Tribunale di Brescia, sentenza del 30 luglio 2025, n. 3386 – tutela autoriale delle fotografie, fotografie semplici, presupposti del riconoscimento dei diritti connessi ex artt. 87 ss. l.d.a.

In tema di tutela di immagini fotografiche, la distinzione tra opere fotografiche (art. 2 l.d.a.) e semplici fotografie (artt. 87 ss. l.d.a.) risiede nell’apporto creativo dell’autore, inteso come impronta personale capace di suscitare suggestioni che trascendono la mera riproduzione fedele della realtà (cfr. Cass. n. 33599/2024). Sono, pertanto, qualificabili come fotografie semplici – con conseguente applicazione della disciplina speciale di cui agli artt. 87 ss. l.d.a. – gli scatti aventi carattere meramente documentale, privi di originalità e destinati ad un utilizzo ripetitivo e didascalico (nella specie, immagini di personaggi pubblici e sedi istituzionali ad uso redazionale).

Ai fini della tutela ex art. 90, comma 1, l.d.a. le fotografie semplici devono recare, sugli esemplari, le indicazioni relative al nome del fotografo (o del datore di lavoro o committente) e all’anno di produzione; in difetto, la protezione è limitata, ai sensi del comma 2 della norma citata, alla sola ipotesi di riproduzione in malafede. In caso di fotografie digitali solo l’apposizione di filigrane digitali (c.d. digital watermarks) rende non modificabili le predette informazioni inserite nei relativi files informatici, ai sensi degli artt. 102 quater e 102 quinquies l.d.a. In mancanza delle indicazioni prescritte deve presumersi la buona fede del terzo riproduttore, restando a carico del preteso titolare l’onere di dimostrare la consapevolezza altrui circa l’esistenza dei diritti di sfruttamento sulle fotografie oggetto di riproduzione (cfr. Cass. n. 5237/1991), non sussistendo in capo a chi intenda riprodurre fotografie prive dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, l.d.a., l’obbligo di attivarsi per ricercare autonomamente dette informazioni.

La mera disponibilità delle immagini fotografiche su un sito internet non vale a provare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle medesime in capo al proprietario del sito, non potendo indurre a ritenere che i relativi diritti di utilizzazione economica siano stati trasferiti a quest’ultimo, poiché la cessione dei diritti d’autore e dei diritti connessi deve essere provata per iscritto in caso di contestazione (art. 110 l.d.a.).

Principi espressi nell’ambito di un giudizio in materia di tutela autoriale  di opere fotografiche. L’attore ha agito in giudizio deducendo l’utilizzazione non autorizzata di proprie fotografie da parte della convenuta e chiedendo l’accertamento della violazione, con condanna al risarcimento del danno o, in subordine, alla corresponsione dell’equo compenso. La società convenuta ha contestato la fondatezza nel merito delle domande dell’attore, chiedendone il rigetto.

(Massime a cura di Nicola Gialdini)




Tribunale di Brescia, sentenza del 25 settembre 2023, n. 2379 – Diritti connessi al diritto d’autore, progetti di lavori di ingegneria, diritto al compenso, arricchimento senza causa

L’art. 99 l. aut., similmente all’art. 2578 c.c., prevede che all’autore di “progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso”. Tuttavia, la norma precisa che “per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso” il Ministero della cultura – Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore. Qualora il presunto autore non abbia allegato né provato l’avvenuta consegna dei progetti alla controparte, non può vantare nei confronti di questa alcun diritto al compenso. Lo stesso dicasi nel caso in cui il convenuto provi di essere giunto alle medesime soluzioni originali in modo indipendente dall’autore dei relativi progetti.

Quando è respinta l’azione promossa per la protezione del diritto d’autore o di un altro diritto connesso, perché l’opera non può rientrare nelle categorie tutelate da singole disposizioni dettate in materia autoriale, deve riconoscersi l’ammissibilità, in via sussidiaria, dell’azione di arricchimento senza causa, per il cui accoglimento occorre accertare: i) se quella che non è opera dell’ingegno abbia consistenza giuridica sotto altro legittimo profilo; ii) se sia idonea a produrre un ingiusto vantaggio in danno del titolare della corrispondente situazione giuridica soggettiva (cfr. Cass. n. 773/1980).

In materia di arricchimento senza causa, ai fini dell’indennizzo l’art. 2041 c.c.
considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è
altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua
dell’art. 2043 c.c., ma espressamente escluso dall’art. 2041 c.c. Ne consegue che l’azione di arricchimento è ammissibile solo limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio, apportando contemporaneamente una diminuzione patrimoniale all’altro soggetto (cfr. Cass., S.U., n. 23385/2008; Cass. n. 18785/2005).

Principi espressi nell’ambito del giudizio promosso dal titolare di un’impresa individuale avverso una società a responsabilità limitata, lamentando l’illecito uso, da parte di questa, di progetti ingegneristici di cui il primo si dichiarava titolare.

(Massime a cura di Simona Becchetti)




Tribunale di Brescia, sentenza del 20 aprile 2023, n. 900 – diritto d’autore, sfruttamento economico di opere, responsabilità solidale

Il solo fatto che una società abbia acquistato il diritto di sfruttare economicamente (in tutto o in parte) determinate opere dal precedente editore non implica alcuna co-obbligazione per i debiti pregressi del cedente. Una simile obbligazione solidale, in mancanza di previsioni contrattuali in tal senso, potrebbe unicamente derivare da una cessione d’azienda o da vicende societarie straordinarie (come una ipotetica fusione).

Non si può pervenire a diverso risultato nemmeno ipotizzando il perfezionamento di una cessione contrattuale ex artt. 1406 ss. c.c. Posto che, quale operazione trilatera, detta fattispecie richiederebbe il consenso del contraente ceduto, la “sostituzione” del cessionario al cedente nei rapporti derivanti dal contratto con il contraente ceduto avrebbe comunque effetto nei confronti di quest’ultimo solo dal momento della notifica della cessione o della sua accettazione (cfr. art. 1407 c.c.) e limitatamente alle prestazioni “non ancora eseguite” (cfr. art. 1406 c.c.), dunque non per quelle già perfezionatesi anteriormente al trasferimento.

Princìpi espressi nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il mancato pagamento da parte dell’editore di proventi di diritto d’autore per le utilizzazioni economiche di opere musicali e registrazioni fonografiche, nonché la responsabilità in solido rispetto a tale obbligazione della cessionaria dell’editore.

(Massime a cura di Laura Zoboli)