{"id":1508,"date":"2021-11-03T16:30:06","date_gmt":"2021-11-03T15:30:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1508"},"modified":"2023-07-18T09:59:39","modified_gmt":"2023-07-18T07:59:39","slug":"sentenza-del-3-novembre-2021-giudice-designato-dott-lorenzo-lentini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2021\/11\/03\/sentenza-del-3-novembre-2021-giudice-designato-dott-lorenzo-lentini\/","title":{"rendered":"Sentenza del 3 novembre 2021 \u2013 Giudice designato: dott. Lorenzo Lentini"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1508?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1508?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>A seguito della riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 6\/2003, qualora all\u2019estinzione della societ\u00e0, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societ\u00e0 estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virt\u00f9 del quale:\u00a0<em>a<\/em>) l\u2019obbligazione della societ\u00e0 non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda che, \u201c<em>pendente societate<\/em>\u201d, fossero, rispettivamente, limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;\u00a0<em>b<\/em>) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societ\u00e0 estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarit\u00e0 o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese (conf. Cass. n. 6070\/2013). Pertanto, il fenomeno successorio che si realizza a seguito dell\u2019estinzione della societ\u00e0 comporta il subentro dei soci nella medesima posizione della societ\u00e0 con riferimento ai rapporti giuridici pendenti, con effetti analoghi a quelli tipici di una successione universale, con la conseguenza che la clausola di scelta del foro pu\u00f2 essere efficacemente opposta ai soci succeduti alla societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La\u00a0clausola di scelta di foro esclusivo non consente il cumulo soggettivo di domande, non potendo attrarre domande svolte verso altri convenuti (conf. Cass. n. 9\/13032). Difatti, la connessione per accessoriet\u00e0 opera nelle ipotesi in cui l\u2019accoglimento della domanda accessoria dipenda dall\u2019esito della causa connessa.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, della risoluzione del contratto di&nbsp;<em>leasing<\/em>, la mancata formulazione \u00e8 irrilevante atteso che la parte che agisce in giudizio ben pu\u00f2 limitarsi a chiedere un accertamento della questione&nbsp;<em>incidenter tantum<\/em>, senza che tale scelta osti all\u2019ammissibilit\u00e0 della domanda di rilascio, trattandosi di antecedente logico non controverso.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di legittimazione passiva, la partecipazione al riparto in base al bilancio finale di liquidazione non costituisce una condizione di ammissibilit\u00e0 delle domande svolte dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci della societ\u00e0 estinta, bens\u00ec un limite di responsabilit\u00e0 (conf. Cass., S.U., n. 6070\/2013). Siffatto limite, pertanto, risulta inapplicabile qualora si controverta non gi\u00e0 su crediti pecuniari insoddisfatti dal liquidatore, ma su rapporti giuridici non definiti all\u2019esito della liquidazione, segnatamente, sui diritti discendenti dal contratto di&nbsp;<em>leasing<\/em>&nbsp;e sui beni oggetto del medesimo contratto, nonch\u00e9 sul correlato credito restitutorio in capo a parte concedente. Per altro verso, in punto di legittimazione passiva, la circostanza che il bene possa essere di fatto occupato da un soggetto terzo non incide sulla corretta formulazione della domanda di rilascio nei confronti dei soci succeduti, trattandosi di domanda fondata sul rapporto di&nbsp;<em>leasing<\/em>, che deve necessariamente essere proposta nei confronti della controparte contrattuale. In tal senso, l\u2019eventuale presenza di un soggetto terzo all\u2019interno dei locali pu\u00f2 rilevare unicamente in&nbsp;<em>executivis<\/em>, ma non influenza la valutazione in punto di legittimazione passiva.