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Ordinanza del 5 giugno 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

La responsabilità risarcitoria degli amministratori verso la società, di cui all’art. 2476 c.c., sorge in capo all’amministratore unico di s.r.l. che abbia omesso di svolgere controlli su operazioni gestorie adducendo quale giustificazione il suo ruolo di mero “prestanome” e, dunque, lo svolgimento dei poteri gestori da parte di altro soggetto quale amministratore di fatto. Tale allegazione fonda, di per sé sola, un giudizio di rimprovero già a titolo di colpa, sufficiente per l’attribuzione di una responsabilità per mala gestio.

Principio applicato in ipotesi di rigetto del reclamo promosso avverso l’ordinanza che, in accoglimento del ricorso cautelare proposto dal curatore fallimentare di s.r.l. nei confronti dell’amministratore unico, aveva autorizzato il sequestro conservativo ai danni di quest’ultimo, dichiaratosi mero “prestanome”, a fronte di responsabilità risarcitoria per negligenza che ha comportato distrazione di denaro della società medesima in conseguenza di comportamenti di altro soggetto quale amministratore di fatto.

Ord. 5.6.2015

(Massima a cura di Marika Lombardi)




Decreto dell’11 maggio 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott. Gianluigi Canali

In tema di società a responsabilità limitata, a seguito della riforma del diritto societario sostanziale attuata con il d.lgs. n. 6/2003, l’applicazione del procedimento ex art. 2409 c.c. deve ritenersi esclusa sulla base degli argomenti: (i) del legislatore storico, deponendo in tal senso il tenore della relazione ministeriale che ha accompagnato la riforma, che, nella parte in cui illustra la nuova disciplina dettata dall’art. 2476 c.c., definisce come «sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria» la previsione di forme di intervento del giudice; (ii) autoritativo, in considerazione del precedente rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 481/2005, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale del nuovo sistema (che esclude le s.r.l. dall’ambito di applicazione dell’art. 2409 c.c.); (iii) sistematico, tenuto conto della netta distinzione tra la disciplina dettata per le società per azioni e quella dettata per le società a responsabilità limitata.

I principi sono stati espressi in ipotesi di ricorso ex art. 2409 c.c. promosso dai sindaci di una s.r.l., i quali avevano denunciato al tribunale gravi irregolarità nella gestione della società medesima. Il Tribunale, esclusa l’applicazione dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l., ha dichiarato il ricorso inammissibile.

(Massima a cura di Marika Lombardi)




Sentenza del 10 aprile 2015, n. 1083 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Nel caso in cui una clausola statuaria di s.p.a. preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie tra soci ovvero tra i soci e la società, nelle controversie medesime si ricomprende l’impugnativa di deliberazioni consigliari da parte dei soci o degli amministratori dissenzienti, anche ove non espressamente menzionata nella clausola, trattandosi di tipica ipotesi di controversia tra la società e il socio o l’amministratore.

Tale interpretazione risulta in linea con il canone ermeneutico di cui all’art. 808 quater c.p.c., secondo cui nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui si riferisce la convenzione.

(La giurisprudenza di legittimità ha inoltre espressamente riconosciuto la possibilità di deferire ad arbitri anche l’impugnativa di delibere del consiglio di amministrazione di cui all’art. 2388 c.c. Cfr. Cass. n. 28/2013).

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di s.p.a. è vincolante nei confronti dell’amministratore che abbia accettato la carica di componente del consiglio di amministrazione, non essendo necessaria, a tal fine, espressa adesione negoziale. Ciò in base a quanto espressamente stabilito all’art. 34, quarto comma, del d.lgs. n. 05/2003, secondo cui «gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori […] ovvero nei loro confronti e in tale caso essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro».

L’indisponibilità dei diritti quale limite alla deferibilità della controversia in arbitrato societario deve essere circoscritta ai soli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.

(Conforme a Cass. nn. 18600/2011; 16265/2013; 15890/2012; 30519/2011).

Principi espressi in ipotesi di impugnazione di delibera consigliare di s.p.a., che ha deciso l’adesione ad una gestione accentrata dei flussi di tesoreria del gruppo di cui fa parte la società, ex artt. 2388 e 2391 c.c., in presenza di clausola compromissoria nello statuto.

Sent. 10.4.2015, n. 1083

(Massima a cura di Marika Lombardi)




Decreto del 2015 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Nelle società a responsabilità limitata il potere di convocazione dell’assemblea in ipotesi di inerzia dell’organo amministrativo spetta ai soci che rappresentino una minoranza qualificata e ciò anche laddove lo statuto, come nel caso concreto, espressamente attribuisca tale potere all’organo deputato alla gestione, trattandosi di prerogativa dei soci insopprimibile dallo statuto.

L’art. 2479 c.c., estensivamente interpretato, attribuisce ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, in aggiunta al potere di sottoporre all’assemblea gli argomenti da approvare, anche quello strumentale di convocare l’assemblea per discutere su detti argomenti.

Deve pertanto ritenersi esclusa l’applicabilità per via analogica del disposto di cui all’art. 2367, secondo comma, c.c. dettato in tema di società per azioni (e, quindi, del potere di intervento dell’autorità giudiziaria per le società a responsabilità limitata).

