{"id":1451,"date":"2022-02-01T16:18:54","date_gmt":"2022-02-01T15:18:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1451"},"modified":"2023-07-18T10:01:25","modified_gmt":"2023-07-18T08:01:25","slug":"sentenza-del-1-febbraio-2022-n-196-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-relatore-dott-ssa-angelica-castellani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2022\/02\/01\/sentenza-del-1-febbraio-2022-n-196-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-relatore-dott-ssa-angelica-castellani\/","title":{"rendered":"Sentenza del 1 febbraio 2022, n. 196 \u2013 Presidente: Dott. Raffaele Del Porto \u2013 Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1451?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1451?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>L\u2019azione <em>ex <\/em>art. 146 l. fall.\n\u00e8 proposta dal curatore fallimentare avverso gli amministratori della societ\u00e0\nfallita, al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale\nnell\u2019interesse dei soci e dei creditori sociali, nei confronti dei quali la\nclausola compromissoria non pu\u00f2 operare, trattandosi di soggetti terzi rispetto\nalla societ\u00e0 (conf. Cass. n. 19398\/2014, Cass. n. 28533\/2018 e Cass. n.\n15830\/2021). \u00c8, quindi, esclusa la competenza degli arbitri in relazione\nall\u2019azione di responsabilit\u00e0 degli amministratori <em>ex <\/em>art. 146 l. fall.,\nin ragione del contenuto unitario e inscindibile di tale azione, nella quale\nconfluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione\nattiva, sia l\u2019azione prevista dall\u2019art. 2393 c.c. sia quella di cui all\u2019art.\n2394 c.c. Un\u2019ipotetica separazione delle cause rispetto al fallimento attore,\nl\u2019una afferente all\u2019esercizio dell\u2019azione sociale (di competenza degli arbitri)\ne l\u2019altra all\u2019azione dei creditori sociali (di competenza del giudice\nordinario), significherebbe contraddire la connotazione unitaria e inscindibile\ndell\u2019azione di responsabilit\u00e0 esercitata dal curatore e vanificarne lo scopo\n(conf. Cass. n. 15830\/2020).<\/p>\n\n\n\n<p>La procedura di liquidazione del patrimonio\ndel debitore, disciplinata dagli artt. 14-<em>ter<\/em>\ne ss. della l. n. 3\/2012, prevede un procedimento di accertamento del passivo\nstrutturato in fasi (avviso ai creditori, invio della domanda di\npartecipazione, predisposizione del progetto di stato passivo e sua\napprovazione con intervento del giudice delegato in presenza di osservazioni non\nsuperabili, eventuale reclamo al collegio avverso il provvedimento del giudice\ndelegato). L\u2019art. 14-<em>octies <\/em>della l. n. 3\/2012, a differenza di quanto\nsancito dall\u2019art. 52 l. fall., non detta un principio di esclusivit\u00e0\ndell\u2019accertamento dei crediti nell\u2019ambito della procedura da\nsovraindebitamento. Il contrasto relativo all\u2019esistenza\/permanenza o meno del\npotere di cognizione in capo al giudice ordinario a seguito dell\u2019apertura della\nprocedura di liquidazione del patrimonio del debitore, dev\u2019essere risolto mantenendo\nla distinzione tra l\u2019accertamento del credito, che in mancanza di una esplicita\ndisposizione di legge non pu\u00f2 essere sottratto alla cognizione del giudice\nordinario, e la sua soddisfazione in sede concorsuale, per la quale la\npartecipazione al procedimento di formazione del passivo (disciplinata dagli\nartt. 14-<em>ter<\/em> e ss. della l. n. 3\/2012) costituisce passaggio obbligato.\nPertanto, a seguito della dichiarazione di apertura della procedura\nliquidazione, in tanto il creditore potr\u00e0 concorrere alla distribuzione del\nricavato della liquidazione, in quanto egli abbia presentato domanda di\npartecipazione <em>ex <\/em>art. 14-<em>septies<\/em> l. n. 3\/2012 e abbia ottenuto\nl\u2019ammissione del proprio credito al passivo formato ai sensi del successivo\nart. 14-<em>octies<\/em>; in mancanza, il credito potr\u00e0 essere fatto valere solo\nalla chiusura della liquidazione e sull\u2019eventuale residuo. Sebbene, dunque, il\nprocedimento di verifica del passivo nella procedura da sovraindebitamento non\nsia per legge connotato da carattere di esclusivit\u00e0, esso costituisce l\u2019unico\nmezzo per concorrere alla distribuzione del ricavato in pendenza di\nliquidazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In sede di azione <em>ex <\/em>art.\n146, secondo comma, l. fall., il curatore fallimentare \u00e8 legittimato a far\nvalere la responsabilit\u00e0 degli amministratori della societ\u00e0 fallita sia nell\u2019ambito\ndell\u2019azione sociale (in presenza dei relativi presupposti, vale a dire il danno\nprodotto al patrimonio sociale da un atto, colposo o doloso, commesso in\nviolazione ai doveri imposti dalla legge o dall\u2019atto costitutivo), sia nell\u2019ambito\ndell\u2019azione dei creditori sociali (nella misura in cui il patrimonio sociale\nsia divenuto insufficiente per l\u2019integrale soddisfazione dei creditori della\nsociet\u00e0 in conseguenza di un atto, commesso con dolo o colpa, in violazione\ndegli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrit\u00e0). Le due\nazioni, ancorch\u00e9 diverse per presupposti e regime giuridico, vengono ad\nassumere, nell\u2019ipotesi di fallimento, carattere unitario e inscindibile, al\nfine di consentire l\u2019acquisizione all\u2019attivo della procedura di quel che \u00e8\nstato sottratto dal patrimonio sociale &#8211; unitariamente considerato a garanzia\nsia dei soci che dei creditori sociali &#8211; per fatti imputabili agli\namministratori (conf. Cass. n. 23452\/2019; Cass. n. 19340\/2016; Cass. n.