{"id":1119,"date":"2020-01-07T09:30:10","date_gmt":"2020-01-07T08:30:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1119"},"modified":"2023-07-18T10:08:56","modified_gmt":"2023-07-18T08:08:56","slug":"sentenza-del-7-gennaio-2020-giudice-designato-dott-raffaele-del-porto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2020\/01\/07\/sentenza-del-7-gennaio-2020-giudice-designato-dott-raffaele-del-porto\/","title":{"rendered":"Sentenza del 7 gennaio 2020 \u2013 Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1119?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1119?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>In tema di condominio, l\u2019art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all\u2019amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell\u2019edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l\u2019amministratore ha il potere &#8211; dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l\u2019edificio condominiale unitariamente considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all\u2019art. 1130, n. 4, c.c. l\u2019azione di cui all\u2019art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l\u2019intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l\u2019amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (conf.,&nbsp;<em>ex multis<\/em>, Cass. n. 2436\/2018 e Cass. n. 22656\/2010).<\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento all\u2019azione&nbsp;<em>ex<\/em>&nbsp;art. 1669 c.c. va affermata la legittimazione passiva in favore:&nbsp;<em>a)<\/em>&nbsp;dell\u2019appaltatore, soggetto espressamente contemplato dall\u2019art. 1669 c.c.;&nbsp;<em>b)<\/em>&nbsp;del progettista e del direttore dei lavori (conf. Cass. n. 17874\/2013, secondo cui \u201c<em>l\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 regolata dall&#8217;art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l\u2019appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell\u2019opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e\/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell\u2019evento dannoso, costituito dall\u2019insorgenza dei vizi in questione<\/em>\u201d); e&nbsp;<em>c<\/em>) del c.d. \u201cvenditore costruttore\u201d, ossia \u201c<em>il venditore che, sotto la propria direzione e controllo, abbia fatto eseguire sull\u2019immobile successivamente alienato opere di ristrutturazione edilizia ovvero interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, che rovinino o presentino gravi difetti<\/em>\u201d e che pertanto \u201c<em>ne risponde nei confronti dell\u2019acquirente ai sensi dell&#8217;art. 1669 c.c.<\/em>\u201d (conf. Cass. n. 18891\/2017 e Cass. n. 9370\/2013, secondo cui \u201c<em>l\u2019azione di responsabilit\u00e0 per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall\u2019art. 1669 cod. civ., pu\u00f2 essere esercitata anche dall\u2019acquirente nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all\u2019appaltatore esecutore dell\u2019opera, gravando sul medesimo venditore l\u2019onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull\u2019impresa appaltatrice, cos\u00ec da superare la presunzione di addebitabilit\u00e0 dell\u2019evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva<\/em>\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>I principi che regolano la responsabilit\u00e0 dell\u2019appaltatore&nbsp;<em>ex<\/em>&nbsp;art. 1667 c.c. per le difformit\u00e0 ed i vizi dell\u2019opera sono applicabili anche nell\u2019ipotesi di responsabilit\u00e0 per la rovina ed i gravi difetti dell\u2019edificio, prevista dall\u2019art. 1669 c.c. e, pertanto, il riconoscimento di tali difetti e l\u2019impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione &#8211; che non richiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull\u2019opera realizzata &#8211; concretano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur restando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall&#8217;originario compimento dell\u2019opera, si sostituisce a quello originario e che, conseguentemente, da un lato impedisce il decorso della prescrizione dell\u2019azione di responsabilit\u00e0, stabilita in un anno dalla denuncia, in base all\u2019ultimo comma del ricordato art. 1669 c.c. e, dall\u2019altro lato lascia impregiudicata, qualora il difetto &#8211; nonostante le riparazioni apportate &#8211; riemerga prima che siano decorsi i dieci anni a cui, in applicazione di detta norma, deve restare commisurata la responsabilit\u00e0 del costruttore, la possibilit\u00e0 di fare valere ulteriormente la garanzia ivi prevista (conf. Cass. n. 4936\/1981 e Cass. n. 20853\/2009, secondo cui \u201c<em>in tema di appalto, l\u2019esecuzione da parte dell\u2019appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell\u2019opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all\u2019art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere &#8220;ex novo&#8221; dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravit\u00e0 dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l\u2019esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell\u2019inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall&#8217;esecuzione delle riparazioni<\/em>\u201d).<em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall\u2019art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticit\u00e0 dell\u2019edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalit\u00e0 globale dell\u2019edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell\u2019ipotesi di infiltrazioni d\u2019acqua e umidit\u00e0&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>nelle murature (conf. Cass. 27315\/2017, Cass. n. 84\/2013 e 20644\/2013 secondo cui \u201c<em>in tema di appalto, l\u2019operativit\u00e0 della garanzia di cui all\u2019art. 1669 cod. civ. si estende anche ai gravi difetti della costruzione che non riguardino il bene principale (come gli appartamenti costruiti), bens\u00ec i viali di accesso pedonali al condominio, dovendo essa ricomprendere ogni deficienza o alterazione che vada ad intaccare in modo significativo sia la funzionalit\u00e0 che la normale utilizzazione dell\u2019opera, senza che abbia rilievo in senso contrario l&#8217;esiguit\u00e0 della spesa occorrente per il relativo ripristino<\/em>\u201d).<em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal condominio che con atto di citazione ha convenuto in giudizio il costruttore, la societ\u00e0 venditrice e il progettista e direttore lavori, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni derivanti da vizi o difformit\u00e0 dell\u2019immobile condominiale, consistenti essenzialmente in: distacchi dei rivestimenti lapidei utilizzati nei camminamenti e cortili pedonali; ammaloramento della copertura dell\u2019ingresso pedonale comune; distacchi diffusi degli intonaci dei muretti interni e della recinzione perimetrale; presenza di infiltrazioni diffuse nei controsoffitti dei porticati comuni.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sent.-7.1.2020.pdf\">Sent.-7.1.2020<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/Sent.-7.1.2020.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime a cura di Marika Lombardi)<em><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di condominio, l\u2019art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all\u2019amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell\u2019edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l\u2019amministratore ha il potere &#8211; dovere di compiere analoghi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[860,858,856,859,855,391,857,861,125],"class_list":["post-1119","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-societa","tag-art-1669-c-c","tag-condominio","tag-contratto-di-appalto","tag-decadenza-e-prescrizione","tag-gravi-difetti-di-costruzione","tag-legittimazione-attiva","tag-legittimazione-passiva","tag-natura-dei-vizi","tag-risarcimento-del-danno"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1119","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1119"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1119\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1121,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1119\/revisions\/1121"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1119"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1119"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1119"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}