Tribunale di Brescia, decreto di rigetto del 23 marzo 2025, n. 724 – procedimento cautelare, società in nome collettivo, accesso del socio non amministratore alla documentazione societaria, estromissione dalla gestione, attualità del periculum in mora
Il ricorso cautelare proposto prima dell’inizio della causa di merito deve contenere l’esatta indicazione di quest’ultima o, almeno, consentirne l’individuazione in modo certo, pena l’impossibilità di riscontrare l’effettiva esistenza del necessario rapporto di strumentalità con l’azione di merito, di valutare la natura anticipatoria del giudizio e di verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare.
Nell’ambito di un procedimento cautelare promosso ai fini dell’accesso alla consultazione della documentazione sociale, la produzione in giudizio, ad opera di parte resistente, di tutta la documentazione in possesso della società esclude l’attualità dell’esigenza cautelare.
Il diritto del socio ad accedere alla documentazione sociale deve essere limitato alla documentazione esistente al momento della domanda, senza che possa costringersi la società alla redazione di documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella di cui dispongono gli organi sociali, o che l’oggetto della domanda possa estendersi indefinitamente in conseguenza della mera durata del procedimento.
L’intervento giudiziale volto alla reintegrazione del socio ingiustamente estromesso nella comune gestione risulta irrimediabilmente precluso dalla mancata produzione in giudizio di atto costitutivo e statuto, la quale non consente di verificare in concreto le modalità di esercizio dell’amministrazione, fissate ex art. 2295 c.c. dai patti sociali, impedendo al tribunale di dettare le relative regole di partecipazione.
Qualora il socio amministratore compia atti contrastanti con i doveri inerenti al rapporto gestorio, il mancato ricorso in via cautelare agli specifici rimedi volti a far valere il diritto a una corretta gestione può comportare il difetto del requisito di strumentalità dell’istanza cautelare rispetto alla pronuncia di merito.
Princìpi espressi in esito ad un procedimento cautelare avviato dal socio-amministratore, asseritamente estromesso dalla gestione, ai fini di ottenere l’accesso alla documentazione societaria.
(Massime a cura di Ilaria Porro)