Tribunale di Brescia, sentenza del 9 luglio 2025, n. 3004 – revoca amministratore S.r.l. per giusta causa

Le revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa, ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale species a sé stante al genus del mandato, l’amministratore revocato ante tempus senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio di cui  all’art. 1725, comma 1°, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario (cfr. Cass. n. 4586/2023).

La facoltà di revocare a propria discrezione gli amministratori trova, pertanto, un limite nel presupposto della giusta causa: non, però, nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo, invece, la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio, altrimenti previsto a carico della società per il fatto stesso del recesso anticipato dal rapporto prima della sua scadenza naturale, come stabilita all’atto della nomina (cfr. Cass. n. 2037/2018).

Deve ritenersi giusta causa di revoca degli amministratori quella circostanza o fatto sopravvenuto, non necessariamente integrante un inadempimento, tale da influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto, ad esempio facendo venir meno l’affidamento riposto dai soci, al momento della nomina, sulle attitudini e sulle capacità dell’amministratore, o, in generale, facendo venir meno il rapporto di fiducia tra soci e amministratore (cfr. Cass. n. 7425/2012).

L’accertamento del venir meno del rapporto fiduciario, quale presupposto della delibera di revoca, è rilevante ai fini di integrare una giusta causa di revoca del mandato solo quando i fatti che abbiano determinato il venir meno dell’affidamento siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore. In caso contrario lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza dell’assemblea che legittima da un lato, il recesso ad nutum, e dall’altro che l’amministratore revocato senza una giusta causa richieda il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato (cfr. Cass. n. 23381/2013).

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.

In tema di revoca dell’amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell’art. 2383, comma 3°, c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie (cfr. Cass. n. 2037/2018).

Nella struttura chiusa della S.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben può essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca – necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.

Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1°, c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante, ai presenti fini, soltanto la mancanza di una giusta causa di revoca.

Principi espressi nell’ambito di un giudizio, dinanzi al Tribunale, volto ad accertare l’assenza di giusta causa della revoca dell’amministratore di una S.r.l., e a far condannare la società convenuta al risarcimento del danno arrecato all’attore con riferimento alla mancata percezione dei compensi che lo stesso avrebbe percepito quale consigliere nel triennio dell’incarico.

(Massime a cura di Edoardo Abrami)




Tribunale di Brescia, decreto del 21 giugno 2025, n. 769 – reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., potere di convocazione della minoranza dei soci di una s.r.l., irrilevanza dell’inerzia dell’organo amministrativo

La minoranza qualificata di una società a responsabilità limitata (che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale) ha il diritto di convocare l’assemblea dei soci indipendentemente dall’inerzia dell’organo gestorio. Sul punto, la ritenuta impossibilità di applicare analogicamente alle s.r.l. il disposto di cui all’art. 2367 c.c. previsto per le s.p.a., attesa la forte differenza tra i tipi societari (cfr. Cass. n. 10821/2016), è da intendersi come limitata all’estensione del meccanismo procedurale di convocazione dell’assemblea previsto nella normativa richiamata. Diversamente argomentando, infatti, risulterebbe del tutto superflua una previsione legislativa – come l’art. 2479, comma 1, c.c. – che preveda il potere dei soci di sottoporre all’assemblea degli argomenti su cui deliberare, senza autorizzarli a compiere la propedeutica attività di convocazione.

Principio emerso nell’ambito di un procedimento di reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione dell’efficacia della delibera adottata dall’assemblea dei soci convocata dal creditore pignoratizio.

(Massima a cura di Valerio Maria Pennetta)




Tribunale di Brescia, sentenza del 19 maggio 2025, n. 2067 – clausola compromissoria, cessione di partecipazioni sociali, responsabilità precontrattuale, responsabilità extra-contrattuale, prescrizione

Una clausola compromissoria che deferisce alla cognizione dell’arbitro le sole controversie che riguardano l’interpretazione, esecuzione e risoluzione di un contratto è da interpretarsi, salvo diversa volontà delle parti, in maniera restrittiva, dovendosi intendere sottratte alla cognizione del giudice ordinario le sole controversie che si riferiscono a pretese la cui causa petendi si fonda sul contratto stesso, quindi escludendo che tra tali controversie rientrino quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale (cfr. Cass. n. 2145/2025).