<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una banca con ricorso&nbsp;<\/em>ex<em>&nbsp;art. 702-<\/em>bis<em>&nbsp;c.p.c., ai fini del rilascio delle unit\u00e0 immobiliari sulla base del contratto di&nbsp;<\/em>leasing<em>, risolto dalla concedente&nbsp;<\/em>ex<em>&nbsp;art. 1456 c.c., stante il persistente inadempimento all\u2019obbligazione di pagamento dei canoni da parte dell\u2019utilizzatrice (nel caso di specie una s.r.l., posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese). In particolare, la ricorrente agiva nei confronti dei soci della s.r.l. e nei confronti di una s.r.l.-c.r., quale soggetto occupante&nbsp;<\/em>sine titulo<em>&nbsp;degli immobili, gi\u00e0 affittuaria del ramo d\u2019azienda della s.r.l., comprensivo del diritto di godimento derivante dal rapporto di&nbsp;<\/em>leasing<em>&nbsp;in esame.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>I soci eccepivano:&nbsp;<\/em>i)<em>&nbsp;l\u2019incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, in favore del Tribunale di Vicenza (luogo di residenza dei convenuti) ovvero del Tribunale di Treviso (eccezione sollevata anche dalla s.r.l.-c.r.), nella cui circoscrizione era stato concluso il contratto, era sito l\u2019immobile di cui si chiedeva il rilascio e andava eventualmente adempiuta l\u2019obbligazione richiesta dalla ricorrente, ritenendo la clausola di scelta di foro convenzionale esclusivo, contenuta nel contratto di&nbsp;<\/em>leasing<em>, inopponibile ai soci del contraente estinto;&nbsp;<\/em>ii)<em>&nbsp;la nullit\u00e0 o inefficacia della clausola, in quanto generica e inidonea ad escludere la competenza di altri fori nonch\u00e9 contrastante con gli artt. 1341 e 1342 c.c.;&nbsp;<\/em>iii)<em>&nbsp;la carenza di legittimazione passiva, allegando di non avere riscosso alcuna somma in forza del bilancio di liquidazione della societ\u00e0 cancellata;&nbsp;&nbsp;<\/em>iv)<em>&nbsp;la mancata formulazione di una domanda di accertamento della risoluzione del rapporto di locazione finanziaria, con conseguente impossibilit\u00e0 di accoglimento della domanda di rilascio.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il Tribunale di Brescia, in merito alla competenza territoriale, dichiarava che la cognizione della causa andava devoluta alla competenza del Tribunale di Treviso, in quanto:&nbsp;<\/em>a)<em>&nbsp;pur se il contratto di&nbsp;<\/em>leasing&nbsp;<em>in esame conteneva una clausola (c.d. clausola di scelta del foro che pu\u00f2 essere efficacemente opposta ai soci succeduti alla societ\u00e0 nel rapporto contrattuale) che nitidamente rimetteva alla competenza del Tribunale di Brescia ogni controversia comunque discendente dal contratto, ad esclusione di qualsiasi altra competenza concorrente, la domanda in esame era di tipo extracontrattuale;&nbsp;<\/em>b)<em>&nbsp;a tacer della diversit\u00e0 di soggetti destinatari del rispettivo&nbsp;<\/em>petitum<em>, la&nbsp;<\/em>causa petendi<em>&nbsp;della domanda svolta nei confronti della s.r.l., oltre a essere del tutto autonoma, non dipendeva affatto da quella che identificava la domanda svolta nei confronti degli altri convenuti, trattandosi in un caso di&nbsp;<\/em>causa petendi<em>&nbsp;reale (occupazione&nbsp;<\/em>sine titulo<em>) e nell\u2019altro di&nbsp;<\/em>causa petendi<em>&nbsp;contrattuale.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il Tribunale respingeva l\u2019eccezione di carenza legittimazione passiva, poich\u00e9:&nbsp;<\/em>a)<em>&nbsp;il limite di responsabilit\u00e0 della partecipazione al riparto in base al bilancio finale di liquidazione risultava inapplicabile, posto che si controverteva su rapporti giuridici non definiti all&#8217;esito della liquidazione, segnatamente sui diritti discendenti dal contratto di&nbsp;<\/em>leasing<em>&nbsp;e sui beni oggetto del medesimo contratto nonch\u00e9 sul correlato credito restitutorio in capo a parte concedente;&nbsp;<\/em>b)<em>&nbsp;l\u2019eventuale presenza di un soggetto terzo all\u2019interno dei locali non influenzava la valutazione in punto di legittimazione passiva dei convenuti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Sent.-3.11.2021.pdf\">Sent. 3.11.2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Sent.-3.11.2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massima a cura di Simona Becchetti)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A seguito della riforma del diritto 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