\n10378\/2012).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019azione sociale di responsabilit\u00e0\nsi prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il\ndanno diventa oggettivamente percepibile all\u2019esterno, manifestandosi nella\nsfera patrimoniale della societ\u00e0; il decorso di tale termine rimane, peraltro,\nsospeso, a norma dell\u2019art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione\ndell\u2019amministratore dalla carica in ragione del rapporto fiduciario\nintercorrente tra l\u2019ente ed il suo organo gestorio (conf. Cass. n. 24715\/2015;\nCass. n. 10378\/2012; Cass. n. 6719\/2008). L\u2019azione dei creditori sociali, anche\nladdove promossa dal curatore fallimentare a norma dell\u2019art. 146 l. fall., \u00e8\nsoggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell\u2019oggettiva\npercepibilit\u00e0, da parte dei creditori, dell\u2019insufficienza dell\u2019attivo a\nsoddisfare i debiti (e non anche dall\u2019effettiva conoscenza di tale situazione),\nche, a sua volta, dipendendo dall\u2019insufficienza della garanzia patrimoniale\ngenerica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d\u2019insolvenza <em>ex <\/em>art.\n5 della l. fall., derivante, <em>in primis<\/em>, dall\u2019impossibilit\u00e0 di ottenere\nulteriore credito. In ragione della onerosit\u00e0 della prova gravante sul\ncuratore, sussiste una presunzione <em>iuris tantum<\/em> di coincidenza tra il <em>dies\na quo<\/em> di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento,\nricadendo sull\u2019amministratore la prova della diversa data anteriore di\ninsorgenza dello stato di incapienza patrimoniale (conf. Trib. Brescia, n. 3593\/2017;\nCass. n. 24715\/2015).<\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi in\nipotesi di azione di responsabilit\u00e0 <\/em>ex <em>art.\n146 l. fall., promossa dal curatore fallimentare nei confronti dei soci\n(amministratori) per il compimento di atti di <\/em>mala gestio. <em>Il Tribunale riteneva procedibile l\u2019azione ordinaria promossa dal fallimento nei\nconfronti del socio, fermi i limiti della procedura da esdebitamento, ragione\nper la quale sono stati poi revocati i provvedimenti di sequestro chiesti dal\nfallimento.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il Tribunale\naccertava la non operativit\u00e0 della\nclausola compromissoria contenuta nello statuto della societ\u00e0, in\nragione del contenuto unitario e inscindibile dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 e dichiarava non prescritte sia l\u2019azione\nsociale di responsabilit\u00e0 sia l\u2019azione dei creditori sociali, posto che: <\/em>a)<em> i convenuti non avevano\nfornito alcun elemento da cui ricavare l\u2019insorgenza di una situazione di\nincapienza patrimoniale anteriore alla dichiarazione di fallimento e\nconoscibile ai terzi secondo l\u2019ordinaria diligenza; <\/em>b) <em>l\u2019esistenza di\ntale situazione non poteva essere desunta, a posteriori, dai dati contenuti nel\nrapporto riepilogativo semestrale redatto dal curatore, trattandosi di\ndocumento formatosi solo successivamente all\u2019apertura della procedura\nconcorsuale. A ci\u00f2 si aggiunga che i bilanci annualmente depositati dal\nfallimento sarebbero stati redatti in violazione dei fondamentali principi di\ncorretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed\neconomica dell\u2019impresa stabiliti dal codice civile, e ci\u00f2 al precipuo scopo di\noccultare ai terzi la grave crisi aziendale culminata nel deposito della\ndomanda di concordato preventivo <\/em>ex<em> art. 161, sesto comma, l. fall., prima,\ne nel fallimento della societ\u00e0, poi, con la conseguente impossibilit\u00e0 di far\ndecorrere la prescrizione dalla pubblicazione, in epoca anteriore al\nfallimento, dei suddetti bilanci di esercizio. <\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Sent.-1.2.2022-n.-196.pdf\">Sent. 1.2.2022 n. 196<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Sent.-1.2.2022-n.-196.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massima a cura di Simona Becchetti)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019azione ex art. 146 l. fall. \u00e8 proposta dal curatore fallimentare avverso gli amministratori della societ\u00e0 fallita, al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale nell\u2019interesse dei soci e dei creditori sociali, nei confronti dei quali la clausola compromissoria non pu\u00f2 operare, trattandosi di soggetti terzi rispetto alla societ\u00e0 (conf. 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