L’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c., ha natura extra-contrattuale, avendo nel contratto solo un presupposto di fatto, e, come tale, risulta essere esclusa dall’ambito di applicazione dalla clausola compromissoria (cfr. Cass. n. 31350/2022).

L’impiego, da parte del potenziale acquirente, di artefizi o raggiri volti a stimolare la vendita di quote sociali a condizioni svantaggiose per il venditore configura una forma di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in ragione del combinato disposto degli artt. 1337 e 1440 c.c.

L’azione di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ed extra-contrattuale è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto (o, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto avere) conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato all’illecito commesso (cfr. Cass. n. 29328/2024).

Nell’ambito di una controversia riguardante la determinazione del valore attribuito a una quota sociale oggetto di cessione, assumono rilievo per valutare la conoscibilità della rapportabilità causale del danno alla condotta illecita: (i) il fatto che il venditore sia titolare di poteri ispettivi ai sensi dell’art. 2476, comma 2°, c.c.); (ii) il coinvolgimento, o meno, di professionisti nella negoziazione dei titoli; nonché (iii) il valore dell’operazione.

Principi espressi nell’ambito di un giudizio di merito in cui gli attori cedenti delle quote sociali di minoranza contestavano al convenuto acquirente di averli – nella sua qualità di socio di maggioranza ed amministratore unico della società – indotti con raggiri a concludere il contratto di cessione a condizioni peggiori rispetto a quelle che avrebbero ottenuto se la controparte avesse contrattato secondo buona fede. Il danno lamentato dagli attori consisteva nella differenza tra il fair value delle quote oggetto di cessione e il prezzo al quale erano stati asseritamente indotti a cederle.

(Massime a cura di Valerio Maria Pennetta)




Tribunale di Brescia, decreto del 24 aprile 2025, n. 492 – pegno di quote, convocazione dell’assemblea, diritti amministrativi

Salvo che la convenzione di pegno stabilisca diversamente, tra i diritti amministrativi che la costituzione di pegno su quote societarie conferisce al creditore pignoratizio è compreso quello di convocazione dell’assemblea dei soci.

Il socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, ovvero il creditore pignoratizio che sia garantito da una partecipazione di tale entità, può convocare l’assemblea dei soci anche in assenza di inerzia da parte dell’organo gestorio, non essendo quest’ultimo un requisito espressamente previsto dalla legge.

Principi espressi nella fase cautelare di un procedimento avente a oggetto l’impugnazione della delibera assembleare di sostituzione dell’amministratore-ricorrente.

(Massime a cura di Valerio Maria Pennetta)




Tribunale di Brescia, ordinanza del 15 aprile 2025, n. 456 – ricostituzione del capitale sociale interamente perso per perdite, esercizio parziale del diritto di opzione, sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, n. 1, c.p.c.

È legittimo l’esercizio parziale, da parte del socio di una s.r.l., dell’opzione a ricostituire il capitale sociale interamente perso per perdite, vale a dire la sottoscrizione di una porzione di capitale inferiore a quella precedentemente posseduta (previo ripianamento delle perdite in una corrispondente porzione, altrettanto inferiore alla precedente percentuale di partecipazione al capitale). Non può, conseguentemente, trovare accoglimento la tesi secondo cui, in caso di perdita totale del capitale sociale, l’opzione per il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale può esercitarsi solamente per l’intera quota anteriormente posseduta.

L’art. 2482 quater c.c. – relativo alla riduzione del capitale per perdite e ai derivanti diritti dei soci – e l’art. 2482 bis c.c. – in tema di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale – tra il resto prevedono che, in caso di riduzione del capitale per perdite, in misura inferiore o superiore ad un terzo, sia esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione. Le fattispecie disciplinate da tali norme implicano, quindi, che si realizzi una mera riduzione del valore del capitale immesso da ciascun socio – che in nessun modo potrebbe essere sopportata in misura differente da quella proporzionale alla quota di capitale da ciascun socio conferita – rivelandosi del tutto inconferenti ove si discuta dell’azzeramento del valore del capitale (e della sua conseguente ricostituzione) e non già della sua riduzione.

