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Sentenza dell’11 aprile 2022, n. 888 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

È da
escludersi che la mera intervenuta ammissione del creditore al passivo del
fallimento possa comportare, per effetto del preteso giudicato fallimentare, una
preclusione all’esame delle domande coltivate dalla curatela. Infatti, l’ammissione
del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento:
il giudicato ha natura strettamente endofallimentare, dal momento che esso, ai
sensi dell’art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o
di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (conf. Cass.
27709/2020).

La
dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto – intervenuta quando il
decreto ingiuntivo non era ancora definitivo – comporta la declaratoria di
improcedibilità della domanda azionata in via monitoria dal creditore, essendo
questi tenuto a far accertare il proprio credito nell’ambito della verifica del
passivo, ai sensi degli artt. 92 e ss. l.fall., in concorso con gli altri
creditori (conf., fra le altre, Cass. 6195/2020). Trattasi, inoltre, di
improcedibilità rilevabile d’ufficio, senza che vada integrato il
contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare.

Nel
caso di specie, la dichiarazione di fallimento del debitore interveniva in
pendenza di procedimento monitorio azionato a suo carico (ed in relazione al
quale il debitore aveva altresì presentato domanda di opposizione al decreto
ingiuntivo). Da ciò consegue che:
i)
l’esame delle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni
proposte dal debitore, poi fallito, non risulta precluso dal giudicato
endofallimentare;
ii) il credito vantato nei suoi confronti deve essere
insinuato al passivo del fallimento;
iii) il decreto ingiuntivo (non
ancora definitivo) è revocato e la domanda azionata in via monitoria per far
valere detto credito è dichiarata improcedibile.

(Massime a cura di Chiara Alessio)




Decreto del 29 ottobre 2020 – Presidente: Dott. Gianluigi Canali – Giudice relatore: Dott. Stefano Franchioni

Posto che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e che tale operazione consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo, va esclusa l’opponibilità alla procedura fallimentare del decreto ingiuntivo non munito, prima del fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non rilevando l’avvenuta concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della pronuncia di fallimento, eventualmente attestata dal cancelliere.

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l.f.

Se pure si concedesse che i titolari di un diritto d’ipoteca sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito possano avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, l’accertamento avrebbe comunque ad oggetto esclusivamente la validità ed efficacia della garanzia ipotecaria e la misura di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni gravati dall’ipoteca e non il credito del ricorrente ai fini della sua ammissione al passivo tra i creditori concorrenti.

Principi espressi nell’ambito di un procedimento di opposizione allo stato passivo in cui il creditore chiedeva il riconoscimento del privilegio ipotecario in mancanza di decreto ex art. 647 c.p.c. emesso in data anteriore al fallimento.

(Massime a cura di Giulia Ballerini)