Ordinanza del 14 giugno 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Con riferimento alla responsabilità dell’amministratore che si appropri di notizie od opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico a danno della propria società, la sanzione prevista dall’art. 2391 c.c. – norma ispirata alla Common Law statunitense e, in particolare, alla c.d. corporate opportunity doctrine – è di natura risarcitoria.

La norma, tuttavia, non risulta essere applicabile – come nella fattispecie in esame – in caso di “third party’s refusal to deal”, vale a dire qualora l’impraticabilità per la società di sfruttare opportunità di affari derivi dal rifiuto del terzo di contrarre con la stessa, non essendo in tal caso il pregiudizio patito conseguenza diretta dell’operato dell’amministratore.

Sulla base di tali principi, nella vicenda in questione, il giudice ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, escludendo altresì la responsabilità dell’organo amministrativo.

(Massime a cura di Marta Arici)




Sentenza del 25 maggio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In sede di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, per quanto attiene alla possibilità di agire in regresso ai sensi dell’art. 2055 c.c., è da escludersi la sussistenza di responsabilità solidale di amministratori che non abbiano condiviso, per il medesimo periodo, la carica all’interno del consiglio di amministrazione.

Per quanto attiene, invece, ai profili di responsabilità degli amministratori di fatto – la quale, in ogni caso, non costituisce esimente per gli amministratori di diritto – l’accertamento di tale qualifica necessita di adeguate e rigorose verifiche circa l’esistenza di una sistematica ingerenza da parte di soggetti che, pur privi di cariche formali, esercitino de facto un potere connotato da esclusività e insindacabilità.

Con riguardo, invece, alle (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., si ritiene che una volta intervenuto il fallimento, entrambe le azioni debbano confluire in un’unica azione unitaria, a contenuto inscindibile, esercitabile esclusivamente da parte del curatore fallimentare. Questa, pur mantenendo, da un punto di vista sostanziale, i tratti distintivi propri delle singole fattispecie, è da considerarsi proposta unicamente al fine di reintegrare il patrimonio sociale a garanzia sia dei soci sia dei creditori sociali. La ratio sottesa a tale unificazione attiene, inoltre, alla necessità di escludere il rischio che si generi una duplicazione della tutela risarcitoria per le medesime conseguenze dannose.

In relazione alla predetta unitarietà dell’azione di responsabilità, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con il momento di oggettiva esteriorizzazione del danno all’integrità del patrimonio sociale e, perciò, con la conoscibilità della situazione patologica da parte dei terzi. 

Principi espressi nell’ambito di una controversia avente ad oggetto un’azione di responsabilità proposta dal fallimento avverso gli amministratori, sia di fatto sia di diritto.

(Massime a cura di Marta Arici)




Sentenza del 18 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare
nel corso del c.d.a.
ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali
essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione al c.d.a. con la necessaria
preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli
assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del
giorno; a tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle
materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara
e non ambigua, purché specifica e non generica: diversamente, la conseguente
deliberazione consiliare
è affetta da invalidità.

L’eventuale violazione del dovere “di
agire in modo informato”, sostanziatasi nel mancato esame di un documento
informativo rilevante, pervenuto tardivamente (i.e. perizia tecnica
sull’immobile), potrebbe teoricamente esporre a responsabilità nei confronti
della società
i singoli amministratori, colpevoli di avere prematuramente approvato
l’operazione (in tesi dannosa), ma non incide necessariamente sulla validità
della manifestazione di volontà assunta dal plenum.

Le contestazioni sul prezzo di acquisto esulano
manifestamente dal processo di formazione della volontà consiliare, attenendo
all’opportunità della scelta, che è pertanto sottratta alla valutazione
giurisdizionale.

Principi
espressi nell’ambito del giudizio promosso dal socio di una società cooperativa,
volto ad ottenere l’annullamento di due delibere consiliari: la prima, per
violazione dell’art. 2381 c.c. e dell’art. 40 dello statuto della società per
le carenze informative della convocazione del c.d.a.; la seconda, in quanto
integrativa della precedente e pertanto illegittima per derivazione del vizio
di illegittimità di questa.

