{"id":1037,"date":"2020-07-13T17:52:06","date_gmt":"2020-07-13T15:52:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=1037"},"modified":"2023-07-18T10:11:19","modified_gmt":"2023-07-18T08:11:19","slug":"sentenza-del-13-luglio-2020-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-relatore-dott-angelica-castellani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2020\/07\/13\/sentenza-del-13-luglio-2020-presidente-dott-raffaele-del-porto-giudice-relatore-dott-angelica-castellani\/","title":{"rendered":"Sentenza del 13 luglio 2020 \u2013 Presidente: Dott. Raffaele Del Porto \u2013 Giudice relatore: Dott. Angelica Castellani"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1037?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1037?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div>\n<p>Integra\nviolazione dell\u2019art. 2467 c.c. \u2013 norma inderogabile, in quanto posta a tutela\ndei creditori sociali e diretta a contrastare fenomeni di sottocapitalizzazione\npropri delle societ\u00e0 a ristretta base sociale, determinati dalla volont\u00e0 dei\nsoci di ridurre l\u2019esposizione al rischio d\u2019impresa \u2013 il rimborso a favore del\nsocio di una s.r.l. del finanziamento da questo erogato alla societ\u00e0, rimborso\neffettuato mediante compensazione con i crediti di pari importo vantati dalla\nsociet\u00e0 nei confronti del socio, qualora il finanziamento sia stato concesso in\npresenza delle condizioni di cui al secondo comma della disposizione in\nquestione. <\/p>\n\n\n\n<p>In\ntal caso il socio trae indebitamente vantaggio dal meccanismo della\ncompensazione per vedersi rimborsato un credito che avrebbe potuto essere\nestinto solo a seguito della soddisfazione integrale degli altri creditori. La\nsussistenza, al momento della concessione del finanziamento e della richiesta\ndi rimborso, di uno dei presupposti indicati dall\u2019art. 2467, 2\u00b0 co., c.c. integra\nun fatto impeditivo del diritto del socio alla restituzione del finanziamento.\nTale condizione di inesigibilit\u00e0 legale opera non solo quando si apre un\nconcorso formale con gli altri creditori sociali, ma anche durante la vita\ndella societ\u00e0, finch\u00e9 non sia stata superata la situazione di difficolt\u00e0\nprevista dalla norma, sicch\u00e9 in tal caso la societ\u00e0 deve rifiutare al socio il\nrimborso del finanziamento in presenza di detta situazione, che l\u2019organo\namministrativo ha il dovere di riscontrare mediante l\u2019adozione di un adeguato\nassetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di rilevare la crisi\n(conf. Cass. n. 12994\/2019).<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ambito\ndi un procedimento volto ad accertare e a dichiarare la violazione del disposto\ndi cui all\u2019art 2467 c.c., l\u2019amministratore non pu\u00f2 essere liberato da\nresponsabilit\u00e0 sulla base dell\u2019assunto secondo il quale il pagamento\npreferenziale effettuato mediante compensazione non avrebbe arrecato un danno\nalla massa dei creditori, in quanto avrebbe realizzato un\u2019operazione neutra per\nil patrimonio sociale, con diminuzione dell\u2019attivo in misura esattamente pari\nalla diminuzione del passivo conseguente all\u2019estinzione del debito. Infatti, il\npagamento preferenziale in una situazione di dissesto pu\u00f2 comportare una\nriduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella\nche si determinerebbe nel rispetto del principio della <em>par condicio\ncreditorum<\/em>, in quanto la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia\ndei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura\nconcorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare (conf. Cass.,\nS.U., n. 1641\/2017). Perci\u00f2 il pagamento di un creditore in misura superiore a\nquella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una\nminore disponibilit\u00e0 patrimoniale cagionata dall\u2019inosservanza degli obblighi di\nconservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>In\ntema di ripartizione dell\u2019onere della prova dell\u2019effettiva lesione subita dal\ncreditore (ovvero della massa) che assume di essere stato pretermesso nel\npagamento di debiti sociali a causa della condotta di <em>mala gestio<\/em>\naddebitabile all\u2019amministratore, sul creditore grava unicamente l\u2019onere di\ndedurre il mancato soddisfacimento del credito