Decreto del 16 agosto 2021 – Presidente relatore: Dott. Gianluigi Canali

Ai fini dell’estensione della
domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti agli
istituti di credito è preliminarmente necessario verificare la fondatezza della
richiesta, ai sensi dell’art. 182-septies l. fall., atteso che la
proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione esclusivamente in
caso di esito positivo della domanda.

In sede di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di opposizione da parte degli
interessati, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale
della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità
sostanziale, compresa quella relativa all’effettiva esistenza, in termini di
plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei
creditori e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi, estranei al
piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza in
relazione al pagamento dei loro crediti (conf. Cass. n. 12064/2019).

Sebbene gli accordi di
ristrutturazione dei debiti siano atti riconducibili all’autonomia privata, è
necessario tenere conto della rilevanza pubblicistica del relativo procedimento
di omologazione, il quale comporta la sospensione delle azioni cautelari ed
esecutive pendenti e, in caso di successivo fallimento, significative deroghe al
regime generale dell’insolvenza e, in particolare, al principio della par
condicio creditorum.
Pertanto, il tribunale deve verificare l’attuabilità,
intesa come verifica della capacità del piano di liberare le risorse ivi
indicate, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il regolare
pagamento dei creditori non aderenti e, dall’altro, la progressiva, anche se
non repentina, uscita dell’impresa dalla situazione di crisi.

In sede di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti la relazione
dell’esperto: i) deve essere fondata su dati di partenza verificati; ii)
deve essere argomentata in modo coerente e logico con riferimento a detti
dati; iii) deve essere motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri,
con particolare riferimento alla capacità del piano industriale di produrre i
flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei, attraverso
l’elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni anche mediante la
sottoposizione del piano a ragionevoli stress test.

Principi
espressi in ipotesi di domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti presentata da una s.r.l. in liquidazione, con
richiesta di estensione, ai sensi dell’art. 182-
septies l. fall,
agli istituti di credito.

All’esito
del giudizio, il Tribunale concedeva l’omologa dell’accordo di ristrutturazione
ed estendeva gli effetti previsti dall’accordo – raggiunto con le banche
aderenti – agli istituti di credito non aderenti, tenuto conto dell’attuabilità
dell’accordo e dell’idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei
creditori estranei nei termini di legge.

(Massima a cura di Simona Becchetti)