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Ordinanza del 1° luglio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale ai sensi dell’art. 120, co. VI, c.p.i., il locus commissi delicti si identifica con il luogo in cui la condotta è stata posta in essere. 

Detto criterio non opera in relazione al luogo in cui sono maturate le conseguenze dannose dell’illecito, bensì in relazione a quello dell’evento lesivo. 

Pertanto, ai fini dell’individuazione della competenza, rileva esclusivamente il luogo in cui si sono materialmente verificati gli atti lesivi e non quello della sede del danneggiato. 

I principi sono stati espressi nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di declaratoria di nullità di un marchio e di accertamento della contraffazione di segni distintivi.

(Massime a cura di Marta Arici)




Ordinanza del 25 gennaio 2019 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott. Lorenzo Lentini

In difetto di espressa previsione legislativa, la chiamata in garanzia di un soggetto avente personalità giuridica di diritto straniero non può determinare l’incompetenza sopravvenuta del tribunale correttamente adito secondo i criteri di competenza di cui al d.lgs. n. 168/2003, né con riferimento alla causa di garanzia, ove la chiamata del terzo sia stata autorizzata dal giudice al fine di realizzare il simultaneus processus, né tantomeno in relazione alla causa principale, rispetto alla quale la società straniera non è neppure parte.

Principi espressi in ipotesi di rigetto dell’eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta, in ipotesi, una s.r.l., nel giudizio di contraffazione promosso nei suoi confronti; la convenuta, in particolare, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale adito secondo gli ordinari criteri di cui al d.lgs. n. 168/2003, a seguito della chiamata in garanzia del terzo produttore, nel caso di specie, una società di diritto tedesco.

(Massima a cura di Marika Lombardi)