Tribunale di Brescia, sentenza del 21 marzo 2025, n. 1158 – società a responsabilità limitata, contratto di mandato, inadempimento, responsabilità contrattuale della società, responsabilità extracontrattuale degli amministratori per atti dolosi e colposi

La dazione di una somma di denaro dal mandante alla società mandataria, sotto forma di bonifico su conto corrente bancario, determina la confusione del denaro, bene per sua natura fungibile, nel patrimonio di quest’ultima, con la piena facoltà degli amministratori di utilizzarlo a fini aziendali.

L’autonoma condotta colposa o dolosa dell’amministratore prevista ex art. 2476, co. 7, c.c. deve necessariamente costituire un quid pluris rispetto alle condotte tenute dalla società stessa, venendo altrimenti meno quella autonomia patrimoniale che è connotato tipico della società di capitali.

La somma accordata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore, il cui importo dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria. Sulle somme rivalutate decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del fatto alla data della domanda giudiziale e gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Princìpi espressi in esito ad un procedimento civile avviato da creditori sociali per vedere dichiarare l’inadempimento della società convenuta alle obbligazioni pattuite tramite il contratto di mandato stipulato, nonché la responsabilità dell’amministratore unico ex art. 2476, co. 7, c.c. e ottenere la conseguente condanna al risarcimento del danno subito. Il Tribunale, pur accertando l’inadempimento della società alle obbligazioni pattuite, rigetta la domanda di risarcimento rivolta verso l’amministratore unico, osservando che il suo inadempimento si identifica con il colpevole inadempimento della società mandataria, non potendo integrare autonoma condotta colposa o dolosa.

(Massime a cura di Ilaria Porro)