{"id":1491,"date":"2022-03-23T16:21:52","date_gmt":"2022-03-23T15:21:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1491"},"modified":"2023-07-18T10:19:35","modified_gmt":"2023-07-18T08:19:35","slug":"sentenza-del-23-marzo-2022-presidente-relatore-dott-donato-pianta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2022\/03\/23\/sentenza-del-23-marzo-2022-presidente-relatore-dott-donato-pianta\/","title":{"rendered":"Sentenza del 23 marzo 2022 \u2013 Presidente relatore: dott. Donato Pianta"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1491?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1491?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>In materia di contratto autonomo di garanzia &#8211; improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia &#8211; il garante non pu\u00f2 opporre al creditore la nullit\u00e0 di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrariet\u00e0 a norme imperative o dall\u2019illiceit\u00e0 della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall\u2019ordinamento; tuttavia, si deve escludere che la nullit\u00e0 della pattuizione di interessi ultra legali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione &#8211; eccezion fatta per la previsione di interessi usurari &#8211; non \u00e8 contraria all\u2019ordinamento, non vietando quest\u2019ultimo in modo assoluto finanche l\u2019anatocismo, cos\u00ec come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 d.lgs. 385\/1993 (conf. Cass. n. 20397\/2017). Per altro verso, il garante \u00e8 legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullit\u00e0 anche parziale del contratto base per contrariet\u00e0 a norme imperative. Ne consegue che pu\u00f2 essere sollevata nei confronti della banca l\u2019eccezione di nullit\u00e0 della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l\u2019ordinamento vieta (conf. Cass. n. 371\/2018, Cass. n. 3873\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento \u201ca prima richiesta\u201d generalmente \u00e8 idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessoriet\u00e0 che caratterizza il contratto di fideiussione; tuttavia, allorquando vi sia un\u2019evidente discrasia tra una clausola di tal guisa e l\u2019intero contenuto della convenzione negoziale, ai fini dell\u2019interpretazione della volont\u00e0 delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice \u00e8 sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell\u2019intero contratto (conf. Cass. n. 4717\/2019). Come noto, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che pu\u00f2 riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l\u2019adempimento della medesima obbligazione principale; inoltre, la causa concreta del contratto autonomo \u00e8 quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l\u2019elemento dell\u2019accessoriet\u00e0, \u00e8 tutelato l\u2019interesse all\u2019esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore \u00e8 un \u201cvicario\u201d del debitore, l\u2019obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all\u2019obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perch\u00e9 non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all\u2019adempimento del debito principale, bens\u00ec ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (conf. Cass. n. 3947\/2010).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<em>Interest Rate Swap<\/em>&nbsp;\u00e8 il contratto derivato che prevede l\u2019impegno reciproco delle parti di pagare l\u2019una all\u2019altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo (conf. Cass. n. 8770\/2020). Il&nbsp;<em>mark to market<\/em>&nbsp;esprime, invece, il valore che, in ciascun momento della sua esistenza, assume il contratto di&nbsp;<em>IRS<\/em>, inteso quale costo che un terzo estraneo al contratto \u00e8 disposto a pagare o chiede di ricevere, a seconda dei casi, per subentrare nel contratto ovvero quale costo che una delle due parti \u00e8 tenuta a pagare all\u2019altra o pretende di ricevere da questa per sciogliere anticipatamente il contratto. Dunque, \u00e8 un metodo di valutazione delle attivit\u00e0 finanziarie che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante indici di aggiornamento monetario, che consiste nel conferire a dette attivit\u00e0 il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della scadenza naturale (conf. Cass. n. 8770\/2020). Il modello per effettuare la valutazione concreta di tale istituto \u00e8&nbsp;<em>standard<\/em>, cio\u00e8 l\u2019unico di uso comune per la valutazione degli strumenti finanziari oggetto di causa (cio\u00e8&nbsp;<em>Interest Rate Swap<\/em>&nbsp;del tipo&nbsp;<em>Plan vanilla<\/em>), non essendovi, quindi, alcuna necessit\u00e0 di un suo richiamo nel contratto (conf. C. App. Milano n. 2003\/2020).