Il principio della responsabilità limitata in virtù del quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio si pone in aperto contrasto con la preclusione (illegittima) per il singolo socio di ricostituire il capitale in misura inferiore alla percentuale posseduta anteriormente alla perdita totale del capitale stesso, così obbligandolo a partecipare alla copertura delle perdite in misura pari a quella precedente all’azzeramento. Un tale (errato) assunto implicherebbe, infatti, che il socio debba rispondere delle perdite in misura superiore all’entità del capitale originariamente conferito. Peraltro nessuna norma di legge impone che il socio debba ritrovarsi a scegliere se ripianare le perdite in proporzione alla quota precedentemente posseduta – mantenendo inalterata la misura della propria originaria partecipazione – ovvero perdere la qualità di socio, essendo la possibilità di ricostituire il capitale in misura soltanto parziale conforme al principio di autonomia contrattuale.

Sussiste il periculum in mora idoneo a giustificare la concessione del provvedimento del sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, c.p.c., ogniqualvolta vi sia controversia in ordine alla titolarità della quota. Quest’ultima rende, infatti, opportuno scongiurare il pericolo che – nelle more della proposizione della causa – la quota possa essere alienata a terzi in buona fede, così definitivamente vanificando l’aspettativa della parte che richiede tutela cautelare di vedere salvaguardata la sua qualità di socio. Tale obiettivo viene agevolmente raggiunto affidando ad un soggetto terzo ed estraneo alla lite la custodia della quota. 

Princìpi espressi nel procedimento di reclamo avverso l’ordinanza con la quale, in accoglimento di un ricorso ai sensi dell’art. 670 c.p.c., era stato autorizzato il sequestro giudiziario della quota di una s.r.l. L’originario ricorrente – qui parte reclamata – affermava di essere stato illegittimamente pretermesso dalla compagine sociale in conseguenza di una determinazione societaria con la quale non era stata ritenuta validamente esercitata da parte dello stesso la sottoscrizione del capitale in misura parziale ed inferiore rispetto alla partecipazione originariamente detenuta.

(Massime a cura di Giulio Bargnani)




Tribunale di Brescia, sentenza del 21 marzo 2025, n. 1158 – società a responsabilità limitata, contratto di mandato, inadempimento, responsabilità contrattuale della società, responsabilità extracontrattuale degli amministratori per atti dolosi e colposi

La dazione di una somma di denaro dal mandante alla società mandataria, sotto forma di bonifico su conto corrente bancario, determina la confusione del denaro, bene per sua natura fungibile, nel patrimonio di quest’ultima, con la piena facoltà degli amministratori di utilizzarlo a fini aziendali.

L’autonoma condotta colposa o dolosa dell’amministratore prevista ex art. 2476, co. 7, c.c. deve necessariamente costituire un quid pluris rispetto alle condotte tenute dalla società stessa, venendo altrimenti meno quella autonomia patrimoniale che è connotato tipico della società di capitali.

La somma accordata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore, il cui importo dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria. Sulle somme rivalutate decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del fatto alla data della domanda giudiziale e gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Princìpi espressi in esito ad un procedimento civile avviato da creditori sociali per vedere dichiarare l’inadempimento della società convenuta alle obbligazioni pattuite tramite il contratto di mandato stipulato, nonché la responsabilità dell’amministratore unico ex art. 2476, co. 7, c.c. e ottenere la conseguente condanna al risarcimento del danno subito. Il Tribunale, pur accertando l’inadempimento della società alle obbligazioni pattuite, rigetta la domanda di risarcimento rivolta verso l’amministratore unico, osservando che il suo inadempimento si identifica con il colpevole inadempimento della società mandataria, non potendo integrare autonoma condotta colposa o dolosa.

(Massime a cura di Ilaria Porro)




Tribunale di Brescia, sentenza del 21 febbraio 2025, n. 741 – opposizione a decreto ingiuntivo, società a responsabilità limitata, nullità di delibere assembleari, remunerazione del socio-amministratore, irritualità della domanda

In assenza di una norma specifica che permetta la formulazione dell’eccezione riconvenzionale quando il termine per la proposizione della domanda è scaduto, deve ritenersi che il termine di decadenza triennale previsto per l’azione di nullità ex art. 2479-ter, c. 3, c.c. sia riferito sia alla domanda che all’eccezione.

La violazione dell’art. 2389 c.c., essendo quest’ultimo qualificato alla stregua di norma imperativa (Cass. n. 20613/2024), può implicare l’illiceità dell’oggetto delle delibere assembleari assunte e la conseguente nullità ex art. 2479-ter, co. 3, c.c. delle stesse.

