{"id":1221,"date":"2021-03-12T16:03:37","date_gmt":"2021-03-12T15:03:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1221"},"modified":"2023-07-18T10:25:16","modified_gmt":"2023-07-18T08:25:16","slug":"sentenza-del-12-marzo-2021-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-relatore-dott-ssa-angelica-castellani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2021\/03\/12\/sentenza-del-12-marzo-2021-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-relatore-dott-ssa-angelica-castellani\/","title":{"rendered":"Sentenza del 12 marzo 2021 \u2013 Presidente: dott. Raffaele Del Porto \u2013 Giudice relatore: dott.ssa Angelica Castellani"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1221?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1221?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Il\ngiudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullit\u00e0 integrale del contratto\ndeve rilevarne d\u2019ufficio la sua nullit\u00e0 solo parziale, e solo qualora le parti,\nall\u2019esito di tale indicazione officiosa, omettano un\u2019espressa istanza di\naccertamento in tal senso, deve rigettare l\u2019originaria pretesa non potendo\ninammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle loro determinazioni\nespresse nel processo (Cass. SS.UU. n. 26242\/2014).<\/p>\n\n\n\n<p>Le\neccezioni in senso stretto si identificano solo in quelle per le quali la legge\nespressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il\nfatto integratore dell\u2019eccezione corrisponda all\u2019esercizio di un diritto\npotestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per\nsvolgere l\u2019efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico, supponga il\ntramite di una manifestazione di volont\u00e0 della parte (<em>ex multis<\/em>, Cass. n. 20317\/2019, conforme a Cass. SS.UU. n.\n1099\/1998, Cass. n. 12353\/2010 e Cass. n. 27045\/2018). L\u2019invocata sostituzione <em>ex <\/em>art. 1419 c.c. della clausola\ncontrattuale derogativa dell\u2019art. 1957 c.c. con la norma di legge costituisce\neffetto consequenziale alla dedotta nullit\u00e0, sicch\u00e9 la decadenza di cui alla\ncitata norma, non integrando eccezione in senso stretto per il cui rilievo\nrisulta indispensabile l\u2019iniziativa di parte, pu\u00f2 essere rilevata d\u2019ufficio\nquale fatto estintivo risultante dal materiale allegatorio e probatorio\nacquisito in atti.<\/p>\n\n\n\n<p>In tema di accertamento\ndell\u2019esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall\u2019art. 2\ndella l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle clausole relative a\ncontratti di fideiussione stipulati con le banche, il provvedimento della Banca\nd\u2019Italia di accertamento dell\u2019infrazione, adottato prima delle modifiche\napportate dall\u2019art. 19, c. 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di\nquelli emessi dall\u2019Autorit\u00e0 Garante della concorrenza e del mercato, un\u2019elevata\nattitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle\nmisure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito \u00e8\ntenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter\nlimitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare\nse le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni\noggetto dell\u2019intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo\nall\u2019attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento\ncon cui \u00e8 stato imposto all\u2019ABI di estromettere le clausole vietate dallo\nschema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. n. 13846\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p>La produzione in\ngiudizio dei provvedimenti delle autorit\u00e0 indipendenti che espongono gli esiti\ndell\u2019istruttoria <em>antitrust <\/em>unitamente\nall\u2019ulteriore compendio probatorio atto a confermare la diffusivit\u00e0 dello\nschema contrattuale nel settore di riferimento in un arco temporale che\nricomprende il momento in cui \u00e8 stata stipulata la fideiussione oggetto di\ncausa integrano elementi di prova sufficienti a dimostrare l\u2019esistenza del\ncartello anticoncorrenziale e la sua attitudine a spiegare effetti sulla\nnegoziazione particolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Da un