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Decreto del 21 dicembre 2018 – Presidente relatore: dott. Raffaele Del Porto

A seguito dell’abrogazione dell’art. 33 d.lgs. 5/2003, che prevedeva la trattazione nella forma del procedimento in camera di consiglio, fra le altre, dell’istanza di cui all’art. 2487, 4° comma, c.c., si deve ritenere che la revoca per giusta causa del liquidatore debba essere richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso, ove sia possibile rispettare il contraddittorio pieno sulla giusta causa di revoca, anche in ragione del fatto che la norma da ultimo citata detta una disciplina unitaria per la revoca dei liquidatori, senza distinguere fra quelli di nomina volontaria e quelli di nomina giudiziale.

L’indagine richiesta ai fini della verifica della sussistenza della giusta causa di revoca è assai articolata e impone solitamente accertamenti istruttori di natura alquanto complessa, per i quali la sede naturale è quella del giudizio ordinario di cognizione. La proposizione dell’istanza di revoca del liquidatore nella sede del giudizio ordinario di cognizione non determina alcun pregiudizio al diritto di difesa della parte istante, potendo la stessa ricorrere allo strumento del provvedimento cautelare anticipatorio (anche ante causam) per ottenere la pronuncia di revoca del liquidatore in via urgente (con conseguente nomina di un nuovo liquidatore ai sensi dell’art. 2487, commi 1° o 2°, c.c.).

(Conforme Tribunale di Milano 16.4.2015 e 10.5.2016).

Principi espressi in ipotesi di dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, proposto nella forma camerale, con il quale il socio di una s.r.l. chiedeva la revoca per giusta causa del liquidatore della società, nominato ai sensi dell’art. 2487, 2° comma, c.c.

Decr. 21.12.2018

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)




Decreto del 20 novembre 2013 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui al n. 4 dell’art. 2484 c.c., il bilancio di esercizio deve essere compiutamente formato e approvato, per tale intendendosi il bilancio la cui approvazione risulti da deliberazione assembleare previa deliberazione del consiglio di amministrazione, giacché la redazione del progetto di bilancio costituisce, ai sensi dell’art. 2475, ultimo comma, c.c., inderogabile prerogativa dell’organo amministrativo, costituito nel caso di specie quale consiglio di amministrazione.

La perdita rilevante, ai fini dello scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, deve essere, al netto delle riserve, di un terzo del capitale sociale, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2484, primo comma, n. 4, e 2482 ter c.c.

Principi espressi in ipotesi di rigetto di ricorso, ex artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c., a fronte dell’asserita inerzia del consiglio di amministrazione di una s.r.l. nell’accertamento, e conseguente convocazione dell’assemblea, della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.

D. 20.11.2013

(Massima a cura di Marika Lombardi)