provato come esistente, liquido\ned esigibile alla data della liquidazione o del fallimento e il conseguente\ndanno determinato dalla condotta contraria ai doveri dell\u2019amministratore,\nastrattamente idonea a provocare la lesione, mentre spetta al debitore\ndimostrare il proprio corretto adempimento degli obblighi sullo stesso\ngravanti, e in particolare dell\u2019obbligo di procedere a una corretta e fedele\nricognizione dei debiti sociali \u2013 costituente la c.d. massa passiva \u2013 e di\npagare i debiti sociali nel rispetto della <em>par condicio creditorum<\/em>,\nsecondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti\nall\u2019epoca coesistenti (conf. Cass. n. 521\/2020).<\/p>\n\n\n\n<p>Il\npagamento preferenziale eseguito dall\u2019amministratore in favore di un creditore\ndella societ\u00e0 poi fallita, anche privo del carattere di illiceit\u00e0 penale, \u00e8\nidoneo a cagionare un danno al patrimonio della societ\u00e0 di cui il curatore pu\u00f2\nchiedere il risarcimento.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019azione\ndi responsabilit\u00e0 esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall cumula le diverse\nazioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente, della\nsociet\u00e0 e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto\ninscindibile e connotazione autonoma quale strumento di reintegrazione del\npatrimonio sociale. Pertanto, si determina una modifica della legittimazione\nattiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni che\nrimangono diversi ed indipendenti. La mancata specificazione del titolo nella\ndomanda giudiziale non determina dunque la sua nullit\u00e0 per indeterminatezza, ma\nfa presumere che il curatore abbia inteso esercitare entrambe le azioni\ncongiuntamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel\ncaso in cui il curatore abbia promosso nei confronti dell\u2019amministratore della\nsociet\u00e0 fallita l\u2019azione di responsabilit\u00e0 di cui all\u2019art. 146 l. fall., che\ncumula in s\u00e9 le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., non \u00e8\nammessa compensazione fra il credito risarcitorio riconosciuto in favore del\nfallimento nei confronti del predetto amministratore per atti di <em>mala gestio\n<\/em>e il credito vantato da quest\u2019ultimo a titolo di compenso, attesa\nl\u2019insussistenza del requisito della reciprocit\u00e0, posto che l\u2019amministratore non\n\u00e8 titolare nei confronti dei creditori sociali di alcun credito da opporre in\ncompensazione. <\/p>\n\n\n\n<p><em>Principi\nespressi in ipotesi di accoglimento dell\u2019azione di responsabilit\u00e0 promossa ai\nsensi dell\u2019art. 146 l. fall. dal curatore nei confronti dell\u2019amministratore\nunico della societ\u00e0 fallita, volta ad ottenere il risarcimento dei danni\ncagionati alla societ\u00e0 e ai creditori sociali per effetto di condotte contrarie\nai doveri inerenti alla carica ricoperta.<\/em><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Sent.-13.07.2020.pdf\">Sent. 13.07.2020<\/a><a href=\"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Sent.-13.07.2020.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>(Massime\na cura di Giorgio Peli)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Integra violazione dell\u2019art. 2467 c.c. \u2013 norma inderogabile, in quanto posta a tutela dei creditori sociali e diretta a contrastare fenomeni di sottocapitalizzazione propri delle societ\u00e0 a ristretta base sociale, determinati dalla volont\u00e0 dei soci di ridurre l\u2019esposizione al rischio d\u2019impresa \u2013 il rimborso a favore del socio di una s.r.l. del finanziamento da questo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[762,764,763,761,665,125,52],"class_list":["post-1037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-societa","tag-762","tag-2394-c-c-e-art-146-l-fall","tag-art-2467","tag-postergazione-finanziamento-soci","tag-responsabilita-degli-amministratori-verso-i-creditori-sociali","tag-risarcimento-del-danno","tag-s-r-l"],"post_mailing_queue_ids":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1037"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1037\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1039,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1037\/revisions\/1039"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}