(Massima
a cura di Lorena Fanelli)




Sentenza del 18 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso in cui l’ordine del
giorno contenuto nell’avviso di convocazione del consiglio di amministrazione non
sia coerente con il contenuto della corrispondente deliberazione, tale
deliberazione è annullabile per violazione dell’art. 2381, c. 1, c.c.

Se la delibera consiliare,assunta
in assenza di vizi, conferma il contenuto di una precedente delibera invalida,
tale deliberazione deve essere qualificata quale espressione di una “nuova
volontà” validamente formatasi.

I principi sono stati espressi
nel giudizio, promosso dall’amministratrice di una banca, di impugnazione di
due deliberazioni consiliari ai sensi dell’art. 2388 c.c. A fondamento delle
proprie domande l’attrice allegava:

(i) quanto alla prima
deliberazione impugnata, che l’oggetto della stessa non era incluso nell’ordine
del giorno della riunione, come indicato nell’avviso di convocazione trasmesso
ai consiglieri, deducendo pertanto la violazione dell’art. 2381 c.c.;

(ii) quanto alla seconda
deliberazione impugnata, ne rilevava l’inidoneità a sanare i profili di
invalidità allegati in relazione alla prima, trattandosi di deliberazione “
integrativa
e pertanto asseritamente “
illegittima per derivazione del vizio di
illegittimità della precedente delibera”.

(Massime a cura di Marika Lombardi)




Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La natura della responsabilità dell’amministratore ex art.
2395 c.c. è, secondo l’opinione largamente prevalente in giurisprudenza,
extracontrattuale. Oggetto di risarcimento è il danno “direttamente” subito dal
socio o dal terzo: infatti “[l]’art. 2395 c.c. esige, ai fini dell’esercizio
dell’azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che
il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni
eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come
conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori” (Cass.
n. 15220/2010).

L’inadempimento
contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la
responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro
contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di
natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa
degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il
danno patito dal terzo contraente (Cass. n. 15822/2019). Infatti, la
responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. presuppone un fatto illecito dell’amministratore,
consistente nella violazione, dolosa o colposa, di uno dei doveri inerenti alla
carica gestoria, causalmente idoneo a determinare un danno che incide
direttamente sul patrimonio del socio o del terzo.

Anche
a voler attribuire all’assegno una generica funzione di rafforzamento della
sicurezza dei traffici commerciali, in quanto pagabile “a vista”, in presenza
di debiti accumulati dalla società cliente per precedenti forniture non pagate,
la garanzia associata alla consegna di assegni postdatati apparirebbe oltremodo
labile a qualunque fornitore non del tutto sprovveduto: ne deriva la
consapevole assunzione, da parte del fornitore, del rischio di mancato
pagamento delle forniture corrispondenti agli assegni medesimi, situazione che
elide il nesso di causa necessario ai fini dell’accertamento della
responsabilità dell’amministratore per danno diretto procurato al terzo.

Principi
espressi a seguito del giudizio intrapreso ai sensi dell’art. 2395 c.c. dal
fornitore nei confronti dell’amministratore unico della società cliente, il
quale gli aveva offerto assegni postdatati a pagamento della fornitura, assegni
dei quali veniva successivamente denunciato lo smarrimento da parte
dell’amministratore, impedendone l’incasso.

(Massime a cura di Lorena Fanelli)




Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso di opposizione al decreto
ingiuntivo emesso nei confronti del socio di s.r.l. per il versamento di somme
in conto capitale, la causa petendi attiene a rapporti sociali nell’ambito
di società di capitali, materia di competenza delle sezioni specializzate in
materia di impresa.

Nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, in ipotesi di adesione della parte opposta all’eccezione di incompetenza
formulata dalla parte opponente, il provvedimento decisorio non può che
assumere la forma della sentenza (cfr. Cass. n. 14594/2012), poiché l’adesione
della parte opposta all’eccezione di incompetenza formulata dalla controparte comporta
non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la revoca dell’ingiunzione,
essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto
ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito
(cfr. Cass. n. 25180/2013).

