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Sentenza dell’8 aprile 2022, n. 860 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott.ssa Angelica Castellani

Nelle
società di capitali, l’interesse del socio al potenziamento e alla
conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente
con strumenti interni (i.e., la partecipazione alla vita sociale, l’impugnazione
delle deliberazioni degli organi societari, le azioni di responsabilità contro
gli amministratori). Ritenendosi queste tutele sufficienti, i soci non sono
legittimati ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società. La
validità di questi, infatti, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità
dell’oggetto, della causa o dei motivi, può essere contestata esclusivamente
dalla stessa società, senza che, al contrario, il socio possa invocare l’applicazione
dell’art. 1421 c.c., il quale sancisce che – salvo diversa disposizione di
legge – la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (conf.
Cass. 12615/1999, Cass. n. 4579/2009, Cass. n. 29325/2021).

Tra
i presupposti costitutivi dell’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c.,
il legislatore prevede l’inerzia del debitore rispetto all’esercizio delle sue
pretese personali. Tale inerzia – e con essa la legittimazione del creditore
all’esercizio in via surrogatoria dell’altrui diritto – viene meno solo nel
momento in cui il debitore ponga in essere condotte idonee e sufficienti a far
ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del
rapporto. Il creditore, inoltre, non può sindacare le modalità con cui il
debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica
nell’ambito del rapporto, né contestare le scelte e l’idoneità delle
manifestazioni di volontà espresse a produrre gli effetti riconosciuti
dall’ordinamento.

Nel
caso di specie, parte attrice agiva nella duplice qualità di socia e,
ex art. 2900 c.c., di creditore della parte
convenuta, al fine di ottenere, in via gradata:
i) l’accertamento della
nullità
ovvero l’annullamento di un
lodo arbitrale irrituale pronunciato tra le medesime parti;
ii) l’annullamento dei successivi accordi, in
quanto fondati su lodo nullo o annullabile, nonché in quanto in ogni caso non
idonei a configurare convalida del lodo (sul presupposto che fosse annullabile)
a causa dell’omessa menzione, richiesta
ex art. 1444 c.c., delle cause
di annullabilità.

(Massime a cura di Chiara Alessio)