Tribunale di Brescia, sentenza del 30 luglio 2025, n. 3386 – tutela autoriale delle fotografie, fotografie semplici, presupposti del riconoscimento dei diritti connessi ex artt. 87 ss. l.d.a.

In tema di tutela di immagini fotografiche, la distinzione tra opere fotografiche (art. 2 l.d.a.) e semplici fotografie (artt. 87 ss. l.d.a.) risiede nell’apporto creativo dell’autore, inteso come impronta personale capace di suscitare suggestioni che trascendono la mera riproduzione fedele della realtà (cfr. Cass. n. 33599/2024). Sono, pertanto, qualificabili come fotografie semplici – con conseguente applicazione della disciplina speciale di cui agli artt. 87 ss. l.d.a. – gli scatti aventi carattere meramente documentale, privi di originalità e destinati ad un utilizzo ripetitivo e didascalico (nella specie, immagini di personaggi pubblici e sedi istituzionali ad uso redazionale).

Ai fini della tutela ex art. 90, comma 1, l.d.a. le fotografie semplici devono recare, sugli esemplari, le indicazioni relative al nome del fotografo (o del datore di lavoro o committente) e all’anno di produzione; in difetto, la protezione è limitata, ai sensi del comma 2 della norma citata, alla sola ipotesi di riproduzione in malafede. In caso di fotografie digitali solo l’apposizione di filigrane digitali (c.d. digital watermarks) rende non modificabili le predette informazioni inserite nei relativi files informatici, ai sensi degli artt. 102 quater e 102 quinquies l.d.a. In mancanza delle indicazioni prescritte deve presumersi la buona fede del terzo riproduttore, restando a carico del preteso titolare l’onere di dimostrare la consapevolezza altrui circa l’esistenza dei diritti di sfruttamento sulle fotografie oggetto di riproduzione (cfr. Cass. n. 5237/1991), non sussistendo in capo a chi intenda riprodurre fotografie prive dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, l.d.a., l’obbligo di attivarsi per ricercare autonomamente dette informazioni.

La mera disponibilità delle immagini fotografiche su un sito internet non vale a provare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle medesime in capo al proprietario del sito, non potendo indurre a ritenere che i relativi diritti di utilizzazione economica siano stati trasferiti a quest’ultimo, poiché la cessione dei diritti d’autore e dei diritti connessi deve essere provata per iscritto in caso di contestazione (art. 110 l.d.a.).

Principi espressi nell’ambito di un giudizio in materia di tutela autoriale  di opere fotografiche. L’attore ha agito in giudizio deducendo l’utilizzazione non autorizzata di proprie fotografie da parte della convenuta e chiedendo l’accertamento della violazione, con condanna al risarcimento del danno o, in subordine, alla corresponsione dell’equo compenso. La società convenuta ha contestato la fondatezza nel merito delle domande dell’attore, chiedendone il rigetto.

(Massime a cura di Nicola Gialdini)