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Sentenza del 22 luglio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Il requisito del know-how, ai fini
della stipula del contratto di franchising, non costituisce un elemento
indefettibile del tipo, posto che l’art. 1, comma 1, della L. n. 129/2004
espressamente stabilisce che “L’affiliazione commerciale (franchising) è il
contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità
all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti,
assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un
sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,
allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi
”. In tal senso,
il contratto di affiliazione commerciale non deve quindi riguardare
cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, essendo di rilievo solo
la concessione all’affiliato della disponibilità di un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale – ossia, la sperimentata formula
commerciale, che può concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa –
nell’ottica dell’inserimento dell’impresa dello stesso affiliato in una
articolata rete territoriale riferibile all’affiliante e composta da una
pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni
o servizi. Sussistendo tale insieme ben può quindi configurarsi un contratto di
franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how
dal franchisor al franchisee.

I principi sono stati espressi
nel giudizio di appello promosso da due imprenditori, nella loro qualità di
affiliati, nei confronti di una s.r.l. unipersonale, nella sua qualità di
affiliante. In particolare, la parte appellante chiedeva l’accertamento della
nullità del contratto di affiliazione commerciale concluso
inter partes per l’insussistenza del know-how,
quale oggetto del contratto, anche
ex artt. 1325 e 1346 c.c. e comunque
per il difetto delle caratteristiche prescritte
ex lege, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, lett. a), L. n. 129/2004.

(Massima
a cura di Marika Lombardi)




Sentenza del 17 marzo 2020 – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini

L’azione risarcitoria ex art.1218 c.c. per violazione degli obblighi di collaborazione tra affiliati previsti in un contratto di franchising non può essere esperita “orizzontalmente” (tra affiliati) ma solo “verticalmente” tra affiliante ed affiliati.

Principio espresso nel contesto di un’azione di risarcimento danni per inadempimento delle pattuizioni previste in un contratto di franchising relative a obblighi di collaborazione e di non concorrenza in capo agli affiliati.

(Massima a cura di Giovanni Gitti)