Sentenza dell’8 aprile 2022, n. 860 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

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Nelle società di capitali, l’interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni (i.e., la partecipazione alla vita sociale, l’impugnazione delle deliberazioni degli organi societari, le azioni di responsabilità contro gli amministratori). Ritenendosi queste tutele sufficienti, i soci non sono legittimati ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società. La validità di questi, infatti, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell’oggetto, della causa o dei motivi, può essere contestata esclusivamente dalla stessa società, senza che, al contrario, il socio possa invocare l’applicazione dell’art. 1421 c.c., il quale sancisce che – salvo diversa disposizione di legge – la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (conf. Cass. 12615/1999, Cass. n. 4579/2009, Cass. n. 29325/2021).

Tra i presupposti costitutivi dell’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c., il legislatore prevede l’inerzia del debitore rispetto all’esercizio delle sue pretese personali. Tale inerzia – e con essa la legittimazione del creditore all’esercizio in via surrogatoria dell’altrui diritto – viene meno solo nel momento in cui il debitore ponga in essere condotte idonee e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto. Il creditore, inoltre, non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’idoneità delle manifestazioni di volontà espresse a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento.

Nel caso di specie, parte attrice agiva nella duplice qualità di socia e, ex art. 2900 c.c., di creditore della parte convenuta, al fine di ottenere, in via gradata: i) l’accertamento della nullità ovvero l’annullamento di un lodo arbitrale irrituale pronunciato tra le medesime parti; ii) l’annullamento dei successivi accordi, in quanto fondati su lodo nullo o annullabile, nonché in quanto in ogni caso non idonei a configurare convalida del lodo (sul presupposto che fosse annullabile) a causa dell’omessa menzione, richiesta ex art. 1444 c.c., delle cause di annullabilità.

(Massime a cura di Chiara Alessio)