1

Sentenza del 20 aprile 2021 – Giudice: Dott. Lorenzo Lentini

Nell’ambito dei servizi c.d. “esecutivi” non sussiste l’onere di informativa successiva (c.d. on going) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell’ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa. Pertanto, le informazioni iniziali fornite dall’intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico

Sulla base della disciplina applicabile ai servizi di investimento, va affermato che l’intermediario, una volta informato il cliente dei motivi dell’inadeguatezza, non può astenersi dall’esecuzione dell’operazione, poiché ciò costituirebbe un inadempimento. In particolare, i servizi di negoziazione, collocamento e ricezione e trasmissione di ordini, vale a dire i servizi c.d. “esecutivi”, ricadono nel regime di “appropriatezza”, in base al quale l’intermediario è tenuto a verificare solamente la coerenza dell’operazione con le conoscenze e l’esperienza maturata in materia finanziaria dal cliente.

Nella fattispecie, nota come “execution only”, disciplinata dall’art. 43 Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile ratione temporis, poi sostituito dal regolamento n. 20307/2018, gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza che sia per essi necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II del regolamento medesimo, qualora l’investimento abbia a oggetto strumenti finanziari “non complessi” e il servizio sia prestato su iniziativa del cliente (occorre altresì che il cliente o potenziale cliente sia chiaramente informato che, nel prestare tali servizi, l’intermediario non è tenuto a valutare l’appropriatezza, e che pertanto l’investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni, e che l’intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse).

Principi espressi all’esito del giudizio promosso dai clienti di un istituto di credito i quali lamentavano di avere subito un danno per avere effettuato investimenti ad alto rischio senza essere stati adeguatamente informati.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)




Sentenza del 15 aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Nell’ambito dei servizi di investimento c.d. “esecutivi” non sussiste in capo all’intermediario l’onere di informativa successiva (c.d. on going) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell’ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa. Pertanto, le informazioni iniziali fornite dall’intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico.

Il requisito della forma scritta investe il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, non già il singolo ordine, da ritenere a forma libera.

Principio espresso all’esito del giudizio promosso dal cliente di un istituto di credito il quale lamentava di avere subito un danno per avere effettuato investimenti ad alto rischio senza essere stato adeguatamente informato ed anzi essendo stato indotto in errore con artifici e raggiri da parte dei consulenti dell’istituto di credito.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)




Sentenza del 9 gennaio 2019 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

Il
documento sui rischi in generale è finalizzato a rendere consapevole il
potenziale investitore dei rischi cui potrà andare incontro nel prosieguo del
rapporto e descrive, tra l’altro, i rischi correlati all’investimento in
strumenti finanziari. Da tale documento non può evincersi la caratterizzazione
del rischio correlata ad ogni singolo ordine di investimento, perché la sua funzione
è soltanto quella di fornire informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti
e alle gestioni. La consegna del documento generale sui rischi non può quindi,
da sé sola, fornire la prova dell’intervenuto adempimento degli obblighi di
informazione posti a carico dell’intermediario.

Con
riguardo all’intermediazione finanziaria, l’affermazione o la negazione della
validità dei rapporti contrattuali e della responsabilità dell’intermediario
non possono emergere mediante indagine peritale, bensì sulla base dei soli
elementi probatori acquisiti al giudizio, ex art. 115 c.p.c., su impulso
delle parti (prova orale e documentale).

In tema di intermediazione finanziaria, il requisito
della forma scritta del contratto–quadro, posto, a pena di nullità (azionabile
dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs n. 58 del 1998, va inteso non in senso
strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore
assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il
contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed
è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella
dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Vedi Cass., SS.UU., n. 898 del
16 gennaio 2018)

La
validità dei contratti-quadro e delle relative integrazioni inerenti alle
operazioni in strumenti finanziari derivati deve essere valutata sulla base del
contenuto degli accordi così come risultanti nei contratti stessi, e non dell’attuazione,
o meno, di quanto in essi stabilito ed in generale di quanto previsto a carico
dell’intermediario come obbligazione di legge. L’eventuale inadempimento
infatti attiene al profilo funzionale della causa, non a quello genetico, e
pertanto incide sul piano della responsabilità contrattuale, e non su quello
della validità del negozio giuridico.

Il
fatto che la banca gestisca gli ordini vendendo i derivati e finanziando l’investitore
per il loro acquisto, così come la pluralità dei ruoli assunti dall’intermediario
per la compresenza di attività di consulenza, ricezione di ordini ed eventuale
finanziamento per la formazione della relativa provvista, non fa di per sé
presumere la sussistenza di interessi in conflitto rispetto a quelli dell’investitore.

Principi espressi a seguito
dell’impugnazione, da parte del cliente di un istituto di credito, della
sentenza del tribunale che aveva rigettato la domanda di
nullità, o comunque di invalidità, del
contratto quadro stipulato con la banca e di tutti i negozi e operazioni
relativi, nonché la domanda subordinata di risoluzione di detti negozi per
inadempimento dell’istituto di credito.

(Massime
a cura di Marika Lombardi)