Principi espressi in ipotesi di rigetto di ricorso del socio di maggioranza di una s.r.l. al fine ottenere la convocazione giudiziale dell’assemblea con ordine del giorno “nomina e revoca dell’amministratore (unico)”, a fronte dell’inerzia dello stesso.

D. 2015

(Massima a cura di Marika Lombardi)




Ordinanza del 12 dicembre 2014 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

L’appartenenza ad un gruppo non esclude l’autonomia giuridica e patrimoniale di ciascuna delle società che vi fanno parte e non può giustificare il compimento di atti che contrastino con gli interessi delle stesse separatamente considerati, lasciando ferma in tal caso la responsabilità degli amministratori per i danni da essi arrecati al patrimonio della singola società.

Ciò posto, si rileva che: da un lato, la pura e semplice appartenenza ad un gruppo societario non costituisce, di per sé sola, un vantaggio idoneo a compensare eventuali danni arrecati al patrimonio della società; dall’altro, ben può prodursi un danno per il patrimonio della società anche in presenza di risultati di bilancio positivi.

(Conforme a Cass. n. 16707/2004).

La sussistenza di vantaggi compensativi, ai fini dell’esclusione della responsabilità di cui all’art. 2497 c.c., deve essere valutata con riferimento a deliberazioni societarie che illustrino analiticamente il contenuto e le caratteristiche dell’operazione (dalla quale si assumono derivare i vantaggi compensativi), motivandone la correlazione con gli specifici interessi di gruppo, come richiesto dall’art. 2497 ter c.c.

Ai fini della valutazione della sussistenza di vantaggi compensativi, di cui all’art. 2497 c.c., non risultano, almeno allo stato, elementi per determinare la portata e l’effettivo “valore economico” della controprestazione pattuita nell’obbligo di non concorrenza tra società di gruppo (a fronte della cessione di un credito), che, pertanto, si palesa inafferrabile.

Le operazioni di modesta entità relative all’assunzione di partecipazioni in altre società facenti parte del consorzio e alla prestazione di fideiussioni a favore di talune di esse possono verosimilmente trovare adeguata giustificazione nell’ambito della solidarietà di gruppo e delle finalità mutualistiche tra società consorziate, non essendo perciò, di per sé, suscettibili di censura.

La notevole sproporzione tra la rilevante entità del credito risarcitorio e il patrimonio del debitore integra il requisito del periculum in mora (c.d. oggettivo) ai fini del sequestro conservativo cautelare ai danni del debitore.

Principi espressi in ipotesi di parziale accoglimento di reclamo promosso dall’amministratore delegato di una società cooperativa consorziata avverso l’ordinanza che ha disposto in suo danno il sequestro conservativo a fronte dell’accertamento della responsabilità per mala gestio del medesimo verso la società. Nello specifico, l’importo della cautela è stato circoscritto all’ammontare del residuo debito del consorzio essendo stata esclusa l’illiceità di talune operazioni gestorie censurate in un primo momento.

Ord. 12.12.2014

(Massima a cura di Marika Lombardi)




Ordinanza dell’11 luglio 2014 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

L’identità soggettiva tra l’amministratore di una s.r.l., per il quale sono state accertate condotte di mala gestio, e l’organo gestorio dell’ente che partecipa alla società in qualità di unico socio non può fondare, di per sé, la responsabilità di quest’ultimo ex art. 2476, settimo comma, c.c.

Tale responsabilità, infatti, richiede un quid pluris, da apprezzarsi in concreto, allorché essa esige che il socio abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento dell’atto dannoso per la società.

Principio espresso in ipotesi di rigetto di reclamo promosso dalla curatela fallimentare di una s.r.l. avverso l’ordinanza che ha autorizzato il sequestro conservativo in danno dell’unico socio (ente) per l’ammontare degli importi dallo stesso ricevuti senza giustificazione e volto ad ottenere, in riforma di detto provvedimento, l’estensione della misura cautelare agli importi corrispondenti a ulteriori operazioni distrattive addebitate agli amministratori della società, sulla base della identità soggettiva tra l’amministratore che ha commesso gli atti distrattivi e l’organo gestorio dell’unico socio (ente).

Ord. 11.7.2014

(Massima a cura di Marika Lombardi)




Decreto del 20 novembre 2013 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui al n. 4 dell’art. 2484 c.c., il bilancio di esercizio deve essere compiutamente formato e approvato, per tale intendendosi il bilancio la cui approvazione risulti da deliberazione assembleare previa deliberazione del consiglio di amministrazione, giacché la redazione del progetto di bilancio costituisce, ai sensi dell’art. 2475, ultimo comma, c.c., inderogabile prerogativa dell’organo amministrativo, costituito nel caso di specie quale consiglio di amministrazione.

La perdita rilevante, ai fini dello scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, deve essere, al netto delle riserve, di un terzo del capitale sociale, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2484, primo comma, n. 4, e 2482 ter c.c.

Principi espressi in ipotesi di rigetto di ricorso, ex artt. 2485, secondo comma, e 2487, secondo comma, c.c., a fronte dell’asserita inerzia del consiglio di amministrazione di una s.r.l. nell’accertamento, e conseguente convocazione dell’assemblea, della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.

D. 20.11.2013

(Massima a cura di Marika Lombardi)