Il decorso del termine di decadenza previsto per l’azione di annullamento della delibera assembleare che quantifica il compenso dell’amministratore preclude l’accertamento della ragionevolezza dell’importo riconosciuto a titolo di trattamento di fine mandato.

In tema di contestazione di omessa indicazione di debiti a bilancio, la specifica indicazione, ad opera di parte contestante, della voce in cui sarebbe stato iscritto il debito della società a bilancio, al di là della regolarità contabile dell’annotazione, lascia presumere la regolare iscrizione del debito.

Nel caso in cui sia accordato agli amministratori cessati un compenso nella forma di trattamento di fine mandato, quest’ultimo diviene esigibile solo nel caso in cui non vi sia una successiva rielezione alla carica di amministratore, essendo irrilevante se tale carica sia assunta quale amministratore unico o quale membro del Consiglio di Amministrazione. Il relativo dies a quo per il decorso della prescrizione del credito è, quindi, da individuarsi nell’indomani dalla cessazione dalla carica di consigliere.

L’allegazione della sussistenza di una rinuncia al diritto nella memoria di replica alla comparsa conclusionale è certamente tardiva, costituendo questa un’eccezione non rilevabile d’ufficio (Cass. n. 29920/2020).

La mera allegazione di profili di responsabilità gestoria non è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria dell’amministratore in relazione ai compensi a quest’ultimo accordati. L’allegazione può, infatti, solamente essere funzionale alla mera prospettazione di una futura azione risarcitoria e non implica, in assenza di specificazione sul punto, la prospettazione dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum.

Essendo necessario, ai fini della qualificazione della domanda come lite temeraria, l’accertamento di profili di mala fede o colpa grave in capo alla parte soccombente (Cass. n. 22405/2018), la mera inconsistenza dei motivi addotti da parte attrice non può indurre alla condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 96, c. 3, c.p.c. qualora questi risultino comunque potenzialmente forieri di responsabilità e astrattamente idonea a paralizzare le pretese di controparte.

Princìpi espressi all’esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avviato dalla società ingiunta per ottenere, oltre alla dichiarazione di invalidità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l’annullamento o la nullità di delibere assembleari relative alla quantificazione del trattamento di fine mandato del socio-amministratore per conflitto di interessi. Parte opponente adduce nel corso della trattazione del giudizio, oltre a quanto menzionato, l’inesatta iscrizione del debito all’interno dei bilanci di esercizio, la prescrizione del credito, nonché l’avvenuta rinuncia allo stesso e profili di responsabilità gestoria. Parte convenuta, costituitasi, chiede il rigetto delle domande attoree poiché irrituali e infondate nel merito, domandando la condanna di parte opponente al pagamento dell’indennizzo ex art. 96, c. 3, c.p.c.

(Massime a cura di Ilaria Porro)




Tribunale di Brescia, ordinanza del 10 febbraio 2025, n. 165 – riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, diritto di opzione, sottoscrizione parziale dell’aumento di capitale, legittimazione ad agire, sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, n. 1, c.p.c.

Analogamente a quanto accade per le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare, adottata per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (ex art. 2447 c.c. per le s.p.a. ovvero ex art. 2482 ter c.c. per le s.r.l.) – ove la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le predette azioni – deve ritenersi titolare di legittimazione, più in generale, colui il quale impugni una deliberazione (ovvero una determinazione) la cui diretta conseguenza sia, in ogni caso, il venir meno della qualità di socio. Sarebbe, infatti, logicamente incongruo – prima ancora che in contrasto con il diritto di difesa, consacrato nell’art. 24, co. 1, Cost. – ritenere, come causa del difetto di legittimazione, proprio quel fatto che l’istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti (cfr. Cass. n. 26773/2019).

L’annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, co. 3, c.c., non incide sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza ancorché quest’ultima si sia formata a seguito del mancato integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci. Infatti l’omessa richiesta e la conseguente mancata adozione del provvedimento di sospensione ex art. 2378, co. 3, c.c., rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, anche in caso di suo successivo annullamento (cfr. Cass. n. 26842/2013).

