che ci\u00f2 che rileva \u00e8 la situazione \u201coggettiva\u201d di incapacit\u00e0 finanziaria (incapacit\u00e0 non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte), mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volont\u00e0 di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sull\u2019esistenza del titolo del credito vantato dalla banca. Pertanto, il giudice chiamato a valutare la legittimit\u00e0 di una segnalazione alla Centrale dei Rischi non deve limitarsi a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione era effettivamente dovuto, ma con valutazione <em>ex ante <\/em>deve verificare: (<em>i<\/em>) dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un <em>fumus <\/em>di fondatezza; (<em>ii<\/em>) dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato. \u00c8, infatti, evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi) n\u00e9 sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose n\u00e9 sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili (cfr. Cass. n. 3130\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p>Per effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi non \u00e8 necessario che la concedente debba attendere che il cliente raggiunga uno stato di definitiva incapacit\u00e0 di far fronte alle proprie obbligazioni, attesa la funzione e l\u2019utilit\u00e0 della segnalazione stessa e il sistema in cui essa si inscrive, volto a rendere noto agli operatori economici la situazione deficitaria conclamata di determinati soggetti, al fine di evitare l\u2019alterazione del mercato creditizio, concedendo credito a soggetti incapienti. Tuttavia, la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non \u00e8 pi\u00f9 dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile.<\/p>\n\n\n\n<p>La revoca retroattiva della segnalazione a \u201csofferenza\u201d, sostituita con la segnalazione ad \u201cincaglio\u201d, non ha valore confessorio da parte della concedente, in mancanza di ulteriori elementi univoci in tal senso.<\/p>\n\n\n\n<p>La segnalazione di una posizione \u201cad incaglio\u201d, posta a confronto con la segnalazione \u201ca sofferenza\u201d, \u00e8 certamente pi\u00f9 favorevole per il segnalato, considerati i presupposti sulla quale la stessa si fonda. Il fatto che l\u2019incaglio si basi su una situazione di temporanea difficolt\u00e0, che si ritiene possa essere sanata in tempi ragionevoli e non su una situazione di difficolt\u00e0 economica grave e non transeunte, fa s\u00ec che tale segnalazione ponga il soggetto in una posizione pi\u00f9 favorevole nei confronti del mercato creditizio e dell\u2019accesso al credito.<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nel giudizio di appello proposto dall\u2019utilizzatore di un contratto di <\/em>leasing <em>finanziario contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, dal medesimo proposta, di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d\u2019Italia e aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, proposta dalla societ\u00e0 concedente, per il pagamento della penale per estinzione anticipata del contratto, avente ad oggetto un\u2019imbarcazione (ancora in via di costruzione).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>In particolare, l\u2019appellante impugnava la sentenza di prime cure per: (<\/em>i<em>) violazione delle norme contenute nella Circolare di Banca d\u2019Italia n. 139\/1991, oltre che l\u2019errata valutazione degli elementi di prova; (<\/em>ii<em>) violazione dell\u2019art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale statuito in merito ai motivi dell\u2019inadempimento che avrebbero determinato societ\u00e0 concedente a procedere alla segnalazione, nonostante tali motivi non rientrassero nell\u2019oggetto del giudizio, pronunciandosi dunque su fatti e situazioni estranei alla materia del contendere; (<\/em>iii<em>) violazione del disposto di cui all\u2019art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia relativamente alla domanda di condanna della societ\u00e0 concedente all\u2019immediata cancellazione della segnalazione per incaglio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Rilevato che la segnalazione operata dalla societ\u00e0 concedente appariva del tutto legittima (e tanto si \u00e8 potuto affermare non solo con riferimento alla segnalazione a sofferenza, ma, a maggior ragione<br>anche per la segnalazione ad incaglio), in quanto: (<\/em>i<em>) l\u2019utilizzatore aveva dimostrato, con il proprio contegno, di versare in una situazione complessiva di difficolt\u00e0 economica e, in sostanza, aveva ammesso nelle proprie comunicazioni che il contratto era divenuto eccessivamente oneroso e di non essere in grado di adempiere all\u2019obbligo di pagamento assunto con il contratto di <\/em>leasing; <em>e (<\/em>ii<em>) che mancavano i presupposti della pretesa responsabilit\u00e0 a carico della concedente su cui l\u2019appellante fondava la pretesa risarcitoria (rimanendo assorbita ogni questione circa l\u2019esistenza e la prova del danno), la Corte adita rigettava l\u2019appello e confermava la sentenza impugnata.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a id=\"wp-block-file--media-d1d775cb-44ba-4f81-839c-fd43871d19b8\" href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-11.04.2023-n.-623.pdf\">Sent. 11.04.2023 n. 623<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Sent.-11.04.2023-n.-623.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-d1d775cb-44ba-4f81-839c-fd43871d19b8\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Simona Becchetti)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La segnalazione di una posizione \u201cin sofferenza\u201d presso la Centrale Rischi della Banca d\u2019Italia richiede una valutazione, da parte dell\u2019intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non pu\u00f2, quindi, scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[884,1169,1170],"class_list":["post-1589","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contratti-bancari-e-finanziari","tag-contratto-di-leasing","tag-segnalazione-di-una-posizione-ad-incaglio","tag-segnalazione-di-una-posizione-in-sofferenza"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1589","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1589"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1589\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1696,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1589\/revisions\/1696"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1589"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1589"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1589"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}