Tribunale di Brescia, sentenza del 27 dicembre 2024, n. 5364 – società a responsabilità limitata, modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale
L’aumento del capitale sociale si realizza in forza di un contratto avente natura consensuale, secondo l’impostazione maggiormente condivisa in dottrina e in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26/01/1996, n. 611), derivante dalle convergenti manifestazioni di volontà della società e dei sottoscrittori.
La sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale si configura quale adesione da parte del socio (o, se previsto, da parte del terzo), per la quota di propria spettanza, alla decisione – assunta dall’assemblea o dall’organo gestorio (in forza di delega) – di aumentare il capitale sociale alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima. Tale adesione costituisce accettazione della proposta irrevocabile (la decisione societaria), secondo lo schema dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c.
Quanto alle modalità della sottoscrizione, l’ordinamento non prescrive l’adozione di formalità particolari, essendo soltanto richiesto, ai fini della sussistenza del negozio, che ricorra una manifestazione di volontà inequivoca del socio (o del terzo) di sottoscrivere le partecipazioni. In questa prospettiva, la liberazione del capitale mediante versamento può integrare un comportamento concludente idoneo a rivelare l’esistenza di una volontà inequivoca di sottoscrizione. Pur rimettendo la definizione dei termini e delle modalità di esercizio del diritto all’autonomia privata e in particolare al contenuto della decisione, l’ordinamento stabilisce all’art. 2481-bis, comma 2 c.c., che il termine minimo – inderogabile – per l’esercizio del diritto di opzione da parte dei soci di una società a responsabilità limitata non possa essere inferiore a trenta giorni.
I messaggi whatsapp possono costituire idonea modalità di sottoscrizione dell’aumento, ove presentino un contenuto negoziale e provengano da un soggetto di per sé capace di manifestare la volontà della società.
Deve ritenersi altresì ammissibile che la sottoscrizione dell’aumento da parte del socio preceda la decisione societaria di aumentare il capitale sociale, assumendo in tal caso la prima il valore di proposta (rispetto alla quale, correlativamente, la delibera assembleare si atteggia in termini di accettazione idonea a perfezionare la fattispecie), sul presupposto che la proposta consista in una dichiarazione di contenuto negoziale sufficientemente chiara e precisa ed imputabile al socio.
Non può essere ritenuta invalida la sottoscrizione effettuata dal socio persona fisica con dichiarazione contenente il riferimento alla sua qualifica imprenditoriale poiché non sussiste alcuna alterità soggettiva tra il socio-persona fisica e il medesimo socio-imprenditore individuale.
Del pari, non è invalida la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di un socio in ragione del fatto che il versamento sia avvenuto con assegno proveniente da un terzo poiché il versamento attiene alla fase logicamente successiva dell’esecuzione della sottoscrizione dell’aumento di capitale ed è ammissibile che il pagamento sia effettuato da un terzo.
Princìpi espressi nell’ambito di un giudizio promosso da un socio di una società a responsabilità limitata che ha richiesto, in primo luogo, di accertarsi l’intervenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte della società attrice mediante esercizio del diritto di opzione nel termine previsto dalla decisione assembleare; e, in secondo luogo, di accertarsi l’illegittimità e l’inefficacia delle sottoscrizioni effettuate da parte degli altri soci nell’esercizio della prelazione sulla parte di aumento di capitale rimasto inoptato.
(Massime a cura di Francesco Carlo Pedaci)