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Ordinanza del 20 luglio 2018 – Presidente relatore: dott. Raffaele Del Porto

Nell’ambito del procedimento di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti degli amministratori di una società fallita, ai quali siano stati addebitati, fra l’altro, la mancata tempestiva rilevazione della causa di scioglimento rappresentata dalla perdita integrale del capitale sociale e l’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa in un’ottica non meramente conservativa, è precluso l’espletamento di una consulenza tecnica diretta a ricostruire l’effettivo aggravio nel corso degli esercizi sociali del deficit causato da siffatti comportamenti, trattandosi di mezzo istruttorio che, per la sua complessità, risulta incompatibile con la natura sommaria di tale procedimento.

In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere l’intento di porre in essere, al fine di sottrarsi all’adempimento, atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio.

(Conforme a Cass. nn. 6460/1996; 2139/1998; 2081/2002).

Principi espressi in ipotesi di parziale riforma, in sede di reclamo, del provvedimento, concesso ante causam, con il quale era stato autorizzato il sequestro conservativo in danno degli amministratori di una s.r.l. fallita, a fronte del fumus della loro responsabilità per atti di “mala gestio” posti in essere a danno della società gestita, consistenti nella mancata tempestiva rilevazione della causa di scioglimento rappresentata dalla perdita integrale del capitale sociale e nella prosecuzione illegittima dell’attività di impresa per finalità non conservative.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Ord. 20.7.2018




Decreto del 20 novembre 2013 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui al n. 4 dell’art. 2484 c.c., il bilancio di esercizio deve essere compiutamente formato e approvato, per tale intendendosi il bilancio la cui approvazione risulti da deliberazione assembleare previa deliberazione del consiglio di amministrazione, giacché la redazione del progetto di bilancio costituisce, ai sensi dell’art. 2475, ultimo comma, c.c., inderogabile prerogativa dell’organo amministrativo, costituito nel caso di specie quale consiglio di amministrazione.

La perdita rilevante, ai fini dello scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, deve essere, al netto delle riserve, di un terzo del capitale sociale, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2484, primo comma, n. 4, e 2482 ter c.c.

Principi espressi in ipotesi di rigetto di ricorso, ex artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c., a fronte dell’asserita inerzia del consiglio di amministrazione di una s.r.l. nell’accertamento, e conseguente convocazione dell’assemblea, della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.

D. 20.11.2013

(Massima a cura di Marika Lombardi)