I principi sono stati espressi
nel giudizio di opposizione promosso dal socio di una s.r.l. in liquidazione
avverso il decreto ingiuntivo,
provvisoriamente
esecutivo, che lo condannava al pagamento immediato di una somma “
a
titolo di versamento in conto capitale allo scopo di rendere proporzionale alle
quote sociali il contributo erogato dai soci per il sostegno delle attività
imprenditoriali” della società.

L’opponente, in particolare, formulava
eccezione di incompetenza basata sulla clausola compromissoria statutariamente
prevista, cui aderiva la convenuta, ritualmente costituitasi.

(Massime a cura di Marika Lombardi)




Decreto del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La verifica della concreta ricorrenza
della fattispecie dell’abuso del diritto, evocata dal notaio verbalizzante per
il diniego dell’iscrizione della deliberazione (di riduzione del capitale
sociale per perdite nella misura di cui all’art. 2447 c.c., con contestuale
aumento nel rispetto del diritto di opzione e con delega al liquidatore per
l’assegnazione della parte inoptata) assunta dall’assemblea straordinaria di
una s.p.a. in pendenza di liquidazione, alla luce della complessità
dell’accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi, esula dal
controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c.,
atteso che essa potrebbe difficilmente conciliarsi con la sommarietà del
predetto controllo e che la deliberazione annullabile risulta comunque idonea a
produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati, di esercitare
l’azione di annullamento, entro precisi limiti temporali.

In tema di s.p.a., deve essere negata
l’ammissibilità dell’iscrizione delle deliberazioni assunte dall’assemblea
straordinaria in pendenza di liquidazione aventi ad oggetto la “delega al
liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti in conto
finanziamenti infruttiferi dei soci anche non in proporzione alle azioni
possedute e secondo le necessità della liquidazione”
e la “delega al
liquidatore per l’acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale
al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.”
, laddove le motivazioni di
tali delibere, difficilmente conciliabili con la fase liquidatoria, non siano
state esplicitate nel verbale assembleare né, successivamente, nel ricorso con
cui il liquidatore della società chiedeva al Tribunale di ordinarne
l’iscrizione.

I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso con ricorso ai sensi dell’art. 2436, terzo comma, c.c. dal liquidatore
di una s.p.a. avverso il diniego da parte del notaio all’iscrizione nel
Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria
aventi ad oggetto: 1. la variazione della sede sociale; 2. la variazione dello statuto
con la previsione dell’assemblea in videoconferenza; 3. la riduzione del
capitale sociale per perdite a norma dell’art. 2447 c.c.; 4. l’aumento del
capitale sociale con diritto di opzione; 5. la delega al liquidatore in materia
di assegnazione ai soci per la parte inoptata; 6. la delega al liquidatore per
un ulteriore aumento di capitale e/o per versamenti in conto finanziamenti
infruttiferi dei soci, anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo
le necessità della liquidazione; 7. la delega al liquidatore per l’acquisto di
azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art.
2357, comma 3, c.c.; 8. la modifica della delibera di determinazione del
compenso del liquidatore; 9. l’adeguamento dello statuto alla vigente normativa.

Con il proprio diniego all’iscrizione, il
notaio verbalizzante rilevava la probabile illegittimità delle deliberazioni
assunte dalla citata assemblea, sulla base delle seguenti considerazioni: (i)
la “riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento, finalizzato al
ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale potrebbe
essere una operazione non ammissibile o comunque inutile se posta in essere
durante la fase liquidatoria”; (ii) la fattispecie “potrebbe essere ricondotta
alla figura giurisprudenziale, oramai consolidata e comportante annullamento di
delibera, del c.d. abuso del diritto e/o eccesso di potere della maggioranza”.

Con il ricorso, il liquidatore rappresentava
in particolare che il deliberato aumento di capitale fosse funzionale al
reperimento di nuova liquidità per l’“indispensabile espletamento di ogni fase
prevista dalla legge per la liquidazione del patrimonio sociale”, in ragione
del fatto che “le casse della Società (…) risultavano essere pressoché vuote”.
Egli pertanto chiedeva di ordinare alla Camera di Commercio competente di
procedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’integrale contenuto
del verbale della predetta assemblea straordinaria.

