Decreto del 6 maggio 2016 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott. Stefano Franchioni
In tema di opposizione allo stato passivo, in ipotesi di sopravvenuta dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa opponente deve ritenersi esclusa l’applicazione della previsione dell’interruzione automatica del processo ex art. 43 l. fall., trattandosi di disposizione speciale rispetto alla disciplina generale di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. e pertanto non suscettibile di applicazione analogica, dovendo, invece, trovare applicazione l’art. 300 c.p.c.
Peraltro, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, non è sufficiente la sola conoscenza da parte del curatore dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo è in concreto destinato a operare; detta conoscenza deve inoltre essere “legale”, cioè acquisita non in via di mero fatto ma tramite una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (conf. Cass. n. 6331/2013 e n. 5650/2013).
In tema di ammissione al passivo, ai fini del riconoscimento del delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro ex art. 2751-bis, n. 5, c.c. è necessario e sufficiente che il credito sia pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e che l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci; ne consegue che, a differenza di quanto accade con riferimento al privilegio artigiano, non è possibile il ricorso a parametri diversi da quelli indicati, collegati a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito (conf. Cass. n. 12136/2014).
I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione ex art. 98 l. fall. promosso dal creditore, nel caso di specie, una società cooperativa, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva disposto l’ammissione integralmente al chirografo dei crediti dalla stessa vantati nei confronti di una s.r.l., poi fallita; il provvedimento opposto, in particolare, aveva escluso la sussistenza del privilegio previsto per gli enti cooperativi “per limiti aziendali incompatibili e non (risultando) dimostrata la prevalenza del lavoro manuale”.
Nelle more del giudizio, veniva disposto l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa opponente, che si costituiva in giudizio, e a seguito del quale il fallimento eccepiva l’estinzione del processo, ritenendo decorso il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio “colpito” da interruzione automatica ex art. 43, ultimo comma, l. fall.
Sul punto il Tribunale, rigettate le eccezioni relative all’estinzione del processo e all’inammissibilità e tardività delle difese di parte opponente, accertata la sussistenza dei requisiti necessari ai fini del privilegio richiesto, ha parzialmente accolto l’opposizione e, in riforma del decreto di esecutività dello stato passivo, ha disposto l’ammissione di parte del credito dell’opponente al privilegio ex art. 2751-bis, n. 5, c.c.
(Massima a cura di Marika Lombardi)