{"id":1150,"date":"2021-03-31T10:45:44","date_gmt":"2021-03-31T08:45:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1150"},"modified":"2023-07-18T10:07:50","modified_gmt":"2023-07-18T08:07:50","slug":"sentenza-del-31-marzo-2021-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-relatore-dott-angelica-castellani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2021\/03\/31\/sentenza-del-31-marzo-2021-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-relatore-dott-angelica-castellani\/","title":{"rendered":"Sentenza del 31 marzo 2021 \u2013 Presidente: Dott. Raffaele Del Porto \u2013 Giudice relatore: Dott. Angelica Castellani"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1150?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1150?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Ai\nfini della configurabilit\u00e0 della fattispecie dello storno di dipendenti e\/o\ncollaboratori, non \u00e8 sufficiente che l\u2019imprenditore ponga in essere\nun\u2019attivit\u00e0 idonea a crearsi un vantaggio competitivo a danno di un\nconcorrente, essendo altres\u00ec indispensabile che tale vantaggio sia perseguito\nmediante una strategia sorretta da un vero e proprio \u201c<em>animus nocendi<\/em>\u201d,\nossia diretta a svuotare l\u2019organizzazione concorrente delle sue specifiche\npossibilit\u00e0 operative mediante sottrazione del \u201c<em>modus operandi<\/em>\u201d dei\ndipendenti, nonch\u00e9 delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi\nacquisite. Ragion per cui la concorrenza illecita non pu\u00f2 mai derivare dalla\nmera constatazione di un passaggio di collaboratori da un\u2019impresa ad un\u2019altra\nconcorrente, n\u00e9 dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il\ncollaboratore del concorrente per assicurarsi le relative prestazioni, in\nquanto siffatte circostanze rappresentano un\u2019attivit\u00e0 legittima ed espressione\ndei principi della libera circolazione del lavoro e della libert\u00e0 di\niniziativa economica.<\/p>\n\n\n\n<p>Rappresentano\nsegreto commerciale e quindi suscettibile di tutela ai sensi del primo comma dell\u2019art. 98\nc.p.i., tutte le informazioni che sono caratterizzate, nel loro insieme o nella precisa\nconfigurazione e combinazione dei loro elementi, dal non essere generalmente\nnote o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore,\ndall\u2019avere un valore commerciale e dall\u2019essere sottoposte a misure\nragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In particolare, sono idonee a\ncostituire segreto commerciale tutte quelle informazioni che sono riconducibili\na tecniche\nrelative a procedimenti e prodotti, brevettabili o meno (ad es. manuali d\u2019uso,\nschemi, disegni tecnici, informazioni relative alle modalit\u00e0 di attuazione di\nun processo industriale, formule chimiche segrete, disegni esecutivi di\nimpianti e procedimenti), le informazioni relative a dati utili allo\nsvolgimento delle funzioni commerciali (ad es. quali gli elenchi contenenti i\nnominativi di clienti e fornitori e le condizioni economiche praticate agli\nstessi in quanto non destinate a essere pubblicizzate all\u2019esterno dell\u2019azienda),\nle informazioni amministrative (ad es. la documentazione relativa alla\ncertificazione di qualit\u00e0 UNI, EN, ISO 9001) e le procedure attinenti all\u2019amministrazione\ninterna dell\u2019impresa. <\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 98 c.p.i,\nla segretezza deve essere valutata unitamente al requisito del valore\neconomico delle informazioni sottratte in quanto, proprio grazie alla\nsegretezza delle stesse, l\u2019impresa che le detiene, viene a trovarsi in una\nposizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che non le possiedono,\npotendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, al fine di mantenere o\naumentare la propria quota di mercato. <\/p>\n\n\n\n<p>La\nfattispecie dello sviamento della clientela, presupponendo un comportamento rilevante ai sensi dell\u2019art.