lato, la\ncircostanza che una intesa \u2018a monte<em>\u2019<\/em> sia nulla perch\u00e9 anticoncorrenziale\nnon comporta automaticamente la nullit\u00e0 di tutti i contratti posti in essere\ndalle imprese aderenti all\u2019intesa. Dall\u2019altro lato, avendo l\u2019Autorit\u00e0\namministrativa circoscritto l\u2019accertamento dell\u2019illiceit\u00e0 ad alcune specifiche\nclausole, ci\u00f2 non esclude, n\u00e9 \u00e8 incompatibile con il fatto che in concreto la\nnullit\u00e0 del contratto \u2018a valle\u2019 debba essere valutata dal giudice adito e che\npossa trovare applicazione l\u2019art. 1419 c.c., laddove l\u2019assetto degli interessi\nin gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullit\u00e0 parziale, limitata\nalle clausole rivenienti dalle intese illecite (Cass. n. 24044\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, la nullit\u00e0 \u2018a valle\u2019 delle fideiussioni omnibus\ndeve essere valutata alla stregua dell\u2019art. 1418 ss. c.c. e pu\u00f2 trovare\napplicazione l\u2019art. 1419 cod. civ., laddove l\u2019assetto degli interessi in gioco\nnon venga pregiudicato da una pronuncia di nullit\u00e0 parziale, limitata alle\nclausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo\nla banca potrebbe dolersi della loro espunzione (Cass. n. 4175\/2020).<\/p>\n\n\n\n<p>La valutazione\nconcorrenziale dello schema contrattuale non si fonda sul mero confronto della\nsingola clausola con la regola codicistica, quanto piuttosto sulla previsione\nuniforme di una disciplina di dettaglio idonea ad incidere sulla\ncaratterizzazione dell\u2019offerta bancaria, impedendo l\u2019efficace forma di\nconcorrenza rappresentata dalla differenziazione della stessa e aggravando la\nposizione del fideiussore.<\/p>\n\n\n\n<p>Devono ritenersi\ncaratterizzate da oggetto illecito, e quindi nulle ai sensi del combinato\ndisposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., le\nclausole che traspongono nel contratto \u2018a valle\u2019 l\u2019identico contenuto del\nprodotto dell\u2019intesa \u2018a monte\u2019, la cui invalidit\u00e0 \u00e8 testualmente sancita\ndall\u2019art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, cui va riconosciuta\nnatura di norma di ordine pubblico economico. Tali clausole, contenute in\nun contratto c.d. \u2018seriale\u2019,\ndestinato all\u2019utilizzazione sistematica e generalizzata, sono direttamente\nstrumentali al risultato vietato dalla legge, veicolando l\u2019identico contenuto\ndi condizioni generali di cui \u00e8 gi\u00e0 stata accertata la nullit\u00e0 in quanto\nuniformemente applicate. L\u2019oggetto del contratto \u00e8 illecito anche quando la\nprestazione, pur in s\u00e9 lecita, \u00e8 funzionale al perseguimento di un risultato\nvietato dall\u2019ordinamento. Nel caso di specie, attraverso tali clausole si\nrealizza e si perpetua la violazione degli interessi generali sottesi alla\nlegge <em>antitrust.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento al\nregime di nullit\u00e0 \u2013 totale o parziale \u2013 in mancanza della prova che i\ncontraenti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole colpite da\nnullit\u00e0, il paradigma da adottare deve essere quello della nullit\u00e0 parziale <em>ex <\/em>art. 1419, c. 2, c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, salva la\ndimostrazione, da fornirsi a cura della parte che invochi la nullit\u00e0\ndell\u2019intero regolamento negoziale, che i contraenti non lo avrebbero concluso\nsenza quella parte del suo contenuto colpita da nullit\u00e0, deve ritenersi che il\nfideiussore avrebbe prestato la garanzia, atteso che la sostituzione della\ndisciplina codicistica alle pattuizioni nulle \u00e8 a lui pi\u00f9 favorevole. <\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento\nall\u2019eccezione <em>ex<\/em> art. 1955 c.c., il fatto del creditore rilevante ai\nfini della liberazione del fideiussore non pu\u00f2 consistere nella mera inazione,\nma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o\nnascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque\nillecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico,\nche deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione <em>ex<\/em>\nart. 1949 c.c., o di regresso <em>ex<\/em> art. 1950 c.c.), e non gi\u00e0 nella mera\nmaggiore difficolt\u00e0 di attuarlo per le diminuite capacit\u00e0 satisfattive del\npatrimonio del debitore (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 4175\/2020;\nprecedenti conformi: Cass. n. 21833\/2017, Cass. n. 9695\/2011 e Cass. n.