(Massime a cura di Marika Lombardi)




Sentenza del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il lodo irrituale pronunciato secondo equità
emesso a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare deve
ritenersi affetto da nullità per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 5/2003, il
quale, in relazione alla materia, impone una decisione arbitrale resa secondo
diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell’art. 829, secondo comma,
c.p.c., ossia di un lodo rituale.

I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire
dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il
lodo irrituale emesso dall’arbitro unico in forza di clausola compromissoria
statutaria, a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare
promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale
sociale).

Nel corso del giudizio, il giudice rilevava
d’ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria
statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l’art. 36
del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione
assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.

(Massima a cura di Marika Lombardi)




Sentenza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Gli effetti della clausola compromissoria
statutariamente prevista non possono estendersi oltre le controversie che hanno
ad oggetto diritti disponibili (artt. 34-37 del d.lgs. 17.1.2003, n. 5), ambito
nel quale non rientra pacificamente l’azione tesa all’accertamento della
nullità del bilancio, venendo in rilievo la tutela di interessi generali, che
trascendono la posizione dei soci e vanno ricondotti alla sfera dei terzi i
quali, a vario titolo, entrano in contatto con la società.

La legittimazione ad agire del socio per
l’impugnazione della deliberazione assembleare è riconosciuta laddove la
perdita della qualifica di socio derivi dalla deliberazione impugnata (conf.
Trib. Milano, 27.2.2020; Trib. Torino, 13.7.2017).

Laddove risulti accertato che l’entità delle
perdite effettive supera il dato riportato nel bilancio approvato (oggetto di
impugnazione), il bilancio deve considerarsi non veritiero e pertanto affetto
da nullità.

La nullità della deliberazione di approvazione
del bilancio si riverbera sulla validità della conseguente deliberazione di
adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter c.c.: qualora sia
accertato che l’entità delle perdite effettive supera il dato riportato nel
bilancio approvato, i provvedimenti assunti con la deliberazione di riduzione
del capitale e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo
legale devono ritenersi basati su un presupposto in fatto erroneo e si rivelano
insufficienti al ripristino del capitale minimo di legge, con conseguente
violazione dell’art. 2482-ter c.c. (conf. Trib. Milano, 25.9.2019). Nel
qual caso, trattandosi di norma volta a preservare l’integrità del capitale, a
tutela dell’interesse dei terzi, il vizio rilevato determina la nullità della
deliberazione per illiceità dell’oggetto (conf. Cass. n. 8221/2007).

I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso dal socio di minoranza (titolare di una partecipazione pari a un terzo
del capitale sociale) di una società a responsabilità limitata di impugnazione
delle seguenti deliberazioni assembleari: i) deliberazione dell’assemblea
ordinaria di approvazione del bilancio; ii) deliberazione dell’assemblea
straordinaria di adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-
ter c.c. A fondamento delle proprie
domande, l’attore esponeva che le perdite effettive registrate dalla società
sarebbero state significativamente maggiori di quelle risultanti dal bilancio
impugnato.

La società si costituiva in giudizio
eccependo: i) in via pregiudiziale, l’incompetenza del tribunale ordinario alla
luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale; ii) in via
preliminare, la carenza di legittimazione attiva del socio, per non avere lo
stesso sottoscritto il versamento di capitale deliberato dall’assemblea
straordinaria, così perdendo la qualifica di socio; iii) nel merito, la
insussistenza dei vizi lamentati dall’attore.

(Massime
a cura di Marika Lombardi)




Sentenza del 27 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Vittoria Gabriele

La
responsabilità solidale delle società derivate da scissione rispetto ai debiti
della società scissa, prevista dall’art. 2506 quater, ultimo comma, cod.
civ., presuppone la prova, da parte del creditore, che i crediti vantati si
siano effettivamente originati in un periodo antecedente all’atto della
scissione.

Principio espresso all’esito del giudizio di appello promosso
dalla società derivata da scissione societaria, la quale impugnava la sentenza
di primo grado che l’aveva condannata al pagamento dei debiti contratti dalla
società scissa, ai sensi dell’art. 2506
quater,
ultimo comma, cod. civ.

(Massima a cura di Lorena Fanelli)