Tribunale di Brescia, decreto del 24 aprile 2025, n. 492 – pegno di quote, convocazione dell’assemblea, diritti amministrativi
Salvo che la convenzione di pegno stabilisca diversamente, tra i diritti amministrativi che la costituzione di pegno su quote societarie conferisce al creditore pignoratizio è compreso quello di convocazione dell’assemblea dei soci.
Il socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, ovvero il creditore pignoratizio che sia garantito da una partecipazione di tale entità, può convocare l’assemblea dei soci anche in assenza di inerzia da parte dell’organo gestorio, non essendo quest’ultimo un requisito espressamente previsto dalla legge.
Principi espressi nella fase cautelare di un procedimento avente a oggetto l’impugnazione della delibera assembleare di sostituzione dell’amministratore-ricorrente.
(Massime a cura di Valerio Maria Pennetta)