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In materia di contratto di conto corrente bancario, ed in riferimento ai rapporti eseguiti, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010 \u2013 data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all\u2019art. 2-<em>bis<\/em>&nbsp;del D.L. 185\/2008 \u2013 al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell\u2019usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. 108\/1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell\u2019interesse praticato in concreto con il \u201ctasso soglia\u201d, nonch\u00e9 della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la \u201cCMS soglia\u201d (conf. Cass. n. 1464\/2019; Cass. n. 16303\/2018). Allorch\u00e9 il tasso degli interessi concordato superi, in corso di esecuzione del rapporto, la soglia dell\u2019usura, come determinata in base alle disposizioni della L. 108\/1996, non si verifica la nullit\u00e0 o l\u2019inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all\u2019entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (conf. Cass. n. 24675\/2017).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 2-<em>bis<\/em>, terzo comma, L. 2\/2009 prevedeva esplicitamente che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell\u2019art. 118, primo comma, T.U.B., con la conseguenza che l\u2019introduzione di una commissione utilizzi oltre disponibilit\u00e0 su fondi in sostituzione di una precedentemente esistente CMS, che avvenisse mediante il meccanismo di modifica unilaterale del contratto di cui all\u2019art. 118 T.U.B., doveva ritenersi perfettamente legittima.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dal fideiussore contro la sentenza di primo grado che rigettava l\u2019opposizione a decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale aveva ingiunto ad una s.n.c. e alla garante il pagamento, in via solidale, di una somma a favore di una banca a titolo di saldo debitore e di interessi debitori maturati sul conto corrente.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>In particolare, l\u2019appellante impugnava la sentenza di prime cure, sollevando nove motivi di doglianza per:&nbsp;<\/em>i)&nbsp;<em>avere il primo giudice ritenuto preclusa alla garante, in quanto parte di un rapporto qualificato alla stregua di un contratto autonomo di garanzia, la facolt\u00e0 di coltivare eccezioni concernenti l\u2019obbligazione principale;&nbsp;<\/em>ii)&nbsp;<em>non aver il giudicante accolto la domanda di accertamento circa la nullit\u00e0 per indeterminabilit\u00e0 dell\u2019oggetto contrattuale dei rapporti di&nbsp;<\/em>IRS; iii)&nbsp;<em>l\u2019illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultra legale determinato senza alcuna pattuizione scritta;&nbsp;<\/em>iv)&nbsp;<em>accertare la nullit\u00e0 della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;&nbsp;<\/em>v)&nbsp;<em>non aver la banca, prima del D.L. 185\/2008, reso determinabili n\u00e9 l\u2019ammontare n\u00e9 le modalit\u00e0 con cui veniva computata la commissione di massimo scoperto, mentre a partire dal luglio 2009 avrebbe introdotto la commissione utilizzi oltre disponibilit\u00e0 su fondi, avvalendosi del meccanismo dello<\/em>&nbsp;ius variandi&nbsp;<em>di cui all\u2019art. 118 T.U.B<\/em>.; vi)&nbsp;<em>accertare e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilit\u00e0 dell\u2019oggetto, ed in ogni caso perch\u00e9 prestazione senza causa, le somme addebitate a titolo di spese di chiusura, di penale di sconfino, di diritti di segreteria e di spese liquidazione interessi debitori;&nbsp;<\/em>vii)&nbsp;<em>accertare e dichiarare la nullit\u00e0 e l\u2019inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all\u2019indicato rapporto di apertura di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrariet\u00e0 al disposto di cui alla L. 108\/1996, perch\u00e9 eccedente il cosiddetto tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento;&nbsp;<\/em>viii)&nbsp;<em>il mancato assolvimento da parte della banca del proprio onere probatorio;&nbsp;<\/em>ix)&nbsp;<em>revocare il provvedimento