Nessuna norma di legge impedisce al socio di una s.r.l. di sottoscrivere solo parzialmente l’aumento di capitale, comunque partecipando al ripianamento della perdita registrata nei limiti del capitale di rischio inizialmente sottoscritto, con conseguente illegittimità di qualsiasi determinazione volta ad esprimere il rifiuto di ritenere validamente esercitata l’opzione in misura parziale. Ciò si pone, infatti, in continuità con il diritto del socio, riconosciuto dall’art. 2481-bis c.c., di sottoscrivere l’aumento di capitale in proporzione – sia pur non in egual misura – alla partecipazione dallo stesso posseduta, con ogni conseguente facoltà di sottoscrivere, solo in parte, la quota di aumento al medesimo riservata e consequenziale possibilità degli altri membri della compagine sociale di sottoscrivere l’inoptato. Impedire la sottoscrizione parziale significherebbe, infatti, obbligare i soci a mantenere inalterata la misura della loro originaria partecipazione, anche quando la loro volontà fosse eventualmente diversa, vincolo che – in assenza di un identificabile superiore interesse, meritevole di tutela – mal si concilierebbe con il principio di autonomia contrattuale.

Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. consente di ottenere qualcosa in più e di diverso dal sequestro giudiziario della quota giacché, qualora finalizzato a una tutela anticipata degli effetti restitutori, assicura la pronta disponibilità della partecipazione societaria e, segnatamente, il pieno esercizio dei diritti connessi (patrimoniali ed economici). Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. assolve, invece, la funzione cautelare limitata alla mera conservazione statica del bene, con esercizio dei diritti connessi alla partecipazione da parte di un custode giudiziario.

Il giudizio prognostico ex ante circa la possibilità di un danno derivante dalla situazione di contesa che rende opportuno disporre un sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, n. 1, c.p.c. (anche) di una quota societaria è inscindibilmente correlato alla valutazione del fumus, secondo un rapporto che è stato definito di inversa proporzionalità, tale per cui, tanto più consistente è il fumus della non coincidenza tra la situazione di fatto e quella di diritto, tanto minori dovrebbero essere le ragioni di resistenza alla concessione della cautela.

Princìpi espressi nel procedimento cautelare instaurato dal socio di s.r.l. – che assume essere stato illegittimamente pretermesso dalla compagine sociale – incardinato a seguito dalla deliberazione ex art. 2482 ter c.c. di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale – pure impugnata in separato giudizio di merito – ed alla conseguente determinazione societaria con la quale (illegittimamente) non si è ritenuta validamente esercitata, da parte del ricorrente, la sottoscrizione del capitale in misura parziale ed inferiore rispetto alla partecipazione originariamente detenuta. Il procedimento è volto, inter alia ed in via subordinata, ad ottenere il sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, n. 1, c.p.c., poi concesso, della quota sottoscritta nei termini anzidetti.

(Massime a cura di Giulio Bargnani)




Tribunale di Brescia, sentenza del 31 dicembre 2024, n. 5391 – società a responsabilità limitata, cessione di quote con riserva di proprietà ex art. 1523, c.c., transazione, risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa, penale, riduzione della penale, risarcimento del danno

La risoluzione di diritto del contratto conseguente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa opera indipendentemente da qualsivoglia valutazione di importanza dell’inadempimento, essendo la gravità oggetto di previa tipizzazione negoziale. La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti (cfr. Cass. n. 29301/2019, Cass. n. 4369/1997 e Cass. n. 10815/1995).

Quanto sopra presuppone che la clausola risolutiva sia validamente pattuita, mediante formulazione non generica od onnicomprensiva, essendo noto che per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto (cfr.Cass. n. 23879/2021, Cass. n. 1950/2009 e Cass. n. 11055/2002).

A norma dell’art. 1523 c.c., è solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo che si verifica la condizione sospensiva a cui è sottoposta la vendita con riserva di proprietà. Il mancato avveramento di tale condizione esclude che si sia perfezionato tra le parti l’effetto traslativo del diritto oggetto del contratto. Pertanto, in conseguenza dell’accertata risoluzione del contratto di cessione di quote con riserva della proprietà stipulato ai sensi dell’art. 1523, c.c., nessun “ritrasferimento” è necessario e deve essere eseguito, non essendo, invero, la quota mai uscita dalla proprietà della parte cedente.

Il potere di riduzione della penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., può essere esercitato anche d’ufficio essendo previsto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela (cfr. Cass. n. 3297/2024). Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell’art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall’interesse del creditore all’adempimento, tenuto conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto (cfr. Cass. n. 14706/2024).

In caso di pregiudizio patito dalla società, il socio che agisse per chiedere il risarcimento del danno sarebbe carente di legittimazione attiva dal momento che alla sola società spetterebbe, in ipotesi, il relativo credito risarcitorio.

La natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria impone che sull’importo indicato vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto. Tali interessi decorrono dalla produzione dell’evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell’arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (cfr. Cass. n. 4791/2007, Cass. n. 1712/95).

Princìpi espressi nell’ambito di un giudizio promosso dalla parte cedente nei confronti della parte cessionaria – parti di un contratto di cessione di quote con riserva di proprietà stipulato ai sensi dell’art. 1523, c.c. e di un collegato negozio transattivo – al fine di (i) far accertare l’intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. o, in via subordinata, ottenere la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di cessione di quote e del collegato negozio transattivo; (ii) domandare, inoltre, il ristoro dei danni asseritamente derivati dalla violazione da parte della cessionaria degli obblighi informativi e di previa consultazione posti dal contratto a carico della medesima; (iii) chiedere, infine, il rimborso della somma versata al proprio legale per la stipulazione del negozio transattivo.

(Massime a cura di Francesco Carlo Pedaci)




Tribunale di Brescia, sentenza del 27 dicembre 2024, n. 5364 – società a responsabilità limitata, modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale

L’aumento del capitale sociale si realizza in forza di un contratto avente natura consensuale, secondo l’impostazione maggiormente condivisa in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/01/1996, n. 611), derivante dalle convergenti manifestazioni di volontà della società e dei sottoscrittori.

La sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale si configura quale adesione da parte del socio (o, se previsto, da parte del terzo), per la quota di propria spettanza, alla decisione – assunta dall’assemblea o dall’organo gestorio (in forza di delega) – di aumentare il capitale sociale alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima. Tale adesione costituisce accettazione della proposta irrevocabile (la decisione societaria), secondo lo schema dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c.

Quanto alle modalità della sottoscrizione, l’ordinamento non prescrive l’adozione di formalità particolari, essendo soltanto richiesto, ai fini della sussistenza del negozio, che ricorra una manifestazione di volontà inequivoca del socio (o del terzo) di sottoscrivere le partecipazioni. In questa prospettiva, la liberazione del capitale mediante versamento può integrare un comportamento concludente idoneo a rivelare l’esistenza di una volontà inequivoca di sottoscrizione. Pur rimettendo la definizione dei termini e delle modalità di esercizio del diritto all’autonomia privata e in particolare al contenuto della decisione, l’ordinamento stabilisce all’art. 2481-bis, comma 2 c.c., che il termine minimo – inderogabile – per l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci di una società a responsabilità limitata non possa essere inferiore a trenta giorni.

I messaggi whatsapp possono costituire idonea modalità di sottoscrizione dell’aumento, ove presentino un contenuto negoziale e provengano da un soggetto di per sé capace di manifestare la volontà della società.

Deve ritenersi altresì ammissibile che la sottoscrizione dell’aumento da parte del socio preceda la decisione societaria di aumentare il capitale sociale, assumendo in tal caso la prima il valore di proposta (rispetto alla quale, correlativamente, la delibera assembleare si atteggia in termini di accettazione idonea a perfezionare la fattispecie), sul presupposto che la proposta consista in una dichiarazione di contenuto negoziale sufficientemente chiara e precisa ed imputabile al socio.

Non può essere ritenuta invalida la sottoscrizione effettuata dal socio persona fisica con dichiarazione contenente il riferimento alla sua qualifica imprenditoriale poiché non sussiste alcuna alterità soggettiva tra il socio-persona fisica e il medesimo socio-imprenditore individuale.

Del pari, non è invalida la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di un socio in ragione del fatto che il versamento sia avvenuto con assegno proveniente da un terzo poiché il versamento attiene alla fase logicamente successiva dell’esecuzione della sottoscrizione dell’aumento di capitale ed è ammissibile che il pagamento sia effettuato da un terzo.

Princìpi espressi nell’ambito di un giudizio promosso da un socio di una società a responsabilità limitata che ha richiesto, in primo luogo, di accertarsi l’intervenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte della società attrice mediante esercizio del diritto di opzione nel termine previsto dalla decisione assembleare; e, in secondo luogo, di accertarsi l’illegittimità e l’inefficacia delle sottoscrizioni effettuate da parte degli altri soci nell’esercizio della prelazione sulla parte di aumento di capitale rimasto inoptato.

(Massime a cura di Francesco Carlo Pedaci)