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Decreto del 16 agosto 2021 – Presidente relatore: Dott. Gianluigi Canali

Ai fini dell’estensione della
domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti agli
istituti di credito è preliminarmente necessario verificare la fondatezza della
richiesta, ai sensi dell’art. 182-septies l. fall., atteso che la
proposta di ristrutturazione potrà trovare concreta esecuzione esclusivamente in
caso di esito positivo della domanda.

In sede di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti, in mancanza di opposizione da parte degli
interessati, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale
della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità
sostanziale, compresa quella relativa all’effettiva esistenza, in termini di
plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei
creditori e, in particolare, tra questi, che i soggetti terzi, estranei al
piano di ristrutturazione, godano della effettiva e reale sicurezza in
relazione al pagamento dei loro crediti (conf. Cass. n. 12064/2019).

Sebbene gli accordi di
ristrutturazione dei debiti siano atti riconducibili all’autonomia privata, è
necessario tenere conto della rilevanza pubblicistica del relativo procedimento
di omologazione, il quale comporta la sospensione delle azioni cautelari ed
esecutive pendenti e, in caso di successivo fallimento, significative deroghe al
regime generale dell’insolvenza e, in particolare, al principio della par
condicio creditorum.
Pertanto, il tribunale deve verificare l’attuabilità,
intesa come verifica della capacità del piano di liberare le risorse ivi
indicate, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il regolare
pagamento dei creditori non aderenti e, dall’altro, la progressiva, anche se
non repentina, uscita dell’impresa dalla situazione di crisi.

In sede di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti la relazione
dell’esperto: i) deve essere fondata su dati di partenza verificati; ii)
deve essere argomentata in modo coerente e logico con riferimento a detti
dati; iii) deve essere motivata nelle previsioni degli sviluppi futuri,
con particolare riferimento alla capacità del piano industriale di produrre i
flussi finanziari necessari a soddisfare i creditori estranei, attraverso
l’elaborazione e la valutazione autonoma delle previsioni anche mediante la
sottoposizione del piano a ragionevoli stress test.

Principi
espressi in ipotesi di domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti presentata da una s.r.l. in liquidazione, con
richiesta di estensione, ai sensi dell’art. 182-
septies l. fall,
agli istituti di credito.

All’esito
del giudizio, il Tribunale concedeva l’omologa dell’accordo di ristrutturazione
ed estendeva gli effetti previsti dall’accordo – raggiunto con le banche
aderenti – agli istituti di credito non aderenti, tenuto conto dell’attuabilità
dell’accordo e dell’idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei
creditori estranei nei termini di legge.

(Massima a cura di Simona Becchetti)




Decreto del 24 ottobre 2018 – Presidente: dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

La domanda omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. è inammissibile qualora la relazione del professionista presenti carenze e vizi talmente gravi da comportare un giudizio di irragionevolezza dell’attestazione ivi contenuta, tanto per quel che riguarda l’aspetto della veridicità dei dati aziendali, quanto ciò che concerne il profilo della prognosi dell’attuabilità dell’accordo e della sua idoneità ad assicurare l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori non aderenti. 

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formulato in tema di concordato preventivo, ma valevole anche per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis l.f., il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti (conf. Cass. Sez. Un. 23.01.2013, Corte d’Appello di Torino 03.01.2015, n. 141).

L’impossibilità di cristallizzare l’attivo ed il passivo patrimoniale ad una data coeva a quella del deposito della domanda preclude ogni valutazione sulla concreta attuabilità del piano, in quanto poggia su valori non più attuali e, quindi, inattendibili.

Principi espressi in ipotesi di declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., in quanto la società proponente non aveva depositato nel termine assegnato ex art. 162, co. 1, l.f. l’integrazione dell’attestazione del professionista sulla veridicità del piano e sull’attuabilità dell’accordo, mentre quella depositata unitamente dalla domanda presentava vizi e carenze tali da comportare un giudizio di irragionevolezza dell’attestazione ivi contenuta, essendo priva di un vaglio critico dei dati aziendali e di qualsiasi riscontro circa i numerosi profili di inammissibilità della proposta di accordo che hanno giustificato un giudizio di non fattibilità giuridica del piano (profili costituiti dalla mancanza di un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, di uno stato analitico ed estimativo delle attività completo ed attendibile, nonché di un elenco aggiornato dei creditori, ed infine dall’incompatibilità con le previsioni del piano degli accordi raggiunti dalla debitrice con le banche, i fornitori e la cessionaria del ramo d’azienda).

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)




Decreto del 27 febbraio 2018 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

È ammissibile la domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ex artt. 182-bis e 182-septies l.f., quando il piano prevede che i creditori vengano soddisfatti non mediante la liquidazione dell’attivo patrimoniale – in larga parte formato da immobili – ma esclusivamente mediante le disponibilità liquide già esistenti presso le casse sociali e l’apporto di finanza esterna da parte dei soci.

E’ possibile estendere, ex art. 182-septies l.f., gli effetti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ad una banca non aderente qualora siano ravvisabili i presupposti quantitativi di cui ai commi 1 e 2 di tale norma, posto che: i) il ceto creditorio della società debitrice è rappresentato per la quasi totalità da banche e quelle aderenti rappresentano oltre la metà dei crediti della categoria; ii) sussistono posizioni giuridiche e interessi economici omogenei, considerata la natura chirografaria dei crediti delle banche interessate; iii) risulta verificata dall’attestatore l’insussistenza di alternative concretamente praticabili più favorevoli in caso di liquidazione del patrimonio della società debitrice; iv) sono state documentate le trattative intercorse fra la società debitrice e il ceto creditorio.

Principi espressi in ipotesi di accoglimento della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, della quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge in assenza di opposizioni da parte degli interessati.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)