monitorio<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Ritenuto che non vi era alcuna effettiva distinzione dell\u2019oggetto tra l\u2019obbligazione del rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia, n\u00e9 della causa dei due rapporti, che potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma e rilevato che nella lettera di fideiussione non era compresa alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale, ma soltanto quella ad opporre eccezioni riguardo al momento in cui la banca intenda esercitare la sua facolt\u00e0 di recedere dai rapporti col debitore, la Corte adita riconduceva la fattispecie alla fideiussione a prima richiesta e non a quella del contratto autonomo di garanzia.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Rilevato che oggetto del contratto erano le reciproche obbligazioni delle due parti di pagare l\u2019una all\u2019altra, a scadenze prestabilite, il differenziale sussistente tra le due somme, calcolate su un medesimo capitale di riferimento, con applicazione di due determinati parametri differenti per le due parti, la circostanza per cui nei contratti derivati contestati non sia evidenziato il criterio per la determinazione del valore del&nbsp;<\/em>mark to market<em>&nbsp;secondo l\u2019adita Corte non assume rilevanza ai fini dell\u2019accertamento della nullit\u00e0 dei suddetti contratti, posto che tale valore poteva essere pienamente determinabile in via oggettiva nei contratti derivati per cui \u00e8 causa, come confermato, del resto, dal fatto che il consulente di parte appellante sia stato perfettamente in grado di calcolare tale valore per ciascuno dei contratti derivati presi in esame nella perizia prodotta in giudizio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Ulteriormente, la Corte non riteneva condivisibile la tesi di parte appellante secondo cui nel computo del T.E.G. andrebbero inserite anche le commissioni di massimo scoperto, essendo pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui solamente l\u2019usura c.d. originaria assume rilevanza ai fini della caducazione delle clausole contrattuali che prevedano un tasso di interessi superiore al tasso soglia.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Quanto alla commissione di massimo scoperto va rilevato, da una parte, che la commissione prevista nel contratto di apertura di conto corrente era nulla per indeterminatezza, non essendo ivi state esplicitate le modalit\u00e0 per il suo calcolo, ma essendo stata prevista meramente la misura percentuale applicabile, mentre, dall\u2019altra, che la commissione di massimo scoperto pattuita successivamente era valida, risultando determinabile sia nella misura che nelle modalit\u00e0 per il suo calcolo. Quanto alla commissione utilizzi oltre disponibilit\u00e0 su fondi veniva dichiarata la nullit\u00e0, poich\u00e9 la banca aveva introdotto la suddetta commissione in difformit\u00e0 non solo rispetto al disposto di cui all\u2019art. 118 T.U.B., ma anche rispetto all\u2019art. 2-<\/em>bis<em>, terzo comma, L. 2\/2009.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Sent.-23.3.2022.pdf\">Sent. 23.3.2022<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Sent.-23.3.2022.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massima a cura di Simona Becchetti)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In materia di contratto autonomo di garanzia &#8211; improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia &#8211; il garante non pu\u00f2 opporre al creditore la nullit\u00e0 di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrariet\u00e0 a norme imperative o dall\u2019illiceit\u00e0 della causa e che, attraverso il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[1095,1096,1093,1092,1094,1091,973,1088],"class_list":["post-1491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contratti-bancari-e-finanziari","tag-art-2-bis-terzo-comma-l-2-2009","tag-art-118-primo-comma-t-u-b","tag-clausola-di-pagamento-a-prima-richiesta","tag-contratto-autonomo-di-garanzia","tag-interest-rate-swap","tag-mark-to-market","tag-opposizione-a-decreto-ingiuntivo","tag-superamento-del-tasso-soglia-di-cui-alla-l-108-1996"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1491"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1491\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1493,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1491\/revisions\/1493"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}