\n2598, comma 1, n. 3 c.c., non richiede l\u2019episodico venire in contatto dell\u2019<em>ex<\/em>\ndipendente con clienti gi\u00e0 seguiti presso la precedente impresa, ma un\u2019acquisizione\nsistematica e massiccia di tali clienti quale terreno di attivit\u00e0 elettiva\nsvolta presso il nuovo imprenditore, praticabile proprio e solo in virt\u00f9 delle\nconoscenze riservate precedentemente acquisite. <\/p>\n\n\n\n<p>Integra\nla fattispecie di concorrenza di sleale, l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019imprenditore che si avvale della\ncollaborazione di soggetti che hanno violato l\u2019obbligo di fedelt\u00e0 nei confronti\ndel loro datore di lavoro, quando il terzo si appropria, per il tramite del\ndipendente, di notizie riservate nella disponibilit\u00e0 esclusiva del predetto\ndatore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti intenzionalmente un\ncontributo causale alla violazione dell\u2019obbligo di fedelt\u00e0 cui il dipendente\nstesso \u00e8 tenuto. Detto obbligo non vincola il terzo e non ne limita la\nlibert\u00e0 sul piano economico, per la stessa ragione per cui il patto di\nesclusiva non vincola l\u2019imprenditore concorrente &#8211; terzo rispetto ad esso &#8211; che\noperi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi non conformi\nalla correttezza professionale idonei a danneggiare l\u2019altrui azienda. <\/p>\n\n\n\n<p><em>Principi\nespressi nel procedimento promosso da un istituto di credito nei confronti dell\u2019istituto\nconcorrente, al fine di ottenere tutela inibitoria ed il risarcimento dei\npregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza\ndel compimento di atti di concorrenza sleale. <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Nel\ndettaglio, l\u2019attore lamentava <\/em><em>un\nmassiccio storno di dipendenti (<\/em>private\nbankers<em>\/consulenti finanziari), i quali, avviato un rapporto di lavoro con\nil nuovo istituto di credito, avrebbero intrapreso un\u2019intensa attivit\u00e0 di sviamento\ndella clientela seguita presso il precedente istituto utilizzando informazioni\nriservate che avrebbe portato numerosi clienti a liquidare e\/o trasferire i\npropri investimenti. Il Tribunale escludendo la sussistenza della fattispecie\ndella concorrenza sleale, ha affermato che detto illecito deve essere connotato\ndalla volont\u00e0 dell\u2019imprenditore concorrente di danneggiare l\u2019impresa altrui in\nmisura eccedente al normale pregiudizio che ogni imprenditore pu\u00f2 avere dalle\nperdite di dipendenti che scelgono di lavorare presso altri, perch\u00e9 diretto a\nprivare intenzionalmente il concorrente di elementi indispensabili al buon\nandamento dell\u2019impresa. I giudici inoltre hanno escluso la ricorrenza dei\nrequisiti di cui all\u2019art. 98 c.p.i. nel caso di specie in quanto l\u2019acquisizione\ndella \u201clista clienti\u201d non era avvenuta mediante lo sfruttamento di un complesso\ndi dati sensibili o riservati posseduti in via anticipata e organizzata\nunicamente in virt\u00f9 del precedente rapporto di lavoro, ma era collocabile nella\ncategoria di cognizioni che fanno parte del patrimonio professionale e\npersonale del lavoratore, il quale pu\u00f2 legittimamente dar seguito a singoli\nrapporti di conoscenza diretta con la clientela gi\u00e0 assistita. <\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sentenza-31_03_2021-1.pdf\">Sent. 31.03.2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Sentenza-31_03_2021-1.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massima\na cura di Francesco Maria Maffezzoni)<em><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ai fini della configurabilit\u00e0 della fattispecie dello storno di dipendenti e\/o collaboratori, non \u00e8 sufficiente che l\u2019imprenditore ponga in essere un\u2019attivit\u00e0 idonea a crearsi un vantaggio competitivo a danno di un concorrente, essendo altres\u00ec indispensabile che tale vantaggio sia perseguito mediante una strategia sorretta da un vero e proprio \u201canimus nocendi\u201d, ossia diretta a svuotare [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[289],"tags":[147,109,670,290,407,877],"class_list":["post-1150","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-concorrenza-sleale","tag-art-98-c-p-i","tag-concorrenza-sleale","tag-ex-dipendente","tag-segreti-commerciali","tag-storno-di-dipendenti","tag-sviamento-di-clientela-art-2598-c-c"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1150"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1150\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1152,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1150\/revisions\/1152"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}