Decreto del 7 marzo 2019 – Presidente: dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai sensi dell’art. 161 l.f. la domanda di ammissione al concordato preventivo deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; in caso di concordato con continuità indiretta, essa consiste nelle favorevoli conseguenze per la massa dei creditori derivanti dall’affitto e cessione unitaria dell’azienda, più vantaggiosi della liquidazione atomistica dei singoli beni e in grado di preservarne l’avviamento commerciale.

In ossequio a quanto disposto dall’art. 182-ter l.f., se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria il trattamento non può essere differente in caso di suddivisione dei creditori in classi, rispetto a quello dei creditori per i quali è previsto un trattamento più favorevole.

Principi espressi in sede di ammissione al concordato preventivo con continuità indiretta; tuttavia, essendo stata presentata un’offerta di acquisto di azienda da parte dell’affittuario, è stata disposta l’apertura di un procedimento competitivo ex art. 163-bis l.f. anche con riferimento all’affitto dell’azienda.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)




Decreto del 24 luglio 2018 – Presidente: dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il giudice – anche successivamente all’ammissione al concordato preventivo e quindi, a maggior ragione, nella fase di ammissione – è tenuto ad effettuare una valutazione circa la fattibilità giuridica del piano proposto, sotto il profilo della correttezza giuridica, ed è chiamato a riscontrare i presupposti di ammissibilità alla procedura, ex art. 160 l.f. (conf. Cass. Sez. Unite, 23.01.2013, n.1521).

In caso di concordato in continuità indiretta ex art 186-bis l.f. mediante cessione dell’azienda all’affittuaria, al fine di soddisfare il requisito di cui al co. 2, lett. a), di tale norma, non è sufficiente allegare il bilancio dell’affittuaria, ma è necessario inserire nel piano la valutazione circa la capacità reddituale e finanziaria della stessa nonché l’analisi dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa. Tali requisiti vanno peraltro sottoposti al vaglio tecnico e critico dell’attestatore.

Al fine di soddisfare il requisito dell’art. 186-bis, co. 2, lett. b), l.f., la relazione del professionista di cui all’articolo 161, co. 3, l.f. deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ma tale attestazione deve essere sorretta da dati concreti, come una perizia di stima del valore dell’azienda, posto che detta relazione deve contenere un’analisi tecnica, nonché un concreto apparato informativo e valutativo che consenta ai creditori di esprimere il giudizio, loro riservato, di convenienza economica del concordato.

Principi espressi in ipotesi di declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, ex art. 162, co. 2, l.f., avendo il Tribunale ritenuto che essa non fosse sostenuta da un adeguato apparato conoscitivo e valutativo tale da consentire ai creditori di formulare un giudizio di adesione pienamente informato e consapevole.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)