{"id":1142,"date":"2021-01-08T15:53:58","date_gmt":"2021-01-08T14:53:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1142"},"modified":"2023-07-18T10:28:20","modified_gmt":"2023-07-18T08:28:20","slug":"sentenza-dell8-gennaio-2021-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-estensore-dott-lorenzo-lentini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2021\/01\/08\/sentenza-dell8-gennaio-2021-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-estensore-dott-lorenzo-lentini\/","title":{"rendered":"Sentenza dell\u20198 gennaio 2021 \u2013 Presidente: Dott. Raffaele Del Porto \u2013 Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1142?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1142?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il socio che abbia partecipato, con voto determinante, all\u2019adozione di una deliberazione assembleare poi impugnata da un altro socio \u00e8 portatore di un interesse ad intervenire in giudizio per appoggiare le ragioni della societ\u00e0 al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione egli ha contribuito (e che deve, pertanto, presumersi conforme alle sue scelte), interesse non gi\u00e0 di mero fatto, bens\u00ec giuridicamente qualificato dalla condizione stessa di socio, il quale, per un verso, \u00e8 titolare di diritti partecipativi che lo abilitano (nei limiti proporzionali della sua quota) ad influenzare secondo i propri intenti il processo decisionale dell\u2019assemblea, e, per altro verso, \u00e8 s\u00ec vincolato alle deliberazioni da quest\u2019ultima adottate, ma sul presupposto che dette delibere (se prese nel rispetto della legge e dello statuto) vincolino allo stesso modo anche gli altri soci (conf. Cass. n. 4929\/2003).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con riferimento alle societ\u00e0 di persone, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, non trova applicazione la disciplina legale in materia di metodo assembleare, tipica delle societ\u00e0 di capitali, dovendosi fare riferimento ai principi generali sugli atti negoziali plurilaterali. Al riguardo, l\u2019eventuale censura della decisione dei soci fondata sull\u2019identit\u00e0 del soggetto che ha curato l\u2019invio ai soci degli \u201cavvisi di convocazione\u201d non pu\u00f2 trovare accoglimento, trattandosi di comunicazione non prescritta dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tema di impugnazione della decisione di trasformazione della societ\u00e0, il disposto dell\u2019art. 2500-<em>bis<\/em>\u00a0c.c. (\u201c<em>eseguita la pubblicit\u00e0 di cui all\u2019art. 2550 c.c., l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019atto di trasformazione non pu\u00f2 pi\u00f9 essere pronunciata<\/em>\u201d) osta all\u2019accoglimento di ogni domanda tesa alla dichiarazione di nullit\u00e0 ovvero all\u2019annullamento dell\u2019atto di trasformazione oggetto dell\u2019impugnazione medesima, i cui effetti sono da ritenersi irreversibili una volta che siano stati pacificamente eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina in materia di trasformazione di societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della societ\u00e0 fondata sulla mancata condivisione con i soci di minoranza della perizia di stima&nbsp;<em>ex&nbsp;<\/em>art. 2500-<em>ter<\/em>&nbsp;c.c., tale impugnazione non pu\u00f2 trovare accoglimento non sussistendo alcun obbligo di informazione preventiva in favore dei soci finalizzato all\u2019assunzione della decisione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della societ\u00e0 fondata sulla pretesa nullit\u00e0 dell\u2019atto di trasformazione per la violazione di norme imperative derivante dalla difformit\u00e0 dei valori della perizia di stima&nbsp;<em>ex&nbsp;<\/em>art. 2500-<em>ter<\/em>&nbsp;c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, la domanda non pu\u00f2 trovare accoglimento attesa la manifesta diversit\u00e0 di funzioni e tenuto conto della considerazione per cui si tratta di documenti sottoposti a criteri di redazione distinti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il socio che esprime voto favorevole alla propria nomina come amministratore non versa per ci\u00f2 solo in una situazione di conflitto di interesse con la societ\u00e0 rilevante ai fini dell\u2019art. 2373 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tema di deliberazioni di nomina (o revoca) dei componenti dell\u2019organo amministrativo, deve rilevarsi che:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;ciascun socio \u00e8 libero di nominare amministratori di propria fiducia e gradimento, senza che ci\u00f2 comporti, di regola, il perseguimento di un interesse \u201cpersonale antitetico a quello sociale\u201d;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;gli amministratori nominati dall\u2019assemblea della societ\u00e0 debbono, a loro volta, adempiere il loro mandato nel rispetto di precisi obblighi e responsabilit\u00e0 stabiliti nell\u2019interesse della societ\u00e0 amministrata (conf. Trib. Brescia, 9 aprile 2008). Da ci\u00f2 ne consegue che tali deliberazioni possono ritenersi viziate per abuso della regola di maggioranza solo in casi del tutto particolari (si pensi, esemplarmente, al caso di nomina di un amministratore del tutto privo delle necessarie conoscenze tecniche, ispirata al fine di avvantaggiare una impresa concorrente alla quale \u00e8 interessato il socio di maggioranza, o di un amministratore in palese e insuperabile conflitto di interesse con la societ\u00e0, sempre al fine di perseguire un interesse extra sociale della maggioranza), essendo la nomina delle persone cui affidare l\u2019amministrazione naturalmente rimessa alla volont\u00e0 della maggioranza, trattandosi di scelta che poggia tipicamente sull\u2019elemento fiduciario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con atto di citazione dai soci di minoranza di una societ\u00e0 in accomandita semplice con cui impugnavano le decisioni adottate dai soci di maggioranza di trasformazione della societ\u00e0 medesima da s.a.s. in s.r.l. e di nomina ad amministratore unico di uno dei soci della societ\u00e0, con voto unanime dei presenti. Gli attori precisavano di non avere presenziato alle decisioni oggetto di impugnazione e, quanto alle censure poste a fondamento della impugnazione medesima, contestavano:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a)<em>&nbsp;l\u2019invalidit\u00e0 delle decisioni impugnate per \u201cmancanza assoluta di informazione\u201d e vizi di convocazione, lamentando la mancata ricezione dell\u2019avviso di convocazione nel termine di legge e \u201csenza il rispetto dei 10 giorni previsto dallo statuto\u201d, la convocazione da parte di soggetti \u201cprivi del potere di convocazione dell\u2019assemblea in quanto soggetti non amministratori\u201d e la mancata condivisione preventiva della perizia di stima&nbsp;<\/em>ex<em>&nbsp;art. 2500-<\/em>ter<em>&nbsp;c.c. \u201cnonostante le richieste in tal senso\u201d della minoranza;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b)<em>&nbsp;l\u2019annullabilit\u00e0 delle delibere a causa della sussistenza&nbsp;<\/em>(i)<em>&nbsp;di un \u201cconflitto di interessi per interesse personale extrasociale&nbsp;<\/em>ex<em>&nbsp;art. 2373 c.c.\u201d in capo al nuovo amministratore della societ\u00e0 e agli altri soci di maggioranza, nonch\u00e9&nbsp;<\/em>(ii)<em>&nbsp;dell\u2019abuso posto in essere dalla maggioranza ai danni della minoranza, affermando che l\u2019operazione, inutile e costosa, sarebbe stata ideata ed eseguita al solo fine di esautorare il precedente amministratore della s.a.s. e affidare la gestione della s.r.l. al socio in conflitto di interesse, nominato nuovo amministratore;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c)<em>&nbsp;l\u2019illiceit\u00e0 delle delibere per contrariet\u00e0 a norme imperative \u201calla luce dei dati contabili posti alla base dell\u2019assemblea\u201d con cui i soci hanno successivamente approvato il bilancio di esercizio e deliberato la ricapitalizzazione della societ\u00e0, considerata la difformit\u00e0 dei valori di cui alla perizia di stima&nbsp;<\/em>ex<em>&nbsp;art. 2500-<\/em>ter<em>&nbsp;c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, con la conseguenza che \u201coccorrer\u00e0 verificare a mezzo di c.t.u. se alla data di efficacia della trasformazione esistevano i presupposti di legge (art. 2500-<\/em>ter<em>&nbsp;c.c.) per procedere con la trasformazione\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Dichiarata la nullit\u00e0 ovvero pronunciato l\u2019annullamento delle delibere oggetto di impugnazione, gli attori domandavano il risarcimento dei danni conseguenti alle delibere.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>La societ\u00e0 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Si costituivano in giudizio altres\u00ec i soci di maggioranza spiegando intervento adesivo dipendente in favore della societ\u00e0, la cui ammissibilit\u00e0 veniva contestata dagli attori.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Sent.-08.01.2021.pdf\">Sent. 08.01.2021<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Sent.-08.01.2021.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">(Massime a cura di Marika Lombardi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il socio che abbia partecipato, con voto determinante, all\u2019adozione di una deliberazione assembleare poi impugnata da un altro socio \u00e8 portatore di un interesse ad intervenire in giudizio per appoggiare le ragioni della societ\u00e0 al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione egli ha contribuito (e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[544,367,874,873,871,477,870,872],"class_list":["post-1142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-societa","tag-abuso-della-maggioranza","tag-conflitto-di-interessi","tag-impugnazione-delle-decisioni-dei-soci","tag-intervento-adesivo-dipendente-dei-soci","tag-nomina-dellamministratore","tag-societa-semplice","tag-trasformazione-della-societa","tag-vizi-della-convocazione"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1142"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1142\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1144,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1142\/revisions\/1144"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}