\n28838\/2008).<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio in base al\nquale, nella fideiussione per obbligazione futura, sussiste l\u2019onere del creditore,\nprevisto dall\u2019art. 1956 c.c., di richiedere l\u2019autorizzazione del fideiussore\nprima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate\ndopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolvendo alla finalit\u00e0 di\nconsentire al fideiussore di sottrarsi, negando l\u2019autorizzazione,\nall\u2019adempimento di un\u2019obbligazione divenuta, senza sua colpa, pi\u00f9 gravosa, non\nrisulta applicabile allorch\u00e9 nella stessa persona coesistano le qualit\u00e0 di\nfideiussore e di amministratore della societ\u00e0 debitrice principale, poich\u00e9, in\ntale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a\ngarantirlo comporta di per s\u00e9 la preventiva autorizzazione del fideiussore alla\nconcessione del credito (<em>ex multis<\/em>, Cass. n. 31227\/2019, Cass. n. 7444\/2017\ne Cass. n. 3761\/2006).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, qualora il\nfideiussore sia anche socio della societ\u00e0 debitrice principale, da una parte si\ndeve presumere \u2013 salvo circostanze particolari da dedurre \u2013 che egli sia gi\u00e0\npienamente informato delle peggiorate condizioni economiche della societ\u00e0, e\ndall\u2019altra parte, si deve ritenere che la sua qualit\u00e0 di socio gli consenta di\nattivarsi per impedire che continui la negativa gestione (mediante la revoca\ndell\u2019amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante\nl\u2019anticipata revoca della fideiussione); pertanto, anche in questa circostanza,\nnon \u00e8 consentito eccepire la liberazione <em>ex<\/em> art. 1956 c.c. (cos\u00ec, Cass.\nn. 2902\/2016 e Cass. n. 11979\/2013).<\/p>\n\n\n\n<p>Al\nfine di poter efficacemente opporre al terzo contraente le limitazioni dei\npoteri di rappresentanza dei propri organi sociali, la societ\u00e0 deve dimostrare,\nai sensi dell\u2019art. 2384, c. 2, c.c., non gi\u00e0 la mera conoscenza o conoscibilit\u00e0\ndell\u2019esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altres\u00ec la sussistenza\ndi un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione\npotenzialmente generatrice di un danno per la societ\u00e0 (<em>ex multis<\/em>, Cass. n. 7293\/2009).<\/p>\n\n\n\n<p><em>Principi espressi in sede, <\/em>inter alia<em>,\ndi accertamento della nullit\u00e0 parziale di un contratto di fideiussione omnibus\ncontenente clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Sent.-12.03.2021.pdf\">Sent. 12.03.2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Sent.-12.03.2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime\na cura di Giorgio Peli)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullit\u00e0 integrale del contratto deve rilevarne d\u2019ufficio la sua nullit\u00e0 solo parziale, e solo qualora le parti, all\u2019esito di tale indicazione officiosa, omettano un\u2019espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l\u2019originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle loro determinazioni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[289],"tags":[931,932,930],"class_list":["post-1221","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-concorrenza-sleale","tag-domanda-di-nullita-del-contratto-di-fideiussione","tag-intese-restrittive-della-concorrenza","tag-sostituzione-della-clausola-contrattuale"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1221","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1221"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1221\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1223,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1221\/revisions\/1223